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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29142/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento e avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2006-2007, per complessivi euro 137.852, comprensivi di imposte, interessi e sanzioni. L'ufficio aveva recuperato a tassazione il 60% delle somme incassate dal contribuente, ritenendole indeducibili perché costi e spese connessi ad attività qualificabili come reato, in un contesto in cui era intervenuta una sentenza di patteggiamento nel processo penale a carico del contribuente per fatti inerenti inserzioni su giornali, riviste e siti internet finalizzati a favorire la prostituzione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente escludendo la provenienza del costo da reato; la CTR aveva confermato, attribuendo prevalenza al giudicato formatosi in altro processo penale a carico di soggetti diversi, concluso con assoluzione per insussistenza del reato, e ritenendo che la sentenza di patteggiamento non fosse equiparabile a condanna. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, come modificato dal D.L. n. 16/2012, sostenendo che l'indeducibilità discende dall'esercizio dell'azione penale per delitto non colposo e che la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere considerata, quantomeno, elemento probatorio idoneo a fondare il recupero; con il secondo motivo, rimasto assorbito, ha contestato ulteriori profili della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva escluso l'indeducibilità dei costi facendo leva sulla natura negoziale del patteggiamento e sul diverso esito di un procedimento penale relativo ad altri imputati. La Cassazione ha affermato che, ai fini dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, non basta l'astratta riconducibilità dei fatti a un delitto non colposo, ma rileva l'avvenuto esercizio dell'azione penale; inoltre la sentenza di applicazione della pena può essere utilizzata come elemento probatorio nel giudizio tributario e non può essere svalutata senza adeguata motivazione. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese, per nuovo esame conforme ai principi affermati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    come modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012

    I costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo non sono ammessi in deduzione quando il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale; in caso di successiva assoluzione o proscioglimento, spetta il rimborso delle maggiori imposte versate.

  • art. 8, comma 3, D.L. n. 16 del 2012

    Ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 introducendo il criterio dell'esercizio dell'azione penale come presupposto rilevante per l'indeducibilità.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento non è trattata come mero atto neutro, ma come elemento idoneo a costituire prova nel giudizio tributario e, nel sistema penale, come forma di definizione equiparata alla condanna salvo diverse disposizioni di legge.

  • art. 445 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata, salvo diverse disposizioni di legge, a una pronuncia di condanna.

  • art. 653 c.p.p.

    La disciplina dell'efficacia del giudicato penale è stata letta come segno della sostanziale parificazione tra sentenza di condanna e patteggiamento in determinati ambiti.

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    La sentenza ex art. 444 c.p.p. è stata richiamata come titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena.

  • art. 629 c.p.p.

    La revisione è stata evocata per mostrare che il legislatore ha consentito l'istanza anche a favore di chi sia stato destinatario di sentenze di patteggiamento, assimilandole ai condannati.

  • art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È stato richiamato quale esempio di disciplina che equipara, ai fini della revisione, il condannato con sentenza ordinaria e il destinatario di sentenza ex art. 444 c.p.p.

Massime di principio

  • In materia di deducibilità fiscale dei costi connessi ad attività illecite, l'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 richiede non solo che i costi siano collegati a un delitto non colposo, ma anche che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur non essendo sempre assistita dagli stessi effetti del giudicato di una condanna dibattimentale, costituisce un elemento di prova utilizzabile dal giudice tributario, che può discostarsene solo con adeguata e specifica motivazione.
  • Il giudice tributario non può escludere la rilevanza probatoria del patteggiamento limitandosi ad affermarne la natura negoziale, se dagli atti risulta il rinvio a giudizio e l'applicazione della pena per il medesimo fatto rilevante ai fini fiscali.
  • Quando la decisione di merito fonda l'esito su un procedimento penale relativo a soggetti diversi, il giudice deve spiegare in che modo l'identità della contestazione giuridica comporti analogia di condotte, non potendo traslare automaticamente gli esiti di quel diverso giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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