Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02306/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società pubblica)

La controversia

Un lavoratore, inizialmente assunto con contratto a termine e poi a tempo indeterminato da società appaltatrici succedutesi nella gestione del servizio di call center di una società pubblica, ha agito sostenendo che l'appalto fosse illecito e che, in concreto, il rapporto fosse stato gestito sotto la direzione e il controllo dei preposti dell'appaltante. Ha chiesto l'accertamento di interposizione fittizia di manodopera e di appalto illecito, la conversione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'appaltante, l'inquadramento in livello superiore, il pagamento delle differenze retributive, dei contributi e del TFR. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibili le domande relative al periodo anteriore a una conciliazione sindacale, ha reputato illecito l'appalto sino alla riorganizzazione del servizio ma ha negato comunque l'accoglimento delle domande per difetto di allegazioni/prova sulle mansioni superiori e, soprattutto, perché l'appaltante era una società a totale partecipazione pubblica e quindi il rapporto non poteva essere costituito/conversione giudizialmente in assenza di procedure selettive conformi ai principi del concorso pubblico. Il ricorso per cassazione ha dedotto: nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte deciso su un'eccezione tardiva e non allegata; falsa applicazione della disciplina sulle società partecipate e dell'art. 97 Cost.; omesso esame di un documento relativo alle modalità di inserimento del personale nel call center, ritenuto decisivo dal ricorrente per dimostrare la selezione pubblica del personale. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, affermando che la natura pubblica dell'appaltante e la disciplina sul reclutamento del personale nelle società partecipate impedivano la conversione del rapporto; ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per contrasto tra motivazione e dispositivo, perché l'affermazione dell'illiceità dell'appalto non era incompatibile con il rigetto dell'appello in ragione dell'inammissibilità/improponibilità della conversione del rapporto. Ha ritenuto che la qualificazione giuridica della società convenuta e la relativa disciplina applicabile potessero essere rilevate anche d'ufficio dal giudice, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto. Ha confermato che, per le società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale deve avvenire tramite procedure selettive ispirate ai principi del concorso pubblico; la loro omissione comporta nullità del contratto di lavoro e impedisce la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretto contro una valutazione/documento e non contro un fatto storico omesso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza, la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto storico decisivo; il vizio di cui al n. 5 non copre questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singole risultanze istruttorie.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    richiamati per censurare l'asserita pronuncia su un'eccezione non dedotta; la Corte ha escluso la violazione perché la questione era rilevabile d'ufficio.

  • artt. 115 e 437 c.p.c.

    invocati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e ai limiti del giudizio d'appello nel rito del lavoro; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la questione decisiva era la disciplina applicabile alle società partecipate.

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dalla l. n. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009

    impone alle società a partecipazione pubblica criteri e modalità di reclutamento improntati a trasparenza, pubblicità e imparzialità, assimilabili alle procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016

    prevede espressamente la nullità dei rapporti di lavoro instaurati in difetto di procedure selettive nelle società partecipate; la Corte lo considera norma non innovativa ma ricognitiva di un principio già desumibile.

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la conversione/costituzione del rapporto in capo all'appaltante; la Corte ne esclude l'operatività in presenza del divieto connesso alla natura pubblica della società.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dal ricorrente in tema di appalto illecito e interposizione; la Corte nega che possa condurre alla conversione del rapporto verso una società a partecipazione pubblica senza selezione.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    la violazione della regola imperativa sul reclutamento nelle società partecipate comporta nullità virtuale del contratto di lavoro.

  • art. 97 Cost.

    evocato quale fondamento dei principi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, estesi anche alle società partecipate che impiegano risorse pubbliche e perseguono interessi generali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al reclutamento del personale di società a totale partecipazione pubblica, la qualificazione giuridica della società e la disciplina speciale applicabile possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, perché incidono sulla validità del rapporto dedotto in giudizio e non integrano un'eccezione in senso stretto.
  • Per le società a partecipazione pubblica, il reclutamento del personale deve avvenire mediante procedure selettive improntate a trasparenza, pubblicità e imparzialità; la loro omissione determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.
  • La nullità del rapporto instaurato senza procedure selettive impedisce la conversione giudiziale del contratto a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche quando si invochi l'illecito appalto o l'interposizione di manodopera.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira a contestare argomentazioni, valutazioni probatorie o questioni giuridiche, e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo se rende incomprensibile o non conoscibile la statuizione complessiva della sentenza; non sussiste se la motivazione spiega coerentemente il rigetto del gravame nonostante l'accertamento di un profilo di illegittimità del rapporto o dell'appalto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneAmministratori
RamiLavoroSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.