Cassazione Penale, Ordinanza n. 35260/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
In sede esecutiva il giudice aveva accolto solo in parte l’istanza di applicazione della continuazione tra più condanne per reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi a Pescara in periodi diversi. Aveva riconosciuto il vincolo tra il fatto del 12 dicembre 2000 e quello commesso dal 1996 al 2001, oggetto di due sentenze della Corte d’appello dell’Aquila del 12 ottobre 2007 e del 6 febbraio 2010; aveva invece escluso la continuazione rispetto ai fatti oggetto delle sentenze del 25 gennaio 2024, 19 ottobre 2020, 19 dicembre 2012 e 2 aprile 2015, commessi rispettivamente dall’agosto 2006 al febbraio 2007, dal 30 aprile al 6 settembre 2003, dall’estate all’ottobre 2005, il 22 ottobre 2008 e tra aprile e luglio 2008. Il condannato ha denunciato violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto all’art. 81 c.p., sostenendo che, a fronte di condotte analoghe commesse nello stesso luogo, il giudice avesse escluso il medesimo disegno criminoso senza adeguatamente considerare la tossicodipendenza. Ha richiamato una sentenza nella quale risultava che svolgeva il ruolo di assaggiatore e faceva uso così intenso di stupefacenti da non riuscire a pagare la sostanza con i proventi della vendita. Ha inoltre lamentato contraddittorietà per il riconoscimento della continuazione tra due condanne e la sua esclusione rispetto ad altri fatti, anche temporalmente prossimi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le doglianze. Il giudice dell’esecuzione aveva motivato adeguatamente che l’identità del disegno criminoso deve sussistere fin dalla commissione del primo reato e non era ricavabile, per i fatti esclusi, dai giudicati considerati. Le condanne erano state valutate come espressive di un generico programma delinquenziale di piazzamento e diffusione dello stupefacente a fini lucrativi; la tossicodipendenza era stata esaminata, ma non poteva, da sola e senza ulteriori indici, fondare la continuazione. Il vincolo era stato invece riconosciuto tra i reati caratterizzati da arco temporale e condotta omogenei. La censura volta a ottenere una diversa lettura delle circostanze di fatto non è consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito.
Nel decidere in sede esecutiva sulla continuazione, il giudice deve considerare l’eventuale riconoscimento del vincolo effettuato in cognizione per reati collocati nell’arco temporale rilevante; se esclude la continuazione per altri illeciti temporalmente e spazialmente prossimi, deve motivare perché si discosta dalla valutazione pregressa.
il ricorrente fosse dedito al piazzamento e alla diffusione nel mercato locale dello stupefacente quale attività lucrativa
La disposizione è richiamata quale titolo dei reati oggetto delle condanne valutate; la natura lucrativa dell’attività di diffusione dello stupefacente, insieme agli elementi risultanti dai giudicati, è stata considerata nella valutazione dell’insussistenza di un unico disegno criminoso per i fatti esclusi dalla continuazione.
alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi che escludano la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la continuazione richiede che il medesimo disegno criminoso sia riconoscibile sin dalla commissione del primo reato; la mera omogeneità dei reati o la loro commissione nello stesso luogo non dimostrano, da sole, l’unicità del programma.
- La tossicodipendenza, isolatamente considerata e in assenza di ulteriori indici, non è sufficiente a dimostrare il medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione.
- Quando la domanda di continuazione riguarda reati collocati, in tutto o in parte, nell’arco temporale di reati già ritenuti in continuazione in sede di cognizione, il giudice dell’esecuzione deve considerare tale precedente riconoscimento e motivare specificamente l’eventuale esclusione per illeciti temporalmente e spazialmente prossimi.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova e alternativa valutazione delle circostanze di fatto quando la motivazione del giudice dell’esecuzione è adeguata e non manifestamente illogica.
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