Cassazione Civile, Ordinanza n. 17802/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, in servizio presso un ospedale pubblico, aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme riferite a prestazioni rese negli anni 2013-2015 oltre il debito orario nell'ambito del programma di assistenza dialitica estiva. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e la Corte d'appello, accogliendo il gravame dell'ente, aveva revocato il decreto sul rilievo che non fossero provati i presupposti delle prestazioni cosiddette aggiuntive: in particolare l'autorizzazione regionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori e la tariffa specifica. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali, contrattuali e costituzionali, sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente eseguite su incarico dell'azienda e che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso il diritto al compenso; con il secondo ha censurato la motivazione della sentenza per asserita contraddittorietà e violazione del dovere di motivazione, deducendo che la delibera aziendale avrebbe comunque comportato il diritto alla retribuzione almeno per una parte delle ore lavorate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretto l'inquadramento della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la riconducibilità della domanda alla disciplina delle prestazioni aggiuntive, per mancanza dei relativi specifici presupposti. Tuttavia ha giudicato quella lettura solo parziale, osservando che la domanda andava anche esaminata sotto il diverso profilo del lavoro straordinario svolto oltre il debito orario con il consenso, anche implicito, del datore pubblico. Ha quindi affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per il lavoro straordinario spetta quando la prestazione sia stata richiesta o comunque consentita dall'amministrazione, anche se l'autorizzazione sia illegittima o contraria alla contrattazione collettiva, e che i vincoli di spesa non possono ricadere sul lavoratore. Per tale ragione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'appello affinché verifichi l'esistenza del credito retributivo e lo quantifichi secondo le misure orarie del lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva del tempo, senza valorizzare eventuali limiti interni allo straordinario o vizi degli incarichi.
Norme richiamate
richiamato per ritenere regolare la notifica del ricorso per cassazione presso il procuratore costituito della parte intimata
dedotto nel primo motivo di ricorso come norma violata insieme ad altre regole sulla valutazione della prova
dedotto nel primo motivo di ricorso come norma violata insieme ad altre regole sulla valutazione della prova
richiamato dal ricorrente in connessione alla pretesa di pagamento per prestazioni effettivamente richieste e svolte
richiamato dal ricorrente e valutato nel contesto della prova dei fatti costitutivi del credito
art. 36 Cost.
usato come parametro a fondamento del diritto del lavoratore a percepire la retribuzione per la prestazione resa
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo di ricorso per vizio di motivazione
invocato nel secondo motivo per nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria
invocato nel primo motivo sotto il profilo del vizio motivazionale
richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza
richiamato nel secondo motivo in tema di contenuto della motivazione
ritenuto applicabile, nel pubblico impiego privatizzato, per garantire la retribuzione delle prestazioni di fatto eseguite in coerenza con la volontà datoriale anche se il rapporto o l'incarico non sia valido o sia irregolare
richiamato quale base del diritto al compenso per lavoro straordinario e coordinato con l'art. 2126 c.c.
richiamato per ribadire che nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici sono riservati alla contrattazione collettiva
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
evocato nel quadro dei rapporti tra disciplina legale, contrattazione collettiva e lavoro straordinario nel pubblico impiego
art. 97 Cost.
richiamato nel ragionamento sulla legittimità dell'autorizzazione allo straordinario e sulla disciplina del pubblico impiego
indicata come disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanitario, subordinata ad autorizzazione regionale e ad altri presupposti
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 402 del 2001
art. 6-quinquies d.l. n. 314 del 2004
richiamato come norma di proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 314 del 2004
richiamato come ulteriore proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 300 del 2006
art. 13 CCNL 10 aprile 2008
richiamato come rinvio contrattuale alla disciplina delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità
art. 12 CCNL 31 luglio 2009
richiamato come rinvio contrattuale alla disciplina delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità
art. 34 CCNL 198/2001
richiamato per affermare che lo straordinario deve essere autorizzato dal dirigente
art. 31 CCNL 2016/2018
richiamato per affermare che lo straordinario deve essere autorizzato dal dirigente
art. 47 CCNL 2019/2021
richiamato per affermare che lo straordinario deve essere autorizzato dal dirigente
art. 1, co. 2, L. n. 120 del 2007
richiamato nel passaggio sulle proroghe della disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive
richiamato indirettamente tramite la sentenza della Corte costituzionale sul tema della ripetizione dell'indebito nel pubblico impiego
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per il lavoro straordinario svolto spetta quando la prestazione sia stata richiesta o comunque consentita dal datore di lavoro pubblico, anche se l'autorizzazione risulti illegittima o non conforme alle regole della contrattazione collettiva.
- L'art. 2126 c.c. opera come norma di protezione della prestazione lavorativa effettivamente resa: se il dipendente ha lavorato oltre l'orario ordinario in coerenza con la volontà datoriale, la retribuzione non può essergli negata per vizi interni dell'autorizzazione o per violazioni delle regole di spesa.
- Le regole sulle prestazioni aggiuntive nel settore sanitario costituiscono una fattispecie speciale, che richiede specifici presupposti ulteriori rispetto alla mera esecuzione del lavoro; ove tali presupposti manchino, non per questo viene meno il possibile diritto al compenso per straordinario, se la prestazione è stata comunque richiesta o accettata.
- I vincoli di bilancio e le irregolarità amministrative possono incidere sui rapporti interni e sulla responsabilità dei funzionari, ma non possono essere opposti al lavoratore per sottrargli il compenso dovuto per attività effettivamente svolta oltre il debito orario.
- La qualificazione giuridica della domanda deve tenere conto non solo della disciplina speciale eventualmente invocata, ma anche della più ampia disciplina del lavoro straordinario, quando i fatti allegati descrivano una prestazione resa oltre l'orario con consenso espresso o implicito del datore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17697/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17700/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17701/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17702/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17705/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17706/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →