Cassazione Civile, Ordinanza n. 27019/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato il 1° agosto 1984 tra un’impresa appaltatrice e un consorzio pubblico. L’impresa, deducendo di avere trasportato materiali di rifiuto a una discarica a distanza maggiore di quella prevista negli studi preliminari e nell’offerta, chiese lire 785.150.000 come sovrapprezzo, calcolato in lire 620 per metro cubo trasportato, e lire 660.035.014 per revisione dei prezzi, oltre agli interessi moratori e al risarcimento del danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sulla base di due riserve. L’8 maggio 2000 l’impresa notificò domanda di arbitrato; il consorzio, con atto notificato il 23 maggio 2000, declinò la competenza arbitrale. L’impresa notificò la citazione davanti al giudice ordinario l’8 novembre 2000, oltre il termine di sessanta giorni previsto dagli artt. 46 e 47 del capitolato generale d’appalto approvato con d.P.R. n. 1063/1962. Il Tribunale di Messina dichiarò improponibile la domanda; la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 27 settembre 2019, confermò la decisione. In cassazione l’impresa ha proposto tre motivi: (1) ha contestato l’applicabilità degli artt. 46 e 47 del capitolato, sostenendo che il loro rinvio nel contratto fosse meramente ricognitivo e che le disposizioni fossero state abrogate prima della declinatoria e della citazione; (2) ha censurato la declaratoria d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., dell’eccezione formulata per la prima volta in appello circa la nullità della declinatoria, perché il presidente del consorzio non sarebbe stato previamente autorizzato dal consiglio direttivo, sostenendo che si trattasse di mera difesa o di questione rilevabile d’ufficio e che la successiva deliberazione del 26 maggio 2000 non fosse stata comunicata; (3) ha lamentato il mancato riconoscimento della rimessione in termini per errore scusabile, invocando il contrasto giurisprudenziale sull’esistenza della decadenza e richiamando gli artt. 184-bis e 153, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il secondo motivo è stato rigettato: la censura sulla carenza di autorizzazione, proposta per la prima volta in appello, non riguardava una nullità assoluta o rilevabile d’ufficio ed era quindi correttamente considerata nuova e inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso che la declinatoria fosse invalida o inidonea a far decorrere il termine: era stata manifestata dal presidente, rappresentante del consorzio nei rapporti con i terzi, ed era stata poi ratificata con efficacia retroattiva dal consiglio direttivo; l’eventuale invalidità avrebbe potuto essere fatta valere dall’ente, non dall’appaltatore. Il primo motivo è stato rigettato. Non occorreva decidere se il richiamo contrattuale al capitolato avesse valore ricognitivo o negoziale, perché gli artt. 46 e 47 erano comunque efficaci nel rapporto alla data rilevante. La loro abrogazione, disposta dal d.P.R. n. 554/1999, decorse dall’entrata in vigore del regolamento, il 28 luglio 2000, e non dal 13 maggio 2000. Pertanto, alla notifica della declinatoria del 23 maggio 2000 e alla scadenza del termine di sessanta giorni, il 22 luglio 2000, le disposizioni erano ancora vigenti e la preclusione si era già prodotta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: cumulava censure eterogenee, riproponeva questioni del primo motivo, non dimostrava adeguatamente la rilevanza della violazione processuale invocata né illustrava in modo specifico i precedenti favorevoli; inoltre, il contrasto giurisprudenziale e l’asserito affidamento non giustificavano la rimessione in termini per un errore relativo a una decadenza sostanziale operante prima dell’instaurazione del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 46 e 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Se gli artt. 46 e 47 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche sono stati abrogati il 28 luglio 2000, ciò vuol dire che essi erano ancora in vigore alla data della notifica, da parte del Consorzio, dell'atto di esclusione della competenza arbitrale (23 maggio 2000) nonché alla successiva data dello spirare del termine di sessanta giorni da quella notifica (22 luglio 2000) cui consegue la preclusione stabilita dall'art. 47, d.P.R. n. 1063/1962.
La domanda giudiziale dell’appaltatore, dopo la declinatoria della competenza arbitrale, doveva essere proposta entro sessanta giorni. Poiché le disposizioni erano ancora vigenti alla data della declinatoria e alla scadenza del termine, il mancato rispetto del termine ha prodotto la preclusione della domanda.
art. 231 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
La cessazione dell'efficacia degli artt. 46 e 47 e di altri articoli del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche era stata prevista anche dall'art. 32 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dall'art. 10 della l. 18 novembre 1998, n. 415, ma con decorrenza dall'entrata in vigore del futuro regolamento
L’abrogazione delle disposizioni del capitolato generale decorre dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, non dalla sua pubblicazione né dalla data individuata applicando l’ordinaria vacatio legis. La Corte accerta che il regolamento entrò in vigore il 28 luglio 2000.
