Sentenza del 11/05/2023 n. 12878 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale IRES introdotta dal D.L. 30/11/2013 n.133, art.2 (anno 2013). La ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale e la contrarietà al diritto comunitario della norma che ha introdotto la sovraimposta, nonché carenze motivazionali nella decisione impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione, richiamando le pronunce della Corte costituzionale (sent. n.288/2019 e ord. n.165/2021) che hanno ritenuto legittima la disciplina dell'addizionale IRES come misura temporanea e non arbitraria, e ha escluso la riconducibilità della norma ad aiuto di Stato vietato o ad incompatibilità con il diritto UE. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e a corrispondere all'Agenzia delle Entrate Euro 10.000,00 a titolo di compenso oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. 30 novembre 2013, n.133, art.2, comma 2
in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3, del suddetto testo unico
Disciplina primaria oggetto della controversia: introduce una sovraimposta temporanea e settoriale sull'IRES per il 2013. La Corte ha ritenuto la norma compatibile con Costituzione e diritto UE in ragione della sua temporaneità e delle giustificazioni di politica redistributiva fornite dal legislatore.
L. 29 gennaio 2014, n.5 (conversione del D.L. n.133/2013)
Atto di conversione che ha reso definitivo il decreto; rilevante per la tipologia normativa impugnata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), art.77
Richiamato come riferimento all'aliquota IRES di base cui è stata applicata l'addizionale prevista dal D.L. n.133/2013.
L. 27 luglio 2000, n.212, art.3 (statuto del contribuente)
La deroga a tale disposizione è espressamente prevista dal D.L. impugnato; la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento derogatorio e temporaneo.
Costituzione (artt. 3, 53, 41, 77)
Gli artt. invocati sono stati esaminati alla luce della giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale ha ritenuto che la differenziazione settoriale di aliquote, se giustificata e temporanea, non costituisce arbitraria discriminazione costituzionalmente vietata.
Corte costituzionale, sentenza n.288 del 2019
Pronuncia chiave che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto al D.L. n.133/2013, art.2; riconosce la discrezionalità del legislatore nel prevedere misure temporanee e settoriali giustificate da ragioni solidaristiche e redistributive.
Corte costituzionale, ordinanza n.165 del 2021
Richiama la sentenza n.288/2019 e precisa che il presupposto dell'addizionale può essere l'appartenenza al mercato finanziario come indice di capacità contributiva, senza che ciò sia di per sé censurabile.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art.107
Articolo invocato dalla ricorrente per prospettare la nozione di aiuto di Stato; la Corte ha escluso che la normativa costituisca aiuto di Stato poiché non produce un vantaggio selettivo né una rinuncia alle entrate a favore di determinate imprese rispetto ad altre nella situazione giuridica comparabile.
Corte di Giustizia UE, causa C-169/08 (Germania/Commissione)
Richiamata in tema di nozione di aiuto di Stato: anche una normativa tributaria può integrare aiuto se comporta una rinuncia a gettito a favore di soggetti selezionati; nel caso esaminato, però, è stato ritenuto che non sussista tale vantaggio selettivo applicabile nell'ordinamento nazionale.
Art. 360 c.p.c.; art.132 c.p.c.; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.36
Norme processuali e di rito richiamate rispetto ai motivi di impugnazione e alla presunta carenza motivazionale: la Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e, in parte, infondati, non sussistendo una motivazione contraddittoria o insufficiente tale da giustificare l'annullamento.
Massime di principio
- Le misure tributarie temporanee e settoriali deliberate per ragioni di politica redistributiva o solidaristica sono di norma sindacabili con prudenza: i giudici riconoscono ampia discrezionalità al legislatore se esistono giustificazioni non irragionevoli.
- Per riconoscere una violazione del diritto UE (aiuto di Stato) occorre dimostrare che la norma attribuisce un vantaggio selettivo a imprese in una situazione giuridica e fattuale comparabile; la mera diversa imposizione non basta se la normativa nazionale non avrebbe potuto imporre il carico fiscale anche ai non residenti.
- Le questioni di illegittimità costituzionale già definite dalla Corte costituzionale limitano fortemente il successo di successivi ricorsi in sede civile o tributaria: i precedenti costituzionali favorevoli alla norma vincolano i giudici di merito e di legittimità.
- Chi impugna un rifiuto amministrativo (o silenzio-rifiuto) relativo a rimborsi tributari deve fornire argomentazioni solide sia sul piano costituzionale che su quello comunitario; le censure meramente generiche o ripetitive rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- In presenza di dubbi sull'interpretazione del diritto UE, il giudice nazionale di ultima istanza valuta se ricorrano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; se la corretta applicazione del diritto comunitario è evidente, il rinvio non è necessario.
- Sulle questioni di motivazione delle decisioni amministrative e giurisdizionali, la Corte valuta la sufficienza e la non contraddittorietà della motivazione nel suo insieme: contestare la motivazione richiede dimostrare specifiche incongruenze o assenze di argomentazione.
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