Cassazione Penale, Ordinanza n. 10134/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da falso in bilancio, in relazione al fallimento di una società. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, venivano dedotti: 1) la pretesa illegittimità della motivazione della sentenza di appello perché redatta per relationem rispetto a quella di primo grado, senza però indicare specificamente quali punti dell'atto di appello sarebbero rimasti senza risposta; 2) censure che, secondo la Corte, miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e a un nuovo esame della ricostruzione dei fatti, inclusa la contestazione del ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato; 3) contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità; 4) doglianze sulla quantificazione della pena; 5) contestazione del diniego delle attenuanti generiche. Era inoltre depositata memoria difensiva, ritenuta non idonea a superare il vaglio di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non indicava quali specifiche questioni dell'appello non fossero state esaminate, osservando anche che la Corte territoriale aveva comunque sviluppato autonome valutazioni e che un refuso contenuto nella motivazione non ne inficiava la coerenza. Ha qualificato il secondo motivo come richiesta di inammissibile rivalutazione del merito e delle prove, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità e il ruolo della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella sola sede di merito, salvo manifesta illogicità. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo sull'aggravante del danno rilevante, essendo stata motivata sulla concreta fuoriuscita di somme dai conti sociali e sugli importi distratti. Ha giudicato non consentiti e comunque infondati i motivi sulla pena e sulle attenuanti generiche, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il diniego delle attenuanti può essere sorretto da un riferimento congruo agli elementi rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere trasformato in una richiesta di autonoma rivalutazione delle prove da parte della Cassazione.
La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera primariamente nella fase di merito e in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità della motivazione.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro criteri legali e sorretta da motivazione non arbitraria.
La graduazione della pena deve essere effettuata in base ai criteri di gravità del reato e personalità del colpevole, con motivazione sufficiente.
Non citata direttamente nel caso; non pertinente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una sentenza di appello motivata per relationem senza indicare specificamente quali punti dell'atto di impugnazione non sarebbero stati esaminati.
- La mera presenza di refusi o imprecisioni testuali nella motivazione di appello non determina nullità quando non incide sulla coerenza logica, sull'adeguatezza argomentativa e sulla chiarezza dell'affermazione di responsabilità.
- Davanti alla Corte di cassazione non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una diversa ponderazione delle fonti di prova rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere invocata come autonoma violazione di legge per chiedere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità; essa assume rilievo solo se la motivazione del giudice di merito presenti manifesta illogicità.
- L'accertamento del ruolo di amministratore di fatto e delle conseguenze patrimoniali della condotta è questione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
- La graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per arbitrio, illogicità manifesta o motivazione del tutto carente.
- Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione sintetica ma congrua, che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
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