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Sentenza

Sentenza del 11/05/2023 n. 12944 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della Det. Dirett. 13/02/2015 n. 3886 (e p.v.c.) per contestata evasione di diritti di confine e IVA all'importazione sugli artt. 216, 282, 292 e 295-bis del D.P.R. n. 43/1973 (TULD), con irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997 e confisca del veicolo ex art. 301 TULD. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: violazione del contraddittorio endoprocedimentale; applicazione erronea delle Convenzioni di New York (1954) e di Istanbul (1990) nonostante fosse residente nell'UE; errata richiamata normativa di esecuzione (art. 719 Reg. 2454/1993 ritenuto abrogato); valutazione del valore del veicolo basata su "Quattroruote" invece che su criteri doganali; mancato esame di documenti decisivi (preventivo di riparazione) che avrebbero giustificato il possesso temporaneo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nei termini indicati: ha ritenuto errata l'applicazione delle Convenzioni di New York e Istanbul al caso del ricorrente (residente nell'area doganale) e ha posto l'inquadramento della vicenda nell'ambito del Regolamento di esecuzione (Reg. 2454/1993). Ha rilevato la necessità che il giudice di merito verifichi, alla luce degli artt. 558-561 del Reg. di esecuzione, se ricorresse l'ipotesi di esonero (in particolare l'ipotesi di emergenza di cui all'art. 559) e quindi la legittimità della detenzione del veicolo al momento del controllo; il sequestro immediato poteva aver determinato una presunzione di contrabbando che andava verificata. Il secondo motivo (omesso esame di documenti) è stato assorbito. La sentenza di appello è cassata nella parte indicata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria del Veneto, in diversa composizione, per nuovi accertamenti e per decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43/1973 (TULD), artt. 216, 282, 292, 295-bis, art. 301

    Norme del TULD oggetto della contestazione (violazioni doganali e confisca). La Corte ha richiamato la necessità di corretta applicazione delle fattispecie di esonero/detenzione e delle conseguenze (sequestro/confisca).

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 2 comma 2, art. 16, art. 17

    Art.16 definisce il procedimento speciale per le sanzioni tributarie con contraddittorio successivo all'atto di contestazione; la Corte ha escluso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex L.212/2000 per l'atto sanzionatorio, richiamando il meccanismo previsto da questo decreto. Art.17 richiamato ma ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta (riguarda violazioni sostanziali).

  • L. n. 212/2000, art. 7 (e art.12 comma 7 menzionato dalla giurisprudenza)

    Rilevata la giurisprudenza secondo cui l'atto di contestazione di sanzioni tributarie non richiede il contraddittorio preventivo previsto dall'art.12 L.212/2000, essendo previsto uno specifico contraddittorio successivo dall'ordinamento sanzionatorio tributario.

  • Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale), art. 22

    Citato come quadro normativo doganale europeo; la Corte rimanda all'interpretazione delle norme di esecuzione e all'inquadramento corretto del caso alla normativa comunitaria.

  • Reg. (UE) nn. 2446-2447/2015, art. 8

    Richiamati come norme di esecuzione del Codice Doganale moderno; tuttavia la vicenda va valutata ratione temporis con il Reg. (CEE) n. 2454/1993 nella versione applicabile ai fatti.

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), artt. 29 e ss.

    Quadro normativo comunitario originario di riferimento per l'interpretazione delle esenzioni e delle regole di importazione temporanea.

  • Reg. (CEE) n. 2454/1993 (Regolamento di esecuzione), artt. 150, 151, 152, 555-562, 558-561

    "L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale (...), purchè sussistano le seguenti condizioni: a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio (...); b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli artt. 559, 560 e 561" (art. 558). "Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti: (...) c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni" (art. 559). "Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasporto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione" (art. 560). "L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone: (...) 2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell'Unione e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio" (art. 561).

    La Corte ha precisato che le convenzioni internazionali per l'ammissione temporanea non applicabili ai residenti: la disciplina rilevante è quella del Regolamento di esecuzione. In particolare l'art. 559 (caso di emergenza per persone stabilite nel territorio) poteva giustificare l'uso del mezzo senza imposta se ricorrente; il giudice di merito doveva verificare se l'ipotesi tassativa di esonero sussistesse, prima di concludere per la configurabilità del contrabbando e la confisca.

  • Reg. (CEE) n. 993/2001 (abrogazione art. 719 Reg. 2454/1993)

    Richiamata in relazione alla censura sulla richiamata regola abrogata: la Corte segnala che l'art.719 del Reg. 2454/1993 era stato abrogato, per cui non poteva essere usato a fondamento delle possibili esigenze di delega o presenza del proprietario.

  • Convenzione di New York del 1954 e Convenzione di Istanbul del 1990

    La Corte ha escluso l'applicabilità di tali Convenzioni al caso perché riguardano l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto per soggetti non residenti nell'area doganale; il ricorrente era residente, dunque la richiamata applicazione era errata.

  • L. n. 689/1981, art. 13

    Norma che autorizza il sequestro delle cose suscettibili di confisca amministrativa nei limiti del codice di procedura penale; la Corte richiama che il sequestro deve essere esercitato con prudenza e non travolgere l'iter probatorio.

  • TULD, art. 25 (presunzione di contrabbando) e art. 295-bis

    La Corte osserva che il sequestro immediato e la modalità del controllo hanno di fatto potuto determinare una presunzione di contrabbando che il soggetto avrebbe dovuto confutare; occorre però che il merito verifichi la legittimità della detenzione e la ricorrenza delle condizioni di esonero.

  • Codice di procedura penale, art. 354

    Richiamato come limite alle modalità di sequestro della polizia giudiziaria cui rinvia la L.689/1981; la Corte sottolinea la necessità di prudenza nelle attività di sequestro.

  • Codice di procedura civile, art. 360 comma 1, nn. 3 e 5

    Fondamento legale dei motivi di ricorso in Cassazione: vizio di violazione di norme e omesso esame di fatti e documenti decisivi; la Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione di norme e alla errata inquadratura normativa e ha assorbito l'omissione di esame in relazione al rinvio.

Massime di principio

  • Se il conducente/possessore del veicolo è stabilito/residente nel territorio doganale, non si applicano le Convenzioni internazionali (New York 1954 / Istanbul 1990) rivolte ai non residenti: occorre valutare la disciplina comunitaria/regolamentare di esecuzione (es. Reg. 2454/1993).
  • Prima di concludere per contrabbando o irrogare confisca, il giudice deve verificare le ipotesi tassative di esonero previste dagli artt. di esecuzione (es. art. 559: uso in caso di emergenza, art. 560: uso secondo istruzioni del titolare presente, ecc.), soprattutto quando il proprietario è rientrato o la disponibilità è temporanea.
  • L'atto di contestazione di sanzioni tributarie doganali non richiede necessariamente un contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla L.212/2000; il diritto di difesa si esercita nel contraddittorio successivo previsto dal sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs.472/1997).
  • Il sequestro cautelare deve essere esercitato con prudenza e motivazione; un sequestro immediato e automatico può determinare una presunzione di illecito che deve essere evitata e comunque verificata nel merito.
  • In fase amministrativa e contenziosa è rilevante fornire e far valutare documenti probatori (deleghe, biglietti aerei, preventivi di riparazione, prove di disponibilità temporanea) perché possano far rientrare il caso in ipotesi di esonero o giustificare il possesso del bene.
  • In caso di errata inquadratura normativa o omesso esame di elementi rilevanti il giudice di legittimità può cassare e rinviare gli atti al merito perché esegua i necessari accertamenti secondo i criteri di diritto doganale applicabile.

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