Cassazione Penale, Sentenza n. 33418/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di tentata frode in commercio (artt. 56, 515 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) errata qualificazione giuridica della condotta e mancata riqualificazione in illecito amministrativo (art. 6 d.lgs. n. 193/2007 e art. 13 d.lgs. n. 231/2017), sostenendo che l'apposizione del bollo sanitario CE fosse una mera indicazione tecnica non idonea a indurre confusione sul consumatore; 2) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) e attribuzione della responsabilità solo sulla base delle funzioni svolte; 3) la presenza in etichetta delle informazioni obbligatorie (Reg. UE n. 1169/2011) avrebbe escluso l'inganno; 4) difetto di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) omissione della statuizione sulla posizione processuale della società F.lli Di Lascio s.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'apposizione del bollo CE relativo a un diverso stabilimento integri la fattispecie di cui all'art. 515 c.p., poiché il codice identificativo CE non è una mera indicazione tecnica: svolge una funzione doppia, garantendo requisiti igienico-sanitari e identificando univocamente il produttore, quindi un bollo erroneo risulta mendace circa la provenienza del prodotto e può ingannare il consumatore e danneggiare il produttore effettivo. La corte ha inoltre confermato la sussistenza del dolo sulla base dell'abbondante materiale probatorio (più bobine di etichette per 14.000 etichette), ha ritenuto infondata la doglianza sulle attenuanti generiche per genericità della censura e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla posizione della società, evidenziando che la società non aveva impugnato la sentenza di primo grado rendendola irrevocabile. Conclusione: ricorso rigettato; confermata la condanna per il reato contestato; rigetto delle richieste difensive.
Norme richiamate
"nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita"
La Corte interpreta la norma come tutela non solo del compratore ma anche dei principi di onestà e lealtà nell'industria e nel commercio; l'errata indicazione del bollo CE integra l'oggettivo del reato se mendace circa la provenienza, ingannando il consumatore e danneggiando il produttore.
art. 56 (tentativo) richiamato come causa di punibilità
Applicato in relazione al tentativo di frode in commercio; la detenzione e messa in vendita di prodotti con etichettatura mendace è stata ritenuta rilevante anche in termini di tentativo.
Reg. (CE) n. 853/2004
"norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale"; art. 4 e art. 5 con i rispettivi commi citati
Il regolamento prevede che gli stabilimenti riconosciuti ricevano un codice identificativo (bollo CE); tale codice identifica univocamente il produttore e attesta che lo stabilimento soddisfa requisiti igienico-sanitari; quindi il bollo ha valore identificativo della provenienza e non è mera indicazione tecnica.
Reg. (CE) n. 852/2004
Richiamato come normativa integrata dal Reg. 853/2004 per i requisiti igienico-sanitari di base.
Reg. (CE) n. 854/2004
Citato in relazione all'apposizione del bollo sanitario ai sensi del Regolamento, quale base normativa per i bolli sanitari.
Reg. (UE) n. 1169/2011
Richiamato dalla difesa per l'obbligo di indicazioni in etichetta; la Corte ha però ritenuto che la presenza di altre informazioni obbligatorie non escluda l'inganno determinato da un bollo CE mendace.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso (violazione di legge e nullità/omissione), la Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili per genericità o per carenza di interesse.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il riconoscimento richiede elementi positivi a favore dell'imputato, e la loro assenza legittima il diniego.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata solo in relazione alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero; non incide sul merito sostanziale della decisione.
Richiamato dalla difesa come possibile reato amministrativo alternativo, ma la Corte non ha ritenuto applicabile la riqualificazione: l'errore sul bollo CE è stato ritenuto idoneo a costituire reato penale.
Richiamato dalla difesa come possibile responsabilità amministrativa, non accolta in luogo della responsabilità penale dell'imputato.
Massime di principio
- Il bollo CE (codice identificativo dello stabilimento) non è una mera informazione tecnica: identifica univocamente il produttore e attesta il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; la sua errata indicazione può integrare la frode in commercio.
- La presenza in etichetta di altre informazioni obbligatorie (es. ingredienti, venditore) non esclude automaticamente l'inganno se la marcatura identificativa della provenienza risulta mendace.
- La prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiziari consistenti e quantitativamente rilevanti (es. numerose etichette mendaci, bobine di adesivi), che escludono la mera distrazione o errore occasionale.
- La riqualificazione del fatto come illecito amministrativo invece che penale richiede che la condotta non realizzi gli elementi costitutivi del reato; se la condotta inganna sulla provenienza mediante un bollino fittizio o altrui, la via penale può essere ritenuta percorribile.
- Il mancato esercizio dell'impugnazione da parte di una persona giuridica rende la sentenza di primo grado irrevocabile nei suoi confronti; dunque va valutata tempestivamente la posizione processuale della società.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi specifici a favore dell'imputato; censure generiche non sono sufficienti.
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