Cassazione Civile, Sentenza n. 6470/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva riconosciuto la legittimazione di Rodolfo Posenato ad impugnare, in proprio, l'avviso di accertamento notificato a SVIN per i tributi relativi al 2005; censura principale dell'Agenzia: il ricorso era stato proposto in nome e per conto della società da un soggetto (Posenato) privo della legittimazione ad agire come rappresentante della società, essendo cessato dalla carica di amministratore il 27/04/2006; questioni secondarie riguardavano anche la motivazione, la tardività e la definitività dell'atto, nonché profili di merito sull'accertamento
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per vizio di rappresentanza/legittimazione, rilevando che il ricorso di cassazione era intestato a SVIN ma proposto e sottoscritto dall'ex amministratore Posenato che al momento dell'impugnazione non era più legittimato a rappresentare la società. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non avrebbe potuto essere proposta dalla persona che aveva proposto il ricorso. Le spese del giudizio sono integralmente compensate
Norme richiamate
richiama l'esigenza di corretta rappresentanza e legittimazione dell'atto processuale; qui la Corte ha ritenuto che la sottoscrizione/procura rilasciata dall'ex amministratore non fosse sufficiente a legittimare l'impugnazione per conto della società
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme processuali; utilizzato dall'Agenzia per denunciare il vizio di rappresentanza che ha determinato la nullità della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
richiama la possibilità di censurare omessa o insufficiente motivazione; alcuni motivi collaterali invocavano questa norma ma sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo
norma sulla motivazione della decisione e sulla corretta identificazione delle parti; la CTR è stata censurata per essersi pronunciata nei confronti della persona errata
art. 1 e art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamate in relazione ai principi del processo tributario e alla motivazione; la Corte non ha però esaminato nel merito queste censure, essendo assorbite dal vizio di rappresentanza
richiama i criteri di motivazione delle sentenze; la parte aveva contestato carenza di motivazione ma la questione è stata assorbita
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamata tra le norme processuali invocate sulla motivazione e regole applicative, senza effetti decisivi dopo l'accoglimento del primo motivo
norma sulla prova dell'onere probatorio; invocata in relazione al merito dell'accertamento tributario, ma non decisa per essere assorbita dal vizio processuale
art. 19, 21, 23 e 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norme sull'IVA e sull'accertamento; richiamate con riferimento alla legittimità dell'accertamento per omesso deposito della dichiarazione, ma non esaminate in ragione dell'esito processuale
art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta dalla parte che ha proposto il gravame; applicata dalla Corte per chiudere il procedimento senza rinvio
Massime di principio
- Solo il soggetto munito di legittima rappresentanza al momento dell'impugnazione può proporre ricorso in nome e per conto della società: l'esser stato amministratore nel periodo oggetto dell'accertamento non attribuisce automaticamente la legittimazione a impugnare la notifica successiva alla cessazione dalla carica
- In presenza di società in stato di fallimento la rappresentanza processuale spetta al curatore fallimentare; eventuali impugnative devono essere promosse da chi legalmente rappresenta la società o dal curatore
- Un atto processuale proposto da soggetto privo di rappresentanza determina vizio insanabile che può portare alla cassazione della decisione senza rinvio quando risulta evidente che la causa non poteva essere proposta da chi ha proposto il gravame
- Il giudice deve verificare la legittimazione e la correttezza della procura/rappresentanza all'atto dell'impugnazione; la mancanza di tale verifica può comportare anomalie procedurali decisive sull'esito del giudizio
- Questioni di merito sull'accertamento tributario (omesso deposito dichiarazione, ricostruzione del reddito, ecc.) possono rimanere assorbite da questioni processuali rilevanti: quindi è cruciale curare la regolarità formale della rappresentanza prima di contestare il merito
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