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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34097/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza dell'11 febbraio 2026 della Corte d'appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 24 gennaio 2025, lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), confermando la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 (capo C), e rideterminando la pena in sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. La Corte d'appello aveva inoltre respinto la richiesta di sospensione condizionale della pena e confermato la revoca della precedente sospensione condizionale concessa dal Tribunale per i minorenni il 9 ottobre 2018, con sentenza irrevocabile dal 24 novembre 2018, per un furto. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la pena, indicata come prossima al minimo edittale, non risultava ridotta di un terzo per il giudizio abbreviato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: dopo l'assoluzione dal capo B, la sola condanna residua era per una contravvenzione, che, secondo il ricorrente, poteva determinare la revoca della sospensione condizionale precedente soltanto se della stessa indole del furto, requisito non valutato dalla Corte d'appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi e ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla revoca della sospensione condizionale, rinviando per nuovo esame a un'altra sezione della Corte d'appello di Milano. Sul primo motivo ha rilevato che la pena prevista, alla data del fatto del 26 luglio 2020, era l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro; la motivazione, definendo la pena «adiacente il minimo edittale», non chiariva se la riduzione per il rito abbreviato fosse stata calcolata. Il giudice di rinvio dovrà precisare se la riduzione sia già compresa e, in caso negativo, applicarla. Sul secondo motivo ha chiarito che, ai fini dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., una contravvenzione è titolo di revoca della sospensione condizionale soltanto se della stessa indole del reato cui si riferisce la precedente condanna; la Corte d'appello non aveva valutato tale requisito, limitandosi a una prognosi negativa di futura astensione da reati, pertinente alla concessione della sospensione per il nuovo reato ma non alla revoca della precedente. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare la comunanza d'indole tra la contravvenzione e il furto. La condanna per la contravvenzione non è stata annullata quanto all'affermazione di responsabilità. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    perché, alla data del 26 luglio 2020 in cui l’imputato ha commesso il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975, lo stesso era punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro (così rideterminate per effetto del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204).

    La norma prevedeva, alla data del fatto, l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro; la pena concretamente inflitta doveva inoltre essere verificata quanto all'applicazione della riduzione per il rito abbreviato.

  • art. 442 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice del merito dovrà precisare se il calcolo contenga o meno la riduzione per il rito abbreviato ed, in ipotesi negativa, applicarla.

    La pena determinata per il reato giudicato con rito abbreviato deve comprendere la relativa riduzione; se la motivazione non chiarisce se questa sia stata applicata, la decisione va annullata sul punto affinché il giudice di rinvio verifichi il calcolo e, se necessario, applichi la riduzione.

  • art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

    Tale parola è, per l’appunto, “contravvenzione”, il che sta a significare che solo le contravvenzioni costituiscono titolo di revoca della pena sospesa quando sono della stessa indole del reato per cui era stata concessa la pena sospesa

    Una contravvenzione può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale già concessa soltanto se è della stessa indole del reato per il quale era stata sospesa la pena; occorre quindi una valutazione specifica della comunanza d'indole.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la motivazione della sentenza non consente di comprendere se la pena indicata includa la riduzione prevista per il rito abbreviato, la decisione sul trattamento sanzionatorio è viziata; il giudice di rinvio deve chiarire il calcolo e applicare la riduzione se non già conteggiata.
  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., una contravvenzione costituisce titolo di revoca soltanto se è della stessa indole del reato per il quale era stata concessa la sospensione.
  • La prognosi negativa sulla futura astensione dal commettere reati, rilevante per decidere sulla concessione della sospensione condizionale relativa alla nuova condanna, non sostituisce la verifica della stessa indole richiesta per revocare una sospensione condizionale precedentemente concessa.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCause di non punibilitàSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale

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