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Sentenza

Sentenza del 11/05/2023 n. 6268 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario perché l'obbligazione relativa al ticket sanitario non è stata ritenuta di natura tributaria ma un corrispettivo per prestazioni rese al singolo assistito (rapporto sinallagmatico). Di conseguenza la causa va riassunta davanti al giudice ordinario competente. Spese compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 097 2020 0082808910000 notificata il 3-5-2022 per € 912,08 relativa a omesso/ritardato versamento dei ticket sanitari (art. 2 d.lgs. 124/98, anno 2010), sanzioni e interessi. Il ricorrente eccepiva la prescrizione (quinquennale o decennale) e sosteneva che l'agente della riscossione non avesse prodotto in giudizio atti interruttivi. L'Agenzia si è costituita eccependo carenza di legittimazione passiva per le censure attinenti alla fase antecedente alla notifica e resistendo nel merito sulla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 124/1998

    La Commissione ha considerato che l'obbligazione relativa al 'ticket' non configura un tributo ma un corrispettivo per prestazioni sanitarie rese a favore del singolo assistito, quindi non rientra nella giurisdizione tributaria.

  • Giurisprudenza di legittimità (SU 2021/21961)

    Richiamati i criteri giurisprudenziali che qualificano un'obbligazione come tributo (es. generalità dei soggetti, preordinazione al servizio indipendente dalla fruizione). Nel caso di specie tali requisiti non sono stati ritenuti presenti.

Massime di principio

  • Verificare se l'obbligazione ha natura tributaria: se il pagamento è dovuto da una generalità di soggetti a prescindere dalla fruizione, più probabile natura tributaria; se è dovuto solo da chi fruisce della prestazione, più probabile natura corrispettiva (rapporto sinallagmatico).
  • Se la prestazione è corrispettiva e dipende dalla fruizione, la giurisdizione è del giudice ordinario e non del giudice tributario; in tal caso opporre eccezione di difetto di giurisdizione.
  • Accertare sempre la corretta legittimazione passiva: l'agente della riscossione può non essere legittimato per questioni relative alla fase antecedente alla notifica se l'ente impositore è diverso (es. Regione).
  • Sulle questioni di prescrizione è fondamentale produrre ed esaminare eventuali atti interruttivi; l'assenza di atti interruttivi comprovati può favorire la prescrizione dell'azione.
  • In caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione, procedere alla riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini di legge, valutando contestualmente la correttezza del titolo e della procedura di riscossione.
  • Controllare la normativa regionale e le tariffe applicate: la qualificazione della prestazione e la misura del 'ticket' possono dipendere da atti regionali e dalla disciplina dei corrispettivi sanitari.

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