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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30716/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio nella forma di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguardava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse insufficiente o illegittima. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il giudice di merito aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato, elemento ritenuto sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali, senza necessità di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, purché la motivazione dia conto di quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Indica il reato presupposto della decisione: detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità già oggetto di condanna in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non sono concedibili per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Ha modificato l'art. 62-bis c.p. rendendo non sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 92 del 2008 che ha inciso sul regime delle attenuanti generiche.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità può essere applicata non potendosi escludere la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami elementi negativi specifici, come i precedenti penali, senza che sia necessario il positivo riscontro di tutti i parametri favorevoli astrattamente invocabili dalla difesa.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, di per sé, a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è adeguata se si concentra sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché affronti le specifiche deduzioni difensive sul punto.
  • Il ricorso per cassazione che censuri in modo non idoneo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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