Sentenza del 11/05/2023 n. 395 - Corte di Giustizia UE
IVA - Prestazioni di servizi sociali esenti - Luogo di esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione IVA prevista dall'art. 132(1)(g) della direttiva 2006/112/CE a servizi sociali forniti da Momtrade a persone fisiche residenti in Germania e Austria. Le autorità fiscali bulgare avevano negato l'esenzione sostenendo che, essendo i servizi materialmente forniti nei territori di quegli altri Stati membri, la società doveva dimostrare il carattere sociale secondo il diritto tedesco/austriaco. Momtrade contestava l'avviso di accertamento che le ha richiesto IVA per il periodo in esame.
La decisione
La Corte di giustizia UE ha deciso che l'art. 132(1)(g) va interpretato nel senso che: (1) le prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche residenti in un altro Stato membro possono beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione anche se materialmente eseguite nel territorio di tale altro Stato; (2) la valutazione della natura delle prestazioni e del carattere sociale del prestatore deve essere fatta secondo il diritto dello Stato membro nel quale il prestatore ha la sede della sua attività economica (cioè lo Stato membro di imposizione, conformemente all'art.45 direttiva IVA); (3) l'iscrizione del prestatore presso un ente pubblico dello Stato membro di imposizione può costituire prova idonea della qualifica di "organismo riconosciuto come avente carattere sociale" solo se tale iscrizione è subordinata a una verifica preventiva, da parte delle autorità competenti, del carattere sociale ai fini dell'art.132(1)(g). Inoltre la Corte ha chiarito che l'uso di un intermediario stabilito nello Stato del beneficiario è irrilevante ai fini dell'esenzione e che gli Stati membri possono imporre condizioni (art.133) purché non alterino il contenuto dell'esenzione.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), articolo 132(1)(g)
esenzione per "le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale ... effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale"
L'esenzione si applica se sussistono due condizioni cumulative (natura del servizio e carattere sociale del prestatore) e non è subordinata al luogo materiale di esecuzione né alla coappartenenza del prestatore e del beneficiario nello stesso Stato membro.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 45
luogo delle prestazioni a non soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica
Per i servizi a clienti non soggetti passivi la determinazione dello Stato membro di imposizione si basa sul principio del paese d'origine (sede del prestatore); da ciò discende che lo Stato di imposizione è competente anche a valutare il diritto all'esenzione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 133
gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'esenzione, caso per caso, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, all'osservanza di condizioni
Gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per prevedere condizioni (es. divieto di profitto, gestione non lucrativa, prezzi controllati) ma non possono alterare il contenuto dell'esenzione definendone diversamente la portata sostanziale.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 134
esclusione dall'esenzione se le operazioni non sono indispensabili o sono essenzialmente destinate a procurare entrate supplementari in concorrenza con imprese soggette a IVA
Serve verificare che le prestazioni siano indispensabili alle attività sociali e non costituiscano attività commerciali concorrenti.
Direttiva 2008/8/CE (modifica luogo delle prestazioni), considerando 3 e 5
luogo di imposizione in genere dove avviene il consumo; per servizi a non soggetti passivi regola rimane dove il prestatore ha stabilito la sede
Conferma la regola per servizi a consumatori: imposizione e quindi competenza applicativa dell'esenzione spettano allo Stato del prestatore.
ZDDS (legge bulgara IVA), articolo 21(1) e articoli 38-40
definizione del luogo delle prestazioni e elenco delle operazioni esenti incluse le prestazioni di servizi sociali secondo la legge nazionale
La normativa nazionale recepisce il criterio del luogo del prestatore e individua le esenzioni, ma deve essere interpretata e applicata in conformità con la direttiva IVA; controlli e requisiti nazionali non possono contraddire i princìpi comunitari.
Zakon za sotsialno podpomagane (ZSP) - legge bulgara sull'assistenza sociale, articoli 16, 18
definizione di servizi sociali, soggetti abilitati alla prestazione, obblighi di registrazione/licenza
La registrazione/licenza nazionale è elemento probatorio rilevante per il riconoscimento del carattere sociale, ma la qualifica definitiva spetta alle autorità dello Stato membro di imposizione sotto il controllo dei giudici nazionali.
Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 26(2)
diritti e doveri degli stranieri residenti
Citate dalle autorità nazionali nel contesto della controversia; tuttavia la Corte UE ha ritenuto irrilevante la limitazione costituzionale per l'interpretazione della direttiva.
Massime di principio
- Le prestazioni di servizi sociali "strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale" possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art.132(1)(g) anche se materialmente eseguite in un altro Stato membro rispetto alla sede del prestatore.
- Il controllo sulla natura delle prestazioni e sul carattere sociale del prestatore compete allo Stato membro di imposizione (ossia dove il prestatore è stabilito), perché è lo Stato che applica l'esenzione secondo art.45 e art.131 della direttiva.
- L'uso di intermediari stabiliti nello Stato del beneficiario è irrilevante: le prestazioni dell'intermediario e quelle del prestatore sono operazioni distinte da valutare separatamente ai fini IVA.
- L'iscrizione del prestatore presso un ente pubblico nazionale come prestatore di servizi sociali può costituire prova utile del carattere sociale ma è sufficiente solo se tale iscrizione deriva da una preventiva verifica del carattere sociale da parte delle autorità competenti.
- Gli Stati membri possono imporre condizioni supplementari per riconoscere enti privati come 'a carattere sociale' (art.133), ma non possono modificare il contenuto sostanziale dell'esenzione né subordinare il beneficio a requisiti contrastanti con la direttiva.
- In caso di conflitto tra normativa nazionale e direttiva, il prestatore può invocare direttamente l'art.132(1)(g) davanti al giudice nazionale; i giudici nazionali devono verificare che le autorità nazionali non abbiano ecceduto il margine di discrezionalità e che sia rispettato il principio di neutralità fiscale.
- Per operatori che operano transnazionalmente, la situazione pratica può creare differenze di trattamento a causa della discrezionalità nazionale sul riconoscimento del carattere sociale: eventuali uniformazioni legislative spettano al legislatore dell'UE.
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