Cassazione Civile, Ordinanza n. 40603/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro l'atto, compiuto dal debitore e dal coniuge, di costituzione di un fondo patrimoniale su immobili del nucleo familiare; a tale iniziativa aveva aderito anche un'altra banca intervenuta nel giudizio. Il tribunale aveva accolto la revocatoria e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del debitore, ritenendo: tardiva la contestazione di uno dei crediti bancari; irrilevante o tardiva la produzione di alcuni documenti del debitore; sufficiente, per la qualità di creditore revocante, la natura litigiosa del credito; insussistente una pregiudizialità tecnica che imponesse la sospensione in attesa dell'esito delle opposizioni a decreto ingiuntivo; integrati l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio, dato che il patrimonio residuo era insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie e che la costituzione del fondo patrimoniale era successiva al sorgere dei crediti. Nel ricorso per cassazione il debitore ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 183 c.p.c. e 2901 c.c., sostenendo l'ammissibilità di documenti sopravvenuti e chiedendo la sospensione del giudizio per la pendenza di opposizioni a decreto ingiuntivo; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., contestando l'anteriorità dei crediti bancari rispetto all'atto dispositivo e sostenendo che la revoca degli affidamenti e l'esigibilità delle rate fossero successive; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentando che l'appello avesse erroneamente ignorato le nullità dei contratti e gli esiti delle CTU nei giudizi monitori; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'eventus damni, assumendo che il patrimonio residuo e la quota societaria fossero sufficienti a soddisfare i creditori; 5) violazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'elemento soggettivo, negando la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, in gran parte, non aggredivano le rationes decidendi della sentenza impugnata, oppure si risolvevano in censure generiche, prive di specificità o dirette a una diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, tra l'altro, che la doglianza sulla sospensione del processo non era decisiva e non censurava la ratio della tardiva deduzione della contestazione del credito; che la critica sull'anteriorità dei crediti non colpiva le autonome rationes della sentenza d'appello; che il terzo motivo non superava il difetto di specificità dell'appello e mancava di indicazione puntuale delle deduzioni nel presente giudizio; e che i motivi su eventus damni e elemento soggettivo si risolvevano in contestazioni di fatto e non in vere censure di violazione di legge. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese in favore di entrambe le banche e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è esperibile quando l'atto dispositivo pregiudica le ragioni del creditore; per i crediti anteriori rileva la nascita dell'obbligazione, non la sua esigibilità, e per gli atti gratuiti è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore.
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Le contestazioni e le eccezioni devono essere dedotte tempestivamente entro le preclusioni assertive; non è ammissibile introdurle tardivamente con memoria successiva.
L'appello deve contenere censure specifiche e dirette contro le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le norme violate e gli atti e documenti rilevanti, nonché la sede processuale in cui le questioni sono state dedotte; la carenza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria, la qualità di creditore può fondarsi anche su un credito litigioso o oggetto di contestazione giudiziale; ciò che conta è la sussistenza del rapporto obbligatorio dedotto, non la sua definitiva liquidazione.
- Ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocabile, rileva il momento di nascita dell'obbligazione e non quello di esigibilità o di escussione.
- L'atto dispositivo successivo al sorgere del credito, se gratuito, richiede per l'azione revocatoria la sola consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore; non occorre la prova di un intento fraudolento in senso stretto.
- La censura di cassazione è inammissibile quando non colpisce tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; se una ratio decisiva resta intatta, il motivo difetta di decisività.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in contestazioni meramente fattuali, se non nei limiti del vizio motivazionale ritualmente dedotto.
- L'appello e il ricorso per cassazione devono essere specifici: non basta riproporre le difese di merito o confutare genericamente le conclusioni avversarie, ma occorre indicare puntualmente gli errori della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40544/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40545/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40546/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40548/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40549/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40550/2021 del 17/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →