Sentenza del 11/05/2023 n. 437 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La R. M. Srl impugnava avvisi di accertamento IMU 2015 relativi a un immobile di sua proprietà a Marina di Carrara, chiedendo l'esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (art. 13, comma 9-bis, come modificato dall'art. 2 del d.l. 31/8/2013 n.102). Il Comune aveva contestato l'esenzione sostenendo che l'immobile era stato destinato all'uso personale del legale rappresentante e della sua famiglia sin dal 2008 e che mancavano atti amministrativi quali dichiarazione di fine lavori, attestazione di conformità e certificato di agibilità, elementi che rendevano impossibile una compravendita. La contribuente ha inoltre dedotto la nullità degli avvisi per difetto di motivazione. La CTP aveva respinto i ricorsi; la Corte d'appello ha confermato ritenendo che gli avvisi contenevano gli elementi necessari per il diritto di difesa e che, sul merito, la contribuente non aveva provato la reale destinazione alla vendita dell'immobile (assenza di iniziative concrete di vendita, occupazione da parte del legale rappresentante, mancanza della documentazione urbanistica/di agibilità).
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 137/2021. Ha ritenuto gli avvisi di accertamento sufficientemente motivati e ha giudicato mancata la prova da parte della contribuente della condizione di esenzione (destinazione effettiva alla vendita e non concessione in locazione). L'appellante è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in complessivi 1.200 euro più accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 del decreto-legge 31/8/2013 n.102, convertito con legge 28/10/2013 n.124 (modifica art.13 comma 9-bis d.l. 6/12/2011 n.201)
sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
L'esenzione è un'agevolazione soggetta a condizioni di fatto e prova a carico del contribuente: occorre dimostrare non solo la qualificazione contabile (bene merce) ma la concreta destinazione alla vendita. L'occupazione personale del bene e la mancanza di iniziative concrete di vendita o della documentazione necessaria per la vendita (es. dichiarazione fine lavori, agibilità) ostano al riconoscimento dell'esenzione. La locazione è espressamente esclusiva dell'agevolazione.
art. 13, comma 9-bis del decreto-legge 6/12/2011 n.201 (testo risultante dalle modifiche)
vedi testo esteso dell'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice
La norma individua il perimetro dell'agevolazione e l'elemento critico della destinazione alla vendita come requisito fattuale; la prova del rispetto delle condizioni spetta al contribuente.
Cassazione civile, sez. trib., 15/7/2021 n.20141
Principio richiamato: l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto seguito dall'amministrazione e le specificazioni necessarie per consentire il diritto di difesa; non è sempre richiesta una motivazione dettagliata sulle argomentazioni giuridiche della parte quando l'avviso descrive i fatti e il criterio applicato.
Massime di principio
- L'onere della prova dell'esistenza delle condizioni per un'agevolazione tributaria (es. esenzione IMU per bene merce 'destinato alla vendita') grava sul contribuente: è necessario produrre elementi concreti che dimostrino la destinazione alla vendita (marketing, mandate di vendita, annunci, atti commerciali, offerte, atti di compravendita o disponibilità formale a vendere).
- La mera iscrizione del bene tra i 'beni merce' in bilancio non è di per sé sufficiente a provare la reale destinazione alla vendita se non è accompagnata da iniziative concrete e documentabili.
- L'occupazione personale del bene (uso diretto del legale rappresentante o dei soci/familiari) è un forte indicatore di assenza di destinazione alla vendita e può escludere l'agevolazione; la locazione è espressamente incompatibile con l'esenzione.
- La mancanza della documentazione urbanistica e di agibilità (dichiarazione di fine lavori, attestazione di conformità, certificato di agibilità/SCIA) può rendere impossibile la vendita e indebolire la prova dell'effettiva destinazione commerciale del bene.
- Un avviso di accertamento è motivato adeguatamente se enuncia i fatti concreti e il criterio giuridico adottato dall'amministrazione: su queste basi il contribuente può difendersi in sede contenziosa; non sempre è necessaria una disamina giuridica dettagliata nell'atto amministrativo.
- Per prevenire contenziosi simili, il contribuente che intende usufruire dell'esenzione dovrebbe documentare e conservare evidenze concrete della destinazione alla vendita (piani commerciali, incarichi a agenti/immobiliare, annunci, comunicazioni a potenziali acquirenti, documentazione urbanistica completa).
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