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Sentenza

Sentenza del 11/05/2023 n. 12941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di crediti d'imposta (Irpeg e Ilor) esposti nella dichiarazione 1988 con riferimento al 1987 per complessivi Euro 20.446.414,00. L'Ufficio aveva erogato un rimborso parziale nel 1997 e, in parallelo, aveva notificato (1991) un avviso di accertamento che rideterminava i crediti e imponeva sanzioni; tale avviso era oggetto di contenzioso. La banca impugnava il silenzio-rifiuto relativo alla parte residua del rimborso. Questioni principali: 1) se il rimborso parziale del 26/6/1997 costituisse implicitamente un diniego della parte residua e quindi facesse decorrere il termine di 60 giorni per impugnare (D.Lgs. 546/1992 art.21); 2) se la pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento impedisse considerare "definito" l'ammontare del credito e/o sospendesse termini di decadenza/prescrizione; 3) quando decorre la prescrizione del diritto al rimborso (esposizione in dichiarazione o sentenza che cristallizza l'importo); 4) questione subordinata di eventuale omessa pronuncia circa la carenza di prove a sostegno del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Principali conclusioni: il rimborso parziale eseguito mediante assegnazione di titoli di Stato ai sensi del D.L. n. 307/1994 non è un atto "soddisfativo" dell'istanza e non implica un rigetto implicito della parte residua; dunque non è computabile come atto da cui far decorrere il termine di decadenza ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/1992. Inoltre l'impugnazione dell'avviso di accertamento ha effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c., per cui il credito è rimasto "sub judice" e la relativa prescrizione non è maturata. Quanto all'omessa pronuncia sulla carenza di prova, la Corte ha ritenuto che l'accoglimento del gravame sul merito comporta l'implicito rigetto di quella eccezione, quindi non sussiste omessa pronuncia. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio; sentenza depositata in Cancelleria l'11 maggio 2023 (decisa il 16 marzo 2023).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 19 comma 1 lett. g), art. 21, art. 115

    Art.19/21 – il termine di decadenza per impugnare il silenzio-rifiuto non può decorrere da un rimborso parziale che non abbia espressamente manifestato volontà di diniego; art.115 (norme probatorie del processo tributario) è richiamata nella censura ma la Corte si è pronunciata sulla non decadenza senza dar luogo a diversa valutazione probatoria.

  • D.L. 1994, n. 307, art. 5

    L'erogazione del rimborso mediante assegnazione di titoli di Stato ai sensi dell'art.5 è un provvedimento ex lege non satisfattivo e, pertanto, non costituisce un diniego implicito della restante parte della richiesta di rimborso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La norma è richiamata nella motivazione relativa ai termini di prescrizione e alle modalità di esecuzione degli atti tributari; la Corte però si è principalmente basata sulla sospensione/interruzione della prescrizione per l'impugnazione dell'accertamento.

  • Codice civile

    art. 2935 c.c., art. 2943 c.c.

    Art.2943 c.c. – la Corte ricorda che l'impugnazione dell'avviso di accertamento ha effetto interruttivo della prescrizione (comma 4), per cui il decorso della prescrizione del diritto al rimborso è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso sull'accertamento.

  • Codice di procedura civile

    art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c.

    Art.360 c.p.c. – artifizi per i motivi di ricorso per cassazione sono stati analizzati (violazione di norme di diritto). Art.112 c.p.c. – richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte ha chiarito che non ricorre omessa pronuncia quando la decisione sul merito comporta implicitamente il rigetto della questione non espressamente motivata.

Massime di principio

  • Un rimborso parziale disposto dall'Amministrazione mediante strumenti previsti ex lege (es. assegnazione di titoli di Stato ai sensi del D.L. 307/1994) non vale automaticamente come diniego implicito della parte residua e non fa decorrere il termine di impugnazione previsto per il silenzio-rifiuto, salvo che dal provvedimento emerga chiaramente una volontà di rigetto.
  • Se l'amministrazione fiscali e il contribuente sono in contenzioso sull'esistenza/quantificazione del credito (es. tramite impugnazione di avviso di accertamento), la pendenza del giudizio può sospendere o interrompere la prescrizione del diritto al rimborso: la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato che definisce l'ammontare del credito.
  • La decorrenza dei termini di decadenza per l'impugnazione non può essere artificiosamente attivata da atti che non esplicitano un diniego della richiesta iniziale; occorre valutare il contenuto e la natura giuridica del provvedimento di erogazione parziale.
  • L'omessa pronuncia rilevante ai fini di cassazione richiede la totale pretermissione di un provvedimento indispensabile: se la decisione sul merito comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione (es. mancanza di prove), non si configura omessa pronuncia.
  • In situazioni analoghe è prudente, per il contribuente, conservare atti processuali che dimostrino la natura del rimborso parziale (se ex lege o dispositivo) e, in caso di contenzioso sull'accertamento, proporre tempestivamente i relativi ed eventuali ulteriori ricorsi per interrompere i termini di prescrizione/decadenza.

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