Cassazione Civile, Ordinanza n. 28802/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita immobiliare dell'11 aprile 2005, nel quale gli acquirenti sostenevano che i venditori si fossero obbligati anche a realizzare una strada carrabile di collegamento tra il fondo acquistato e la strada comunale, oltre alla posa di tubazioni e condutture nel sottosuolo. I venditori avevano agito ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo in via principale l'adempimento di tali obbligazioni di fare; in subordine, se la realizzazione fosse impossibile, la declaratoria di nullità del contratto per impossibilità o illiceità dell'oggetto; in ulteriore subordine, l'annullamento per errore essenziale. In primo grado il tribunale accolse la domanda principale solo nei confronti di uno degli acquirenti, ritenendo l'altra parte priva di legittimazione passiva, e assorbì le domande subordinate. In appello gli acquirenti contestarono la sentenza chiedendo il rigetto delle pretese avversarie e la riforma della decisione. La Corte d'appello respinse l'appello, ritenne riproposta la domanda di nullità e dichiarò impossibile l'oggetto del contratto, estendendo la condanna restitutoria e le spese a entrambi gli acquirenti. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione degli artt. 132 e 346 c.p.c. perché la Corte territoriale aveva erroneamente considerato ritualmente riproposta la domanda subordinata di nullità, nonostante in appello la parte vittoriosa in primo grado si fosse limitata a chiedere la conferma della sentenza; 2) violazione dell'art. 333 c.p.c. perché, essendo stata rigettata in primo grado la domanda nei confronti di una delle due parti acquirenti per difetto di legittimazione passiva, gli appellati avrebbero dovuto proporre appello incidentale per ottenere una statuizione sfavorevole anche contro di lei, cosa non avvenuta. I motivi ulteriori restavano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti. Ha ritenuto che non vi fosse stata una specifica riproposizione, in appello, delle domande subordinate non accolte in primo grado, sicché operava la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.; ha inoltre rilevato che la parte rimasta soccombente sul rigetto della domanda nei confronti di una delle convenute avrebbe dovuto proporre appello incidentale ex art. 333 c.p.c., in difetto del quale si era formato il giudicato interno su quel capo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado instaurato con ricorso
richiamato quale base della domanda subordinata di nullità parziale del contratto
richiamato in relazione al requisito dell'oggetto del contratto, dedotto come impossibile o illecito
richiamato quale fondamento della domanda subordinata di annullamento per errore essenziale
la riproposizione delle domande o eccezioni non accolte deve essere specifica; un generico richiamo alle difese e alle conclusioni di primo grado non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia
la parte parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale per ottenere una diversa statuizione; in mancanza, il capo non impugnato si consolida in giudicato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/violazione processuale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti
richiamato per la memoria illustrativa depositata in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
citato in relazione alla condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in appello
Massime di principio
- Per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., la riproposizione in appello delle domande o eccezioni non accolte in primo grado deve essere espressa e specifica; non basta un generico richiamo alle difese o alle conclusioni svolte davanti al primo giudice.
- La parte vittoriosa in primo grado può limitarsi a riproporre le questioni assorbite o non esaminate, ma la parte che sia rimasta soccombente su uno specifico capo deve proporre appello incidentale, altrimenti quel capo si consolida in giudicato interno.
- Il giudice d'appello non può estendere gli effetti della propria decisione a una parte che sia stata già vittoriosa in primo grado su quel capo, quando la controparte non abbia impugnato incidentalmente il relativo rigetto.
- Quando la domanda principale è stata accolta solo nei confronti di una parte e rigettata nei confronti di un'altra, l'estensione della condanna anche a quest'ultima richiede una specifica impugnazione del capo di rigetto; in mancanza, opera il giudicato sul punto.
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