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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Normativa italiana18G00023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina le sanzioni per le violazioni del regolamento UE 1169/2011 su informazioni e etichettatura degli alimenti, oltre a norme nazionali su lotto, vendita di non preimballati, distributori automatici e prodotti non destinati al consumatore. Si applica agli alimenti immessi sul mercato dopo l’entrata in vigore; gli alimenti già etichettati prima possono essere venduti fino a esaurimento scorte. Abroga il d.lgs. 109/1992.

Disciplina sanzionatoria per l’etichettatura e le informazioni sugli alimenti

Disciplina sanzionatoria su etichettatura e informazioni alimentari

Il decreto definisce il quadro sanzionatorio per le violazioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Integra inoltre la disciplina con disposizioni nazionali su lotto, vendita di prodotti non preimballati, distributori automatici, prodotti destinati ad operatori professionali e impiego abusivo di denominazioni lattiero-casearie.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento si applica alle violazioni delle regole europee sulle informazioni alimentari, salvo la disciplina sanzionatoria già prevista dal codice del consumo. Introduce inoltre disposizioni nazionali specifiche per etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, in coerenza con il capo VI del regolamento UE 1169/2011 e con la direttiva 2011/91/UE sul lotto.

Ai fini applicativi, valgono le definizioni del regolamento europeo. È individuato come soggetto responsabile l’operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto con il proprio nome o ragione sociale; se non stabilito nell’Unione, lo è l’importatore con sede nell’Unione. È responsabile anche l’operatore il cui nome o ragione sociale sia riportato in un marchio depositato o registrato.

Principali violazioni sanzionate del regolamento UE 1169/2011

Il decreto punisce con sanzioni amministrative una serie ampia di inadempimenti relativi alle informazioni obbligatorie e facoltative sugli alimenti. In particolare, sono sanzionate le violazioni delle pratiche leali di informazione, degli obblighi degli operatori della filiera, della corretta indicazione di denominazione dell’alimento, ingredienti, allergeni, quantità, termini di conservazione, origine/provenienza, titolo alcolometrico, dichiarazioni nutrizionali e informazioni volontarie.

Le sanzioni variano in funzione della violazione e, in alcuni casi, sono parametrate al fatturato annuo dell’impresa, con limiti massimi espressi in euro. Per alcune condotte sono previste attenuazioni per errori o omissioni meramente formali.

Pratiche leali, obblighi degli operatori e indicazioni obbligatorie

La violazione delle pratiche leali di informazione comporta una sanzione da 4.000 a 32.000 euro oppure pari al 3% del fatturato annuo se superiore a 32.000 euro, con tetto massimo di 100.000 euro; per medie e grandi imprese le sanzioni sono aumentate rispettivamente di due e tre volte.

Per gli obblighi degli operatori della filiera, sono previste sanzioni da 500 a 4.000 euro, da 1.000 a 8.000 euro o da 2.000 a 16.000 euro a seconda del tipo di omissione o alterazione delle informazioni trasmesse, con specifica tutela per la corretta circolazione delle informazioni sugli alimenti non preimballati.

La mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie sugli allergeni è punita con una sanzione da 5.000 a 40.000 euro, salvo che l’operatore abbia già avviato le procedure di ritiro/richiamo previste dalla normativa generale sulla sicurezza alimentare prima dell’accertamento. Le altre indicazioni obbligatorie, inclusi gli obblighi su nome del prodotto, quantità netta, TMC, data di scadenza, origine e presentazione, sono sanzionate con importi variabili da 1.000 a 24.000 euro a seconda della fattispecie.

Denominazione dell’alimento, ingredienti e allergeni

La denominazione dell’alimento è tutelata con sanzioni più elevate quando la violazione riguarda i criteri sostanziali di correttezza e non semplici errori formali. In tali casi la sanzione può arrivare fino a 100.000 euro, oppure ridursi a importi compresi tra 1.000 e 8.000 euro per irregolarità formali. Analoghi criteri valgono per la violazione delle regole sugli ingredienti e sulle indicazioni specifiche che accompagnano la denominazione.

Per gli allergeni, la norma sanziona anche l’assenza dell’indicazione o la sua presentazione difforme dalle regole del regolamento, con importi da 2.000 a 16.000 euro.

