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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19613/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Tre lavoratrici, già dipendenti di amministrazioni diverse e poi transitate, mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale della Giustizia amministrativa in servizio presso il TAR Emilia-Romagna, hanno chiesto l’accertamento del diritto a un inquadramento economico più favorevole rispetto a quello attribuito all’esito della mobilità, sostenendo che l’amministrazione di destinazione avrebbe dovuto considerare, nel parametro di equiparazione, anche le progressioni economiche orizzontali maturate nelle amministrazioni di provenienza. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello principale dell’amministrazione e accolto quello incidentale di una delle lavoratrici. In cassazione la P.A. ha dedotto violazione degli artt. 30, commi 1, 2-bis e 2-quinquies, 45, 52 e 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 6, 9, 11, 12 e 13 e dell’Allegato A del CCNL 2006/2009, sostenendo che: l’inquadramento sarebbe stato correttamente effettuato considerando il solo trattamento iniziale/base dell’amministrazione di provenienza; la retribuzione complessiva in destinazione era comunque superiore; la fascia di inquadramento non poteva superare lo stipendio base/iniziale della provenienza per il principio di invarianza finanziaria; la retribuzione di provenienza andava valutata globalmente senza atomizzare le singole voci; la RIA non poteva essere mantenuta come voce autonoma; le dipendenti avrebbero accettato i criteri firmando i contratti individuali; il DPCM 26 giugno 2015 era inapplicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile al caso il DPCM 26 giugno 2015 perché destinato alle procedure di mobilità avviate dopo la sua entrata in vigore, correggendo solo in parte la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha poi affermato che, nella mobilità volontaria tra comparti diversi in assenza di tabelle di equiparazione, se l’amministrazione di destinazione assume come parametro lo stipendio tabellare percepito nella precedente amministrazione, deve tenere conto delle progressioni economiche acquisite in quell’amministrazione, ma non della RIA, che non fa parte dello stipendio tabellare. La doglianza sulla presunta accettazione dei criteri mediante i contratti individuali è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione del contenuto dei contratti e per assenza di elementi nella sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    commi 1, 2 bis e 2 quinquies

    nella mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, in assenza di tabelle di equiparazione, l’inquadramento deve rispettare i criteri di equiparazione, tenendo conto delle progressioni economiche maturate nella provenienza; il principio di invarianza finanziaria non consente di escludere automaticamente tali progressioni né di considerare solo lo stipendio iniziale in astratto.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro sulla struttura del trattamento economico nel pubblico impiego.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di inquadramento e trattamento economico del personale.

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma di contesto sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

  • CCNL 2006/2009

    artt. 6, 9, 11, 12 e 13 e Allegato A

    richiamato quale fonte contrattuale rilevante per l’inquadramento e per la disciplina delle posizioni economiche nel comparto di destinazione.

  • d.P.C.M. 26 giugno 2015

    le corrispondenze tra livelli economici previste nei relativi allegati si applicano solo alle procedure di mobilità avviate successivamente alla sua entrata in vigore; non regola la vicenda in esame.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    utilizzato per correggere la motivazione della sentenza di appello senza cassazione con rinvio, perché la questione sul DPCM era solo motivazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere, nel caso di specie, l’ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione statale ricorrente.

  • art. 30 d.P.C.M. 26 giugno 2015

    non citato come norma autonoma; il testo fa riferimento all’art. 4 del DPCM del 26 giugno 2015.

  • art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. n. 44 del 1990

    richiamato per descrivere la disciplina della RIA e della maggiorazione della RIA come istituti retributivi legati all’anzianità.

Massime di principio

  • Nelle procedure di mobilità volontaria tra comparti pubblici, quando manchino tabelle di equiparazione, l’amministrazione di destinazione deve ricostruire l’inquadramento economico considerando lo stipendio tabellare della provenienza comprensivo delle progressioni economiche effettivamente maturate, se quelle progressioni fanno parte del parametro usato per l’equiparazione.
  • Il principio di invarianza finanziaria non legittima un criterio di inquadramento che ignori componenti strutturali del trattamento economico già consolidate nella posizione del dipendente in provenienza.
  • La RIA, pur potendo costituire parte del trattamento economico del dipendente ove prevista da legge o contrattazione collettiva con carattere di certezza, non coincide con lo stipendio tabellare e non deve essere automaticamente considerata ai fini dell’equiparazione dell’inquadramento nella mobilità tra comparti.
  • Una censura fondata sull’avvenuta accettazione dei criteri di inquadramento tramite contratti individuali è inammissibile se il contenuto di tali contratti non è riportato nel ricorso e non risulta dalla sentenza impugnata.
  • Le disposizioni sopravvenute che dettano tabelle di corrispondenza per la mobilità non si applicano alle procedure già avviate prima della loro entrata in vigore, salvo espressa previsione di retroattività.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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