Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04343/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013 emesso per un immobile di proprietà di un ente non commerciale. Il punto centrale è se spettasse l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamata in materia IMU, nonostante l'immobile fosse rimasto inutilizzato sin dal 2007. Il ricorrente sosteneva che l'esenzione dovesse essere riconosciuta anche in caso di mancato utilizzo dell'immobile, purché il bene fosse destinato alle attività agevolate. Il Comune controricorrente sosteneva invece la correttezza della decisione della CTR che aveva negato il beneficio per la protratta inattività del bene.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la sentenza della CTR. Ha affermato che l'esenzione compete agli immobili utilizzati e destinati esclusivamente alle attività agevolate, ma viene meno quando il mancato utilizzo si protragga a lungo fino a diventare stabile, poiché ciò è indice della cessazione della strumentalità del bene rispetto all'attività esente. Nel caso concreto era pacifico che l'immobile fosse inutilizzato dal 2007, sicché l'agevolazione non spettava. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222

    L'esenzione richiede l'utilizzo dell'immobile da parte del soggetto non commerciale e la sua destinazione esclusiva alle attività agevolate; il semplice mancato uso temporaneo non la esclude, ma un inutilizzo stabile indica cessazione della strumentalità e fa venir meno il beneficio.

  • d.lgs. n. 23 del 2011

    La disposizione esentativa dell'ICI è richiamata in materia IMU.

  • art. 1140 c.c.

    La Corte lo richiama per chiarire che il possesso è situazione di fatto non necessariamente titolata e non è contrapposto alla detenzione in termini di attività/inattività del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per immobili di enti non commerciali presuppone non solo la natura soggettiva dell'ente, ma anche la concreta e attuale destinazione del bene alle attività tipizzate dalla norma.
  • Il mancato utilizzo temporaneo dell'immobile non fa venir meno l'agevolazione se permane la strumentalità del bene all'attività esente; invece, un inutilizzo protratto e stabile è indice della cessazione di tale strumentalità e determina la perdita del beneficio.
  • L'interpretazione della norma agevolativa deve essere coerente con la sua ratio: non favorire astrattamente il soggetto non commerciale, ma incentivare lo svolgimento effettivo delle attività agevolate.
  • Quando la CTR accerta in fatto che l'immobile è rimasto inutilizzato per un lungo periodo, la Cassazione può ritenere corretta la negazione dell'esenzione se da tale dato emerge la stabile cessazione dell'uso strumentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.