Cassazione Civile, Ordinanza n. 36312/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Due professionisti avevano chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di crediti professionali, rispettivamente di euro 60.000 e euro 40.000 oltre accessori, sostenendo che tali importi fossero stati pattuiti per la redazione dell'attestazione di fattibilità del piano e della stima del limite di soddisfacimento dei crediti privilegiati, attività svolte nell'ambito di una precedente procedura di concordato preventivo poi sfociata nel fallimento della società. Il giudice delegato aveva respinto le domande ritenendo inesistente una pattuizione opponibile al fallimento e aveva reputato congrui i compensi già percepiti a titolo di acconti, liquidati secondo i parametri del d.m. n. 140/2012. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, affermando che i compensi indicati nel ricorso per concordato non erano opponibili al fallimento in mancanza di approvazione della proposta da parte dei creditori e che, quanto alle due relazioni richieste dalla legge fallimentare, non poteva gravare sui creditori un aggravio derivante dalla scelta del debitore di nominare due professionisti distinti. Con il ricorso per cassazione i professionisti denunciavano violazione degli artt. 2233, 2704 e 2697 c.c. e degli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, l. fall., sostenendo: 1) che il tribunale avesse illegittimamente disatteso l'accordo sul compenso risultante dal ricorso per concordato, quando la liquidazione giudiziale sarebbe ammessa solo se il compenso non sia stato convenuto tra le parti; 2) che fosse errata la conclusione secondo cui sarebbe dovuto un unico compenso per le distinte relazioni previste dalle norme fallimentari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo, chiarendo che non esisteva un autonomo documento scritto contenente l'incarico professionale e che la quantificazione del compenso indicata nel ricorso per concordato costituiva parte della proposta rivolta ai creditori concorsuali, efficace solo se approvata e omologata; quindi non vi era un accordo opponibile al fallimento ai fini dell'art. 2233 c.c. Ha inoltre osservato che l'art. 2704 c.c. era inconferente, mancando una scrittura privata da opporre ai terzi. Sul secondo profilo, la Corte ha precisato che le due relazioni previste dagli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, l. fall. sono distinte per contenuto e funzione e che l'eventuale affermazione del tribunale circa un 'unico compenso' era da intendere solo come argomento motivazionale sulla congruità degli importi già riconosciuti secondo i parametri del d.m. n. 140/2012. Tale valutazione di congruità appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione; inoltre i ricorrenti non avevano censurato specificamente l'applicazione dei parametri ministeriali. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo, corretto solo nella motivazione.
Norme richiamate
Il compenso del professionista può essere determinato dal giudice solo in mancanza di un accordo efficace tra le parti; nel caso, la quantificazione inserita nel ricorso per concordato non costituiva un accordo opponibile al fallimento.
È norma sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi, ma non si applica quando manca una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti da opporre al fallimento.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva sul punto, poiché la questione era di efficacia dell'asserito accordo e non di mera ripartizione dell'onere probatorio.
art. 160, comma 2, legge fall.
La relazione sulla stima del limite di soddisfacimento dei crediti privilegiati è una prestazione distinta, con autonoma funzione rispetto alla relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall.
art. 161, comma 3, legge fall.
L'attestazione di fattibilità del piano è un elaborato distinto, necessario a corredo della domanda di concordato, e il compenso per la prestazione segue la sorte della proposta fino a approvazione e omologazione.
La Corte ha corretto la motivazione della decisione di merito, mantenendone però fermo il dispositivo di rigetto.
Norma sul vizio di legittimità dedotto con il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Usato come parametro per liquidare i compensi in assenza di un accordo efficace, con valutazione di congruità rimessa al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Se il compenso del professionista è indicato solo all'interno del ricorso per concordato preventivo, tale indicazione integra la proposta concorsuale e non vale, di per sé, come contratto autonomo e immediatamente opponibile al fallimento in caso di mancata approvazione o omologazione.
- L'art. 2233 c.c. impedisce la liquidazione giudiziale solo quando esista un accordo efficace sul compenso; in difetto, il giudice può determinare il corrispettivo secondo i criteri applicabili e i parametri di riferimento.
- L'art. 2704 c.c. è irrilevante se non vi è una scrittura privata da opporre ai terzi, poiché la questione non è la data certa di un documento ma l'esistenza stessa di un accordo vincolante.
- Le relazioni previste dagli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, l. fall. hanno contenuto e funzione distinti; tuttavia, la quantificazione complessiva del compenso resta rimessa alla valutazione di congruità del giudice di merito, specie quando sia fondata su parametri tariffari o ministeriali.
- In cassazione non è sindacabile la mera valutazione di congruità del compenso, se il ricorrente non censura specificamente la violazione dei criteri normativi di liquidazione applicati dal giudice di merito.
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