Esclusa la sussistenza di una nullità assoluta o rilevabile d'ufficio, neppure ipotizzabile in astratto, l'eccezione sollevata da Torno per la prima volta in appello era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
La censura relativa alla carenza di autorizzazione del presidente, non configurando una nullità assoluta o rilevabile d’ufficio, costituiva un’eccezione nuova e non poteva essere proposta per la prima volta in appello.
art. 3, comma 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109
Il regolamento è entrato in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ossia il 28 luglio 2000, come dedotto dalla controricorrente e come evidenziato dal Sostituto Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, e non il 13 maggio 2000, come invece afferma la ricorrente in base all'ordinaria vacatio legis di cui all'art. 10, disp. prel., c.c. e dunque a una regola generale operante «salvo che sia altrimenti disposto».
La disciplina speciale sull’entrata in vigore del regolamento prevedeva un termine di tre mesi dalla pubblicazione; tale previsione determina la data di abrogazione delle norme previgenti e prevale sull’ordinaria vacatio legis.
art. 9 l. Regione Siciliana 26 maggio 1973, n. 21
anche ad ammettere, come sostiene la ricorrente, che l'applicazione degli artt. 46 e 47 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche al rapporto controverso, sorto in virtù del contratto di appalto 1° agosto 1984, fosse un effetto legale prodotto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1973, n. 21 della Regione Siciliana
La Corte non decide se l’applicazione del capitolato derivasse dalla legge regionale o dal richiamo contrattuale: assume la prima ipotesi solo in via argomentativa e conclude che, in ogni caso, gli artt. 46 e 47 erano efficaci alla data rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché: mescola, riconducendole tutte sotto lo schema della violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dunque dell'error in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), censure rivolte a far valere la violazione di norme fra loro eterogenee, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale
Il motivo di ricorso per cassazione formulato come violazione o falsa applicazione di legge deve articolare censure omogenee e riconducibili al vizio denunciato; la commistione di doglianze eterogenee può comportarne l’inammissibilità.
invoca la rimessione in termini per un errore che non riguarda una norma processuale ma sostanziale, in tema di decadenza, operante prima dell'instaurazione del giudizio, stabilita dalla legge per esigenze di pubblico interesse, riconducibile all'istituto di cui all'art. 2969 c.c.
La decadenza in questione è qualificata come sostanziale e operante prima dell’inizio del giudizio; l’errore sulla sua interpretazione non è, per ciò solo, un errore relativo a una norma processuale suscettibile di giustificare la rimessione in termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il contributo aggiuntivo è commisurato all’importo dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis, nei casi in cui tale importo sia dovuto.
Massime di principio
- Quando, in una controversia relativa a un appalto pubblico, l’appaltatore abbia richiesto l’arbitrato e il committente ne abbia declinato la competenza, la domanda davanti al giudice ordinario deve essere proposta nel termine di sessanta giorni previsto dagli artt. 46 e 47 del capitolato generale, se tali disposizioni sono ancora vigenti nel periodo rilevante.
- L’abrogazione di disposizioni del capitolato generale disposta da un regolamento che, secondo la disciplina speciale, entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione produce effetto solo dalla data di effettiva entrata in vigore del regolamento; non rileva una data anteriore ricavata dalla vacatio legis ordinaria.
- Non costituisce nullità assoluta o rilevabile d’ufficio, secondo la decisione, la censura sulla mancata preventiva autorizzazione interna dell’organo che ha manifestato la declinatoria della competenza arbitrale; se proposta per la prima volta in appello, è un’eccezione nuova inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
- La declinatoria della competenza arbitrale manifestata dal rappresentante dell’ente pubblico nei rapporti con i terzi è imputabile all’ente e idonea a far decorrere il termine; la successiva ratifica dell’organo collegiale opera con efficacia retroattiva. Un’eventuale invalidità interna, secondo la decisione, non può essere fatta valere dalla controparte dell’ente.
- La rimessione in termini non è giustificata dal solo contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione di una decadenza sostanziale che opera prima dell’instaurazione del giudizio, quando il ricorrente non dimostri un affidamento idoneo e la censura non sia specificamente articolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26964/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26965/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26966/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26967/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26969/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26974/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →