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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28345/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata confermava la condanna pronunciata in abbreviato nei confronti di un soggetto ritenuto partecipe alla conduzione di un'imbarcazione partita dalla Libia e diretta verso le coste italiane con a bordo 31 migranti irregolari, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con aggravanti connesse al numero dei trasportati, al pericolo per la vita o l'incolumità degli stessi e al numero dei concorrenti, escluso il fine di profitto. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 530 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che la responsabilità fosse stata fondata sulle dichiarazioni dei migranti senza adeguata verifica della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca; 2) violazione dell'art. 54 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dello stato di necessità, sostenendo di essere stato costretto da soggetti armati libici a imbarcarsi e collaborare alla navigazione sotto minaccia di morte o gravi violenze; 3) violazione dell'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/1998 per il diniego dell'attenuante della collaborazione utile; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento, assumendo che la Corte territoriale avesse escluso illegittimamente il prevalere delle attenuanti generiche sulle aggravanti e avesse motivato in modo apodittico sulla gravità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e volto a ottenere una rivalutazione del merito, osservando che i giudici di merito avevano fondato il giudizio di colpevolezza su dichiarazioni convergenti di alcuni migranti, attendibilmente valorizzate nonostante marginali incongruenze. Ha respinto il secondo motivo, affermando che lo stato di necessità richiede un pericolo attuale, non volontariamente causato, e un onere di allegazione completo, elementi non emersi nel caso concreto, nel quale la presunta costrizione iniziale non era stata dimostrata e non risultava persistere durante tutta la traversata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché privo di specificità e sostanzialmente fattuale, poiché le informazioni rese dall'imputato erano state ritenute generiche e non utili a individuare gli organizzatori dell'operazione. Ha respinto il quarto motivo, precisando che l'attenuante della partecipazione di minima importanza richiede un contributo causale trascurabile, e che comunque, in materia di immigrazione clandestina, la disciplina speciale sul numero dei concorrenti esclude l'applicazione dell'art. 114 c.p. nei limiti indicati dalla legge speciale. Ha infine respinto le censure sul trattamento sanzionatorio, ritenendo corretta la sequenza di calcolo della pena alla luce della disciplina speciale dell'art. 12 d.lgs. 286/1998 e dei principi delle Sezioni Unite sul bilanciamento, nonché congrua la motivazione sulla pena base, sull'aumento per aggravante e sulla riduzione per le attenuanti generiche e per il rito.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato come parametro della doglianza sulla prova e sull'affermazione di responsabilità, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del merito.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato per contestare la valutazione delle dichiarazioni dei migranti; la Corte ha ribadito che la credibilità è stata vagliata dai giudici di merito e che il ricorso non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto.

  • art. 54 c.p.

    la scriminante dello stato di necessità richiede pericolo attuale di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non causato volontariamente o colposamente dall'agente, e onere di allegazione di tutti i suoi presupposti.

  • art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    invocato come attenuante speciale per collaborazione utile; la Corte ne conferma il diniego perché le dichiarazioni rese erano generiche e non apportavano elementi concreti sulle persone o sull'organizzazione criminale.

  • art. 114 c.p.

    l'attenuante della partecipazione di minima importanza non spetta quando il contributo dell'agente è causalmente rilevante nell'economia del fatto; inoltre, in presenza della disciplina speciale sull'immigrazione clandestina, opera la prevalenza della lex specialis.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    costituisce la base edittale del reato contestato e viene utilizzato per la determinazione della pena base.

  • art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    aggravante applicata in ragione delle modalità del fatto; incide sull'assetto sanzionatorio e, in combinazione con la disciplina speciale, sottrae il fatto al bilanciamento ordinario delle attenuanti secondo i principi richiamati.

  • art. 12, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    la Corte richiama la regola speciale sul divieto di bilanciamento delle circostanze nei casi previsti dalla norma, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 98 c.p.

    menzionato nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite come attenuante che, insieme ad altre ipotesi, può rilevare nel regime speciale del bilanciamento.

  • art. 112 c.p.

    richiamato per chiarire che l'attenuante della minima partecipazione non opera quando il numero dei concorrenti è già valorizzato come aggravante speciale da una norma di settore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei dichiaranti già compiuta in modo non illogico dai giudici di merito.
  • La responsabilità per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina può essere affermata anche in concorso quando l'imputato non sia l'unico autore materiale della conduzione del mezzo, essendo sufficiente un contributo causale, anche materiale, alla navigazione o alla realizzazione dell'ingresso irregolare.
  • Lo stato di necessità non è configurabile se il pericolo grave e attuale non è adeguatamente allegato e dimostrato oppure se la minaccia è soltanto remota o cessata al momento della condotta tipica; occorre che la costrizione persista durante l'intera azione e che l'agente non abbia reali possibilità di sottrarsi al pericolo.
  • L'attenuante della collaborazione utile nei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina richiede indicazioni concrete, specifiche e realmente investigative; dichiarazioni generiche o già note non bastano.
  • L'attenuante della partecipazione di minima importanza presuppone un contributo causale effettivamente trascurabile nell'economia del reato; se il contributo dell'agente è funzionale e determinante al successo dell'azione, l'attenuante non è riconoscibile.
  • In materia di immigrazione clandestina, la disciplina speciale sulle circostanze aggravanti e sul loro bilanciamento prevale sulla regola generale, sicché la pena va determinata secondo la sequenza prevista dalla legge speciale e poi ridotta per le attenuanti riconosciute, senza un bilanciamento libero nei termini ordinari.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneCause di giustificazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaImmigrazioneParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reato

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