Cassazione Civile, Ordinanza n. 21811/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto correnti bancari e conto anticipi intercorsi tra l'impresa edile e l'istituto di credito. In primo grado era stata accertata la debenza di un saldo passivo, ridotto però per l'eliminazione di commissioni di massimo scoperto ritenute non dovute; in appello gli originari attori avevano chiesto un'ulteriore rideterminazione dei saldi, contestando in particolare l'addebito di spese e commissioni non pattuite per iscritto e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte il primo profilo, escludendo gli oneri non specificamente pattuiti per il periodo anteriore al 2008, ma aveva respinto la censura sulla capitalizzazione, ritenendo rispettato il principio di reciprocità e la disciplina dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR, nonché dell'art. 117 TUB, sostenendo che non in tutti i contratti risultasse pattuita validamente la capitalizzazione trimestrale e che, per almeno un contratto, mancasse la pattuizione scritta delle condizioni economiche; hanno inoltre prospettato la nullità del contratto di conto anticipi e chiesto il rilievo officioso di tale nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale documentale e un nuovo giudizio di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha anche osservato che, qualora si intendesse denunciare una svista sul fatto probatorio, il mezzo corretto sarebbe stato diverso e comunque avrebbe richiesto una censura specifica e conforme ai requisiti di legge. Inoltre, la ricostruzione del rapporto negoziale risultava carente di specificità, perché non chiariva adeguatamente il rapporto tra i contratti del 2003 e quelli del 2008, ossia se si trattasse di nuovi contratti o di mere modifiche dei precedenti. La dedotta nullità non poteva essere rilevata in questa sede perché il suo accertamento avrebbe imposto nuove indagini di fatto. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di cassazione e a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché reputa inammissibile il ricorso
richiamato per la disciplina della produzione degli interessi nei rapporti bancari; la Corte d'appello aveva ritenuto rispettato il principio di reciprocità, ma in Cassazione la censura è stata dichiarata inammissibile
artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamati per la legittimità della capitalizzazione con pari periodicità; la questione non è esaminata nel merito per inammissibilità
richiamato per sostenere la nullità del contratto di conto anticipi per mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche; la Corte osserva che il relativo accertamento richiederebbe nuove indagini di fatto
indicato come norma processuale di deduzione della violazione di legge
richiamato per sottolineare la necessità di specificità del ricorso per cassazione
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale
richiamato come rimedio per l'errore di fatto revocatorio, ove il dato fosse incontestato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale documentale o una ricostruzione alternativa del merito, perché il ricorso per cassazione è rimedio a critica vincolata e non un terzo grado di merito.
- Se la censura riguarda un asserito errore nella lettura di un documento o del fatto probatorio, occorre individuare il corretto rimedio processuale e articolare la doglianza con la necessaria specificità; una mera contrapposizione alla lettura del giudice di merito è inammissibile.
- La deduzione della nullità di un contratto è astrattamente rilevabile anche d'ufficio in cassazione, ma solo quando il suo accertamento non richieda nuove indagini di fatto; se sono necessarie ulteriori verifiche fattuali, il rilievo officioso è precluso.
- Quando si contesta la validità di clausole bancarie per capitalizzazione o per condizioni economiche non pattuite per iscritto, è indispensabile ricostruire con precisione il contenuto dei singoli contratti e il rapporto tra eventuali rinnovi, sostituzioni o mere modifiche del rapporto originario.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con chiarezza i fatti rilevanti, i documenti decisivi e il nesso tra le diverse pattuizioni contrattuali, altrimenti incorre in difetto di specificità e conseguente inammissibilità.
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