Cassazione Civile, Ordinanza n. 18342/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società di ingegneria aveva chiesto a una committente privata il pagamento del saldo di compensi per prestazioni professionali rese in esecuzione di vari contratti stipulati tra il 2005 e il 2006 per la progettazione e l’ottenimento dei permessi necessari alla ristrutturazione di un complesso residenziale. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; era stata invece respinta la domanda proposta in proprio dal legale rappresentante della società. In appello la committente sosteneva la nullità dei contratti per violazione del divieto, allora vigente, di esercizio in forma societaria di professioni protette; la Corte d’appello ha però ritenuto che la sopravvenuta L. n. 124 del 2017 avesse sanato retroattivamente i rapporti contrattuali con le società di ingegneria. Nel ricorso per cassazione la committente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 1418 c.c., sostenendo che la normativa sopravvenuta non avesse rimosso il requisito della designazione del professionista abilitato personalmente responsabile e della persona incaricata dell’integrazione tra prestazioni specialistiche; ha richiamato anche la disciplina dei contratti pubblici di progettazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. per l’integrale compensazione delle spese fra la committente e il legale rappresentante della società, nonostante il rigetto della domanda da questi proposta in proprio per difetto di legittimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la L. n. 124 del 2017, art. unico, comma 148, ha disposto la validità a ogni effetto dei rapporti contrattuali intercorsi, dalla L. n. 266 del 1997, tra privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative; ha inoltre osservato che la disciplina richiamata dalla ricorrente sui contratti pubblici non era pertinente ai rapporti tra privati e società di ingegneria. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile/carente di specificità perché non censurava la ratio della decisione sulla compensazione delle spese, fondata sull’esito del giudizio e sulla sopravvenienza normativa; ha aggiunto che il controllo di legittimità sulle spese è limitato a impedire che siano poste, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stata altresì data atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere la nullità originaria dei contratti; la Corte ha escluso la nullità in ragione della sanatoria retroattiva introdotta dalla L. n. 124 del 2017.
Richiamato dalla ricorrente per affermare il carattere personale dell’attività professionale; la Corte ha ritenuto non decisiva tale deduzione alla luce della disciplina sopravvenuta sui contratti con società di ingegneria.
art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 2006
Ritenuto non pertinente perché riferito ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non ai contratti conclusi da società di ingegneria con soggetti privati.
art. 2 L. n. 1815 del 1939
È stato richiamato come norma originariamente posta a base del divieto di esercizio in forma societaria delle professioni protette, poi superato dalla disciplina successiva.
Richiamata come parametro temporale di decorrenza della sanatoria retroattiva dei rapporti contrattuali con società di ingegneria.
L. n. 124 del 2017, art. unico, commi 148 e 149
Ha introdotto la sanatoria retroattiva dei contratti tra privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, rendendoli validi a ogni effetto.
Invocato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità e ha ribadito il limite del sindacato di legittimità in materia di spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- I contratti stipulati tra privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative non sono affetti da nullità assoluta per il solo fatto di avere ad oggetto attività professionali riservate, quando una norma sopravvenuta disponga espressamente la validità a ogni effetto dei rapporti contrattuali pregressi.
- Quando la norma sopravvenuta prevede una sanatoria retroattiva dei rapporti contrattuali, la nullità originaria dedotta in giudizio non può più essere utilmente fatta valere per i rapporti rientranti nell’ambito applicativo della sanatoria.
- La disciplina dei contratti pubblici di progettazione non è automaticamente estensibile ai rapporti privatistici con società di ingegneria, se il relativo testo normativo delimita espressamente il proprio ambito ai rapporti con stazioni appaltanti e soggetti aggiudicatori.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste, neppure parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è sufficiente contestare genericamente la compensazione senza confrontarsi con la concreta ratio della decisione.
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