Cassazione Penale, Sentenza n. 45426/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Blandi Maria Antonia lamenta violazione di legge e carenza di motivazione per non aver valutato le quattro istanze di condono pendenti sull'immobile e per non aver sospeso l'esecuzione in ragione della pendenza delle pratiche e dell'inerzia comunale. Sostiene inoltre la mancanza di interesse del Comune alla demolizione. Blandi Mario deduce invece che non può essere destinatario dell'ingiunzione a demolire iure hereditatis perché l'immobile sarebbe sempre appartenuto a Maria Antonia e non vi sarebbe prova dell'acquisizione del bene da parte sua per successione.
La decisione
Per Maria Antonia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il giudice ha ritenuto che la ricorrente non abbia assolto all'onere di allegazione specifica necessario per ottenere la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione in presenza di istanze di condono (mancanza di elementi sui tempi e sull'esito prevedibile delle pratiche). La ricorrente è condannata alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Quanto a Mario, la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di prova della titolarità del bene in capo a lui; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente alla sua posizione e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio volto a verificare i titoli di proprietà e la legittimazione soggettiva alla demolizione.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
L'ordine di demolizione è atto dovuto e costituisce una sanzione ripristinatoria autonoma; il giudice dell'esecuzione, se chiamato a valutare la revoca o sospensione per sopravvenuta istanza di condono, deve esaminare prevedibile esito e tempi di definizione dell'istanza amministrativa.
La disciplina della prescrizione per le sanzioni penali non si applica all'ordine di demolizione, che ha natura ripristinatoria e non punitiva.
art. 28 legge 24/11/1981 n. 689
La norma sulla prescrizione delle sanzioni pecuniarie non concerne l'ordine di demolizione, che non è sanzione pecuniaria.
d.l. 30/11/2003 n. 269, conv. con modificazioni in legge 24/11/2003 n. 326 (condono edilizio)
La presentazione di plurime istanze di condono per distinte unità può integrare artificioso frazionamento quando l'opera ha natura unitaria; il giudice deve valutare la legittimità del titolo concessorio, la legittimazione del richiedente, tempestività e requisiti per la sanabilità.
Il vizio di motivazione relativo ad argomentazioni giuridiche delle parti può essere corretto se la decisione in diritto rimane corretta; la Corte richiama la possibilità di correggere la motivazione purché la decisione sia giuridicamente fondata.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a un versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Chi chiede la sospensione o revoca di un ordine di demolizione per effetto di istanza di condono ha l'onere di allegare fatti specifici e concreti (non solo generiche affermazioni) relativi agli esiti prevedibili e ai tempi di definizione della procedura amministrativa; non è richiesto provare l'esito, ma bisogna fornire elementi utili all'accertamento.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare sia il prevedibile risultato dell'istanza di condono sia la durata necessaria per la definizione della procedura; la sospensione dell'esecuzione è possibile solo quando la definizione sia rapida o vi siano seri presupposti.
- L'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 è un atto doveroso e autonomo rispetto all'intervento amministrativo; la sua esistenza non viene automaticamente esclusa dalla pendenza di procedimenti amministrativi, salvo specifiche e fondate ragioni.
- L'ordine di demolizione può colpire non solo il condannato ma anche l'attuale proprietario del bene, che risponde in via sussidiaria; tuttavia il mero successore che non risulti proprietario non è legittimamente destinatario della demolizione.
- Se si contesta di essere destinatario illegittimo dell'ordine per mancanza di titolarità, occorre fornire documenti e prova della situazione patrimoniale e dei titoli; il giudice deve svolgere accertamenti sulla titolarità in caso di deduzioni fondate.
- L'inerzia o i ritardi della Pubblica Amministrazione non operano automaticamente come causa di sospensione dell'esecuzione penale: non è possibile 'lucrare' sul tempo trascorso quando l'ordine di demolizione è doveroso e la pendenza dell'istanza di condono non è specificamente documentata.
- La presentazione di domande di condono artificiosamente frazionate può essere disconosciuta e non ostare alla demolizione; la fattispecie concreta e la volumetria complessiva vanno esaminate per valutare eventuali frazionamenti abusivi.
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