Termine minimo di conservazione, data di scadenza e congelamento

La mancata indicazione del termine minimo di conservazione è punita con sanzione da 1.000 a 8.000 euro. La violazione delle regole sulla data di scadenza e sulla data di congelamento per carne, preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati congelati è punita con sanzione da 2.000 a 16.000 euro.

È previsto che l’uso della dicitura «Surgelato il ...» in luogo di «Congelato il ...» non comporti sanzioni, se riferito a carni, preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati surgelati conformemente alle norme UE. La cessione o esposizione in vendita al consumatore finale oltre la data di scadenza comporta una sanzione da 5.000 a 40.000 euro.

Origine, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale

La violazione delle regole sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è sanzionata da 4.000 a 32.000 euro oppure nel 3% del fatturato, con tetto massimo di 100.000 euro; per irregolarità solo formali la sanzione va da 500 a 4.000 euro.

Le violazioni delle norme sul titolo alcolometrico comportano una sanzione da 500 a 4.000 euro. Le violazioni delle regole sulla dichiarazione nutrizionale sono punite con sanzione da 2.000 a 16.000 euro.

Informazioni volontarie

Le informazioni volontarie devono comunque rispettare il regolamento. Se violano l’articolo 36, paragrafo 1, si applicano le sanzioni previste per le specifiche violazioni corrispondenti. Per le violazioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 36 è prevista una sanzione da 3.000 a 24.000 euro; quella relativa al paragrafo 3 opera solo per violazioni commesse dopo l’adozione degli atti di esecuzione della Commissione.

Lotto, distribuzione automatica, vendita di non preimballati e prodotti per operatori professionali

La disciplina nazionale regola in modo specifico l’indicazione del lotto, la vendita tramite distributori automatici, la vendita di prodotti non preimballati e le indicazioni dovute per i prodotti destinati a industria, artigiani e operatori professionali.

Per il lotto, i prodotti non possono essere venduti se privi dell’indicazione. Sono previste deroghe per alcuni casi, tra cui prodotti con TMC o scadenza già indicati almeno con giorno e mese, gelati monodose, alcuni prodotti agricoli, taluni prodotti non preimballati e confezioni molto piccole.

Nei distributori automatici che vendono alimenti non preimballati devono essere riportate le informazioni essenziali, in lingua italiana, chiaramente visibili e leggibili, unitamente ai dati dell’impresa che gestisce l’impianto.

Per i prodotti non preimballati venduti al consumatore o alle collettività, la legge richiede un cartello o sistema equivalente con indicazioni minime, tra cui denominazione, ingredienti, conservazione, eventuale scadenza per alcune paste fresche, titolo alcolometrico, glassatura e, nei casi previsti, dicitura “decongelato”. Per i prodotti di pasticceria, panetteria, gelateria, pasta fresca e gastronomia sono ammesse modalità semplificate di esposizione degli ingredienti.

Per gli alimenti destinati a operatori professionali o a ulteriori lavorazioni, sono richieste le indicazioni essenziali, compresi nome del responsabile, indirizzo e lotto quando obbligatorio, con possibilità di riportarle anche sui documenti commerciali.

Clausola di mutuo riconoscimento

Le disposizioni nazionali del titolo III non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro UE, in Turchia o in uno Stato EFTA aderente allo SEE, nei limiti della normativa dell’Unione europea.

Autorità competente, procedimento e criteri di commisurazione

L’autorità competente a irrogare le sanzioni è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero competente. Restano ferme le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e degli organi accertatori previsti dalla normativa vigente.

Si applicano, in quanto compatibili, le regole generali della legge n. 689/1981 e alcune disposizioni del d.l. n. 91/2014. Per le microimprese la sanzione è ridotta fino a un terzo. Non si applicano le sanzioni alle forniture a enti senza scopo di lucro per la successiva cessione gratuita a indigenti, se l’irregolarità non riguarda data di scadenza o allergeni, né ai prodotti immessi sul mercato con adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi. Nella quantificazione della sanzione si considerano gravità, durata, eliminazione o attenuazione delle conseguenze e condizioni economiche del trasgressore.

Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore

Gli alimenti già immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto e non conformi possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

È abrogato il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109; sono inoltre abrogati il d.P.R. n. 391/1980, articolo 7, e il d.lgs. n. 77/1993, oltre ad alcune disposizioni della legge n. 169/1989. Il decreto entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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