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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40488/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Trieste del 10/11/2022 che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Udine (reclusione e confisca) per diversi reati: esercizio abusivo di intermediazione assicurativa (capo A, art. 305 d.lgs. 209/2005), truffa mediante falsificazione di polizza (capo C, art. 640 c.p.) e reati tributari per omissione di dichiarazioni (capo D, art. 5 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente ha censurato: 1) la revoca dell'ammissione di testi a discarico (presunta nullità e mancata motivazione della superfluità); 2) la mancata assunzione di prove orali decisive; 3) l'illegittimità della confisca, anche per un precedente dissequestro in sede di riesame; 4) la errata determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A e C (esercizio abusivo di intermediazione e truffa) e quindi ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata su tali capi. Ha invece ritenuto non decorso il termine di prescrizione per il reato tributario del capo D, confermando la responsabilità su quel capo. Ha altresì rilevato carenza motivazionale della Corte d'appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Venezia limitatamente a tale profilo, affinché essa pronunci in ordine alle attenuanti generiche; il resto del ricorso è stato respinto. Le censure relative alla confisca sono state ritenute generiche e inammissibili; la confisca è stata in sostanza confermata quanto a oggetto (profitto del reato tributario).

Norme richiamate

  • art. 305 d.lgs. n. 209 del 2005

    Norma che sanziona l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa; la Corte ha confermato che il fatto era ascritto ma ha dichiarato il relativo reato estinto per prescrizione

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa; contestato per la produzione di false polizze. Anche questo capo è stato ritenuto estinto per prescrizione dalla Cassazione

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda l'omissione di dichiarazioni ai fini tributari; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità per il capo D e non è intervenuta estinzione per prescrizione su questo capo

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca dell'ammissione di mezzi di prova; il ricorrente ha invocato la nullità della revoca, ma la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure generiche sulla materia

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'immediata declaratoria di non punibilità quando la prova di innocenza o l'assenza del fatto emerge in modo incontestabile dagli atti. La Corte ha spiegato che tale declaratoria richiede evidenza assoluta incompatibile con necessità di accertamento

  • art. 157 cod. pen.

    Regola i termini di prescrizione; utilizzata per determinare il termine complessivo applicabile al reato più recente oggetto del capo C

  • art. 161 cod. pen.

    Disposizione sul calcolo dei termini di prescrizione (periodi di sospensione/interruzione) impiegata nel conteggio del termine estintivo

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le circostanze attenuanti specifiche; la questione rilevante era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per le quali la Corte ha rilevato carenza di motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    Regola la quantificazione della pena in presenza di circostanze; la Corte ha rilevato che la motivazione sull'applicazione o diniego delle attenuanti generiche è insufficiente e ha disposto il rinvio su tale punto

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000

    Stabilisce la durata della pena per reati tributari ai fini della prescrizione; applicata per valutare che il capo D non era prescritto (termine decennale)

Massime di principio

  • Se in sede di legittimità emerge che il termine di prescrizione è già decorso per uno o più capi, la Cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato senza rinvio, salvo che emerga l'evidenza assoluta di innocenza (art. 129 c.p.p.).
  • Le censure generiche relative alla mancata ammissione di testi o alla revoca di prove sono spesso inammissibili se non indicano specificamente in che modo le prove avrebbero inciso sulla ricostruzione e se non confutano la motivazione del giudice di merito.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica da parte del giudice di merito: l'assenza di tale motivazione può giustificare l'annullamento con rinvio limitato a tale punto.
  • La confisca del profitto del reato non richiede necessariamente che il medesimo importo sia stato previamente sequestrato con successo; le doglianze sulla confisca devono essere specifiche e fondate su provvedimenti concreti per essere accolte.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno computati i periodi di sospensione previsti dalla legge (es. impedimenti dell'imputato, astensioni forensi, sospensioni per emergenze sanitarie) e la loro corretta contabilizzazione può essere determinante per stabilire l'estinzione del reato.
  • Quando si impugna in Cassazione la mancata assunzione di prove, è necessario dimostrare concretamente quale fatto controverso avrebbe potuto essere chiarito da ciascun testimone e in che modo ciò avrebbe inciso sulla decisione di merito.
  • Un annullamento con rinvio limitato a specifiche questioni (es. motivazione sul diniego delle attenuanti) è una soluzione pratica: la Corte di cassazione lascia al giudice di merito la valutazione di fatto ma impone che venga data motivazione conforme ai principi di legge.

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