Cassazione Civile, Ordinanza n. 04343/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013 emesso per un immobile di proprietà di un ente non commerciale. Il punto centrale è se spettasse l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamata in materia IMU, nonostante l'immobile fosse rimasto inutilizzato sin dal 2007. Il ricorrente sosteneva che l'esenzione dovesse essere riconosciuta anche in caso di mancato utilizzo dell'immobile, purché il bene fosse destinato alle attività agevolate. Il Comune controricorrente sosteneva invece la correttezza della decisione della CTR che aveva negato il beneficio per la protratta inattività del bene.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la sentenza della CTR. Ha affermato che l'esenzione compete agli immobili utilizzati e destinati esclusivamente alle attività agevolate, ma viene meno quando il mancato utilizzo si protragga a lungo fino a diventare stabile, poiché ciò è indice della cessazione della strumentalità del bene rispetto all'attività esente. Nel caso concreto era pacifico che l'immobile fosse inutilizzato dal 2007, sicché l'agevolazione non spettava. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222
L'esenzione richiede l'utilizzo dell'immobile da parte del soggetto non commerciale e la sua destinazione esclusiva alle attività agevolate; il semplice mancato uso temporaneo non la esclude, ma un inutilizzo stabile indica cessazione della strumentalità e fa venir meno il beneficio.
La disposizione esentativa dell'ICI è richiamata in materia IMU.
La Corte lo richiama per chiarire che il possesso è situazione di fatto non necessariamente titolata e non è contrapposto alla detenzione in termini di attività/inattività del bene.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale per immobili di enti non commerciali presuppone non solo la natura soggettiva dell'ente, ma anche la concreta e attuale destinazione del bene alle attività tipizzate dalla norma.
- Il mancato utilizzo temporaneo dell'immobile non fa venir meno l'agevolazione se permane la strumentalità del bene all'attività esente; invece, un inutilizzo protratto e stabile è indice della cessazione di tale strumentalità e determina la perdita del beneficio.
- L'interpretazione della norma agevolativa deve essere coerente con la sua ratio: non favorire astrattamente il soggetto non commerciale, ma incentivare lo svolgimento effettivo delle attività agevolate.
- Quando la CTR accerta in fatto che l'immobile è rimasto inutilizzato per un lungo periodo, la Cassazione può ritenere corretta la negazione dell'esenzione se da tale dato emerge la stabile cessazione dell'uso strumentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04293/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →