Cassazione Civile, Ordinanza n. 16051/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di vendita avente ad oggetto un macchinario industriale, contratto che in un diverso giudizio era stato dichiarato risolto in primo grado dal Tribunale di Avezzano e la cui decisione era stata impugnata davanti alla Corte di appello di L'Aquila. La società venditrice, nel presente giudizio davanti al Tribunale di Roma, ha domandato la condanna della controparte al pagamento del controvalore del macchinario consegnato, ovvero, in subordine, la restituzione del bene, assumendo come presupposto proprio la sentenza di risoluzione resa nell'altro processo. Il Tribunale di Roma ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. ritenendo pregiudiziale l'esito dell'appello pendente sulla risoluzione del contratto. Con l'unico motivo di ricorso la società istante ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 337 c.p.c., omessa pronuncia o motivazione apparente, violazione dell'art. 134 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2909 e 1458 c.c., sostenendo che il provvedimento di sospensione era immotivato, che la sentenza di primo grado sarebbe stata tardivamente appellata e che, comunque, essa sarebbe già idonea a produrre effetti per le domande proposte nel giudizio sospeso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso, in via preliminare, l'interruzione del giudizio di cassazione per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della resistente, richiamando il principio per cui il fallimento di una parte non determina interruzione nel giudizio di legittimità. Nel merito, ha confermato la legittimità della sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c.: sussisteva un rapporto di pregiudizialità tra la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione del contratto e le domande fondate su quella risoluzione; era astrattamente possibile un contrasto tra giudicati; ed era sufficiente, ai fini della motivazione del provvedimento, il richiamo alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado disposta dalla Corte di appello sulla base della non manifesta infondatezza dell'impugnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione facoltativa del processo è legittima quando nel giudizio si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata in altro processo e ancora impugnata; il giudice deve dare conto, con motivazione non apparente, della plausibile controvertibilità della decisione richiamata e dell'opportunità di sospendere per evitare conflitti tra giudicati e inutile attività processuale.
L'ordinanza che dispone la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. è impugnabile con regolamento di competenza.
Non opera nel giudizio di cassazione l'interruzione per sopravvenuto fallimento di una parte.
Gli adempimenti previsti per la prosecuzione del processo non sono ipotizzabili nel giudizio di cassazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autorità della sentenza di primo grado, ma la Corte non accoglie la censura perché la sentenza non era irrevocabile e il suo apprezzamento restava controverso nel giudizio di appello.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della risoluzione, ma il tema resta assorbito dalla legittimità della sospensione in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale.
Dedotto per lamentare la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem al provvedimento della Corte di appello.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma le censure vengono rigettate perché infondate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di una parte non determina l'interruzione del processo, perché il procedimento di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio e non sono applicabili gli adempimenti di prosecuzione tipici del giudizio di merito.
- La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. è legittima quando la decisione invocata in altro processo, pur non passata in giudicato, costituisca presupposto della domanda e sia concretamente suscettibile di riforma, sì da esporre al rischio di giudicati contrastanti o di inutile attività processuale.
- Ai fini della motivazione del provvedimento di sospensione non è richiesta una disamina analitica delle ragioni di fondatezza dell'impugnazione pendente nel giudizio pregiudiziale; è sufficiente l'indicazione di elementi di fatto o di diritto che rendano ragionevolmente plausibile la controvertibilità della sentenza richiamata.
- Il richiamo, da parte del giudice del processo dipendente, al provvedimento del giudice di appello che abbia sospeso l'esecutività della sentenza pregiudiziale sulla base della non manifesta infondatezza del gravame può integrare motivazione sufficiente della sospensione.
- Quando la domanda proposta nel giudizio dipendente si fonda espressamente sull'efficacia di una sentenza ancora impugnata, la pendenza dell'impugnazione è idonea a giustificare la sospensione per evitare contrasti tra giudicati e duplicazioni di attività processuale.
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