Cassazione Penale, Sentenza n. 24579/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo (05/10/2023) che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 (circolazione senza patente revocata). Il ricorrente deduceva esclusivamente la violazione delle norme sulle sanzioni sostitutive (in particolare la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità), sostenendo che il D.Lgs. n. 150/2022 (che introduce possibilità di conversione e nuovi parametri di conversione pecuniaria) costituisce norma più favorevole e imponeva un esame più approfondito e articolato delle condizioni per la sostituzione della pena, non limitato alla mera considerazione dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del giudice di merito di non applicare la sanzione sostitutiva costituisca un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico. La Corte d'appello aveva motivato il diniego indicando la negativa personalità dell'imputato, la cospicua serie di precedenti penali di varia natura e la circostanza che il mezzo era privo di assicurazione, elementi idonei a fondare la presunzione che le prescrizioni non sarebbero state adempiute e che la pena sostitutiva non sarebbe stata efficace ai fini rieducativi. Pertanto la condanna di primo grado (3 mesi di arresto e euro 3.500 di ammenda) è stata confermata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 285 del 1992, art. 116, commi 15 e 17
Norma del codice della strada che sanziona la guida senza patente; applicata come reato accertato per guida nonostante revoca della patente.
Legge n. 689 del 1981, art. 58
il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
Riconosce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno sanzioni sostitutive; la valutazione è un accertamento di fatto vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p. e non sindacabile in Cassazione se motivato congruamente.
Legge n. 689 del 1981, art. 53
Indica le sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) cui può essere ricorso; rilevante perché il ricorrente chiedeva la sua applicazione in sostituzione della pena detentiva.
Novella che amplia l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive e introduce parametri di conversione pecuniaria; considerata norma favorevole ma non abolisce il potere discrezionale del giudice né l'esame dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (personalità del reo, gravità del fatto, precedenti, ecc.), che devono essere considerati anche nell'ipotesi di valutazione della sostituibilità della pena detentiva.
art. 159, comma 2, cod. proc. pen. (e successive modifiche/abrogazioni)
Rilevato nel quadro delle questioni di prescrizione e per spiegare la successione normativa in materia di sospensione/cessazione del corso della prescrizione (legge Orlando, legge Bonafede, Riforma Cartabia).
Introdotto dalla legge n. 134/2021 (Riforma Cartabia): fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado per i reati commessi da una certa data; citato nel quadro della disciplina applicabile secondo la data del fatto.
Istituto di improcedibilità per superamento dei termini del giudizio d'appello/cassazione per reati commessi da una certa data; citato nella disamina delle problematiche di prescrizione e durata del processo.
Legge 23 giugno 2017 n. 103 (cd. legge Orlando)
Modificò la disciplina della prescrizione introducendo sospensioni; applicabile a fatti commessi dal 3/8/2017 e rilevante nel determinare quale regime di prescrizione fosse applicabile al caso concreto.
Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. legge Bonafede)
Riformulò la disciplina della sospensione della prescrizione nei giudizi di impugnazione, poi oggetto di successiva modifica/abrogazione.
Legge 27 settembre 2021 n. 134 (Riforma Cartabia)
Ha abrogato la disciplina precedente e introdotto norme che fanno cessare il corso della prescrizione con la sentenza di primo grado e, per i gradi successivi, l'istituto dell'improcedibilità; utile per stabilire il regime applicabile in funzione della data del reato.
Massime di principio
- La decisione di non concedere una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) è un accertamento di fatto e discrezionale del giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica.
- La presenza di numerosi precedenti penali e indici di "negativa personalità" può legittimare il diniego della sostituzione della pena, valorizzati non tanto come indegnità del beneficio, quanto come elementi che riducono l'efficacia rieducativa e la probabilità di ottemperanza alle prescrizioni.
- L'intervento normativo (D.Lgs. n. 150/2022) amplia le possibilità di sanzioni sostitutive e può essere considerato norma favorevole, ma non elimina l'obbligo per il giudice di valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. quando decide sulla sostituzione.
- Nelle impugnazioni in Cassazione, il ricorso basato solo sulla richiesta di diversa valutazione dell'idoneità della pena sostitutiva è destinato a carenza di prospetto se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua basata su fatti (precedenti, comportamento, elementi fattuali oggettivi).
- Per ottenere la sostituzione della pena in casi simili è utile che la difesa produca elementi concreti e documentati di rieducazione e capacità di rispettare prescrizioni (percorsi di reinserimento, lavoro stabile, attestazioni, programmi specifici), e affronti preventivamente il peso dei precedenti mostrando cambiamenti o riabilitazione.
- Nella valutazione dell'applicabilità di norme più favorevoli o dei termini di prescrizione occorre sempre verificare la data del fatto e la disciplina temporale applicabile (diversi regimi coesistono a seconda della data del reato).
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