Cassazione Penale, Ordinanza n. 22620/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente aveva definito in appello un concordato con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poi recepito dalla Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità e rideterminato la pena nei termini concordati. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione lamentando: 1) la mancata pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p.; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l'erronea misura e determinazione della pena, sostenendo l'incongruità della sanzione pattuita e recepita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha ribadito che, in tali casi, sono deducibili solo questioni relative alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra l'accordo e la decisione del giudice. Sono invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati, compresa la particolare tenuità del fatto, nonché la censura sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che il giudice d'appello, in presenza di concordato, non è tenuto a motivare sulla congruità della pena accettata dalla parte, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa in esito a concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla validità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo; l'accordo comporta rinuncia ai motivi non deducibili.
Le doglianze sulla mancata immediata declaratoria di proscioglimento sono inammissibili nel ricorso avverso sentenza resa a seguito di concordato, salvo i limiti del sindacato consentito sulla validità dell'accordo e sulla divergenza del decisum.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se non dedotta nei limiti consentiti prima del concordato, non può essere riproposta in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Consente la definizione camerale del ricorso dichiarato inammissibile per motivi non consentiti.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
È il reato oggetto della condanna confermata in appello.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il criterio della non colpevolezza nella causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- L'accordo sul trattamento sanzionatorio implica la rinuncia ai motivi non dedotti nei limiti del concordato, sicché non possono essere riproposte in cassazione questioni come la particolare tenuità del fatto o il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La parte che ha aderito al concordato non può dolersi in cassazione della congruità della pena concordata e recepita dal giudice, salvo il caso di pena illegale o comunque, secondo un orientamento minoritario, illegittima.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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