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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40091/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 3/02/2011 al 6/02/2015, periodo durante il quale il Sautto fu sottoposto a misura custodiale per reati connessi al d.P.R. n. 309/1990 (art. 74 e 73). Nel giudizio di merito vi fu una pronuncia di "non doversi procedere" per il reato associativo (art. 74) per effetto di un precedente proscioglimento; per i c.d. reati "scopo" (art. 73 e connessi) il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado, ma la Corte di cassazione, con sentenza del 3/2/2015, annullò senza rinvio la pronuncia per genericità dell'imputazione e restituzione degli atti al Pubblico Ministero. La Corte d'appello ritenne che l'annullamento della Cassazione riguardasse la genericità dell'editto imputativo e non costituisse pronuncia definitiva idonea a fondare la domanda di riparazione; inoltre rilevò che, per i reati scopo, non si era formato il giudicato e quindi non poteva decorrere il termine biennale per la domanda di riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il riferimento del ricorrente al ne bis in idem rispetto alla pronuncia assolutoria sul reato associativo fosse inconferente rispetto ai reati scopo (art. 73 e connessi), sui quali la vicenda non è definita, atteso l'annullamento senza rinvio disposto dalla Cassazione con restituzione degli atti al Procuratore. Per tali reati non si è formato il giudicato e dunque non poteva decorrere il termine biennale per proporre la domanda di riparazione; il ricorso è stato quindi inammissibile per decorrenza del termine/assenza del presupposto di irrevocabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sui reati "scopo" (acquisto, detenzione, commercializzazione di sostanze stupefacenti). La Corte ha ritenuto che rispetto a tali reati l'imputazione fosse generica e che la Cassazione abbia annullato senza rinvio per assoluta carenza imputativa, restituendo gli atti al PM; pertanto non si è formato il giudicato e non opera la preclusione per riparazione.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sul reato associativo in materia di stupefacenti. La pronuncia di proscioglimento su tale capo è stata riconosciuta come ne bis in idem rispetto a quella specifica imputazione, ma la Corte ha chiarito che tale ne bis in idem non si estende automaticamente ai reati scopo distinti dall'associazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone: la distinzione tra reato associativo e reati scopo è rilevante ai fini della formazione del giudicato e della possibilità di fondare la domanda di riparazione.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma richiamata implicitamente in tema di individuazione dei provvedimenti che rendono irrevocabile la vicenda processuale ai fini della decorrenza del termine biennale per la domanda di riparazione; la Corte ha ritenuto che per i reati scopo non si fosse formato alcun provvedimento definitivo ancorabile all'art. 315.

  • Sentenza Corte di cassazione, Sez. VI, n. 9659 del 3/02/2015

    "agli imputati - in uno alla partecipazione associativa - é stato addebitato il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione al —acquisto, detenzione e commercializzazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, kobrett, hashish e marijuana... in concorso tra loro" senza alcuna individuazione dei fatti storici che sostanziano tale qualificazione, ascrivendo in qualche modo tutto a tutti e a ciascuno."

    La Cassazione ha censurato la genericità dell'editto imputativo, rilevando la mancata individuazione dei fatti per ciascun imputato; per tale motivo ha annullato senza rinvio la condanna relativa ai reati scopo e ha restituito gli atti al PM affinché valuti le determinazioni procedurali.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 230/2004

    Richiamata dal ricorrente come per cui una pronuncia di ne bis in idem può fondare la riparazione; la Corte di cassazione ha però ritenuto il richiamo inconferente rispetto ai reati scopo distinti dall'associazione.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 4, sent. n. 38597/2010; Sez. 4, n. 31185/2003; Sez. 6, n. 47389/2013 Ferrelli)

    Principi richiamati riguardanti la decorrenza del termine biennale per la domanda di riparazione, che decorre dall'irrevocabilità del provvedimento definitorio con riferimento a tutte le imputazioni interessate dalla misura detentiva, e sulla differenza tra reato associativo e reati scopo ai fini della formazione del giudicato.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta solo quando la vicenda processuale si sia definitamente risolta per tutte le imputazioni che hanno inciso sulla misura detentiva: il termine biennale decorre dall'irrevocabilità del provvedimento definitivo che definisce tutte le imputazioni rilevanti.
  • Una pronuncia di ne bis in idem o un proscioglimento relativo a un capo (es. reato associativo) non estende automaticamente i suoi effetti a reati distinti (es. reati "scopo"): occorre valutare l'identità degli elementi di fatto e di diritto tra le imputazioni.
  • L'annullamento della sentenza di merito da parte della Cassazione "senza rinvio" per carenza imputativa e la restituzione degli atti al PM non costituiscono di per sé un provvedimento definitivo idoneo a fondare la domanda di riparazione, trattandosi di vicenda non esaurita e suscettibile di ulteriori determinazioni dell'ufficio requirente.
  • Nelle istanze di riparazione il collegio deve distinguere chiaramente le vicende relative alla fase cautelare da quelle del merito e motivare specificamente, se dedotto, il grado di responsabilità (dolo o colpa grave) della condotta del detenuto in relazione alla causazione della misura cautelare.
  • Prima di proporre una domanda di riparazione è essenziale verificare lo stato processuale di tutte le imputazioni che hanno concorso alla misura detentiva; in presenza di atti restituiti al PM è prudente attendere la definizione o impugnare l'inerzia dell'ufficio quando opportuno.

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