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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15997/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso un precetto. Il giudice di merito aveva ridotto le somme precettate e aveva regolato le spese con compensazione parziale. La parte soccombente aveva poi proposto ricorso per cassazione lamentando soprattutto l'erroneità della statuizione sulle spese. Tale ricorso era stato rigettato con ordinanza della Corte di cassazione, che aveva anche condannato la ricorrente alle spese e richiamato, tra l'altro, il tema del contributo unificato. Contro questa ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., articolato in cinque motivi: 1) errore di fatto per avere la Corte attribuito al ricorso originario una censura sul raddoppio del contributo unificato mai effettivamente proposta; 2) errore di fatto sulla ritenuta soccombenza solo parziale, sostenendosi invece l'integrale accoglimento dell'opposizione; 3) violazione del tariffario forense nella liquidazione delle spese del giudizio di merito; 4) violazione del tariffario nella liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; 5) violazione del contraddittorio per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e dedotta violazione dell'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non integrassero un errore di fatto revocatorio rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c., oppure che si trattasse di censure di giudizio, di interpretazione o comunque non decisive. In particolare, l'erroneo riferimento al contributo unificato non era decisivo; la doglianza sulla soccombenza riguardava una valutazione giuridica e, comunque, la statuizione era sorretta da autonoma ratio; le censure sulle spese riguardavano errori di giudizio; il tema del contraddittorio non era stato sottoposto al vaglio nel precedente giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione nei limiti propri dell'errore revocatorio, non estendendosi a censure di merito o di giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in un'erronea percezione di fatti risultanti incontestabilmente dagli atti, non in un errore di giudizio o interpretazione; deve essere decisivo e immediatamente rilevabile.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte precisa che le doglianze relative alle spese e alla qualificazione della soccombenza non sono sindacabili in revocazione come errori di fatto.

  • artt. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma il tema non ha integrato un errore revocatorio decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella formulazione di uno dei motivi, senza che ciò valesse a fondare l'errore revocatorio.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    menzionato in relazione alla rimessione in termini nel caso di deposito telematico viziato da errore fatale.

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per il computo del termine finale quando la scadenza cade in giorno festivo.

  • art. 13, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    la tempestività del deposito telematico si valuta al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna ...

    la Corte ribadisce che la seconda PEC segna il perfezionamento anticipato e provvisorio del deposito, salvo completamento della procedura con l'accettazione della cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sul contraddittorio, senza accoglimento.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione è configurabile solo quando vi sia una falsa percezione di un fatto incontestato e risultante dagli atti, immediatamente verificabile dal raffronto tra decisione e fascicolo, senza bisogno di valutazioni interpretative.
  • Non integra errore revocatorio la censura che investe la qualificazione della soccombenza, la valutazione sulla compensazione delle spese o, più in generale, l'apprezzamento giuridico del contenuto della decisione.
  • Per essere idoneo alla revocazione, l'errore di fatto deve essere decisivo: occorre che, se l'errore non fosse intervenuto, la pronuncia avrebbe avuto necessariamente un contenuto diverso.
  • La revocazione non può essere usata per riproporre questioni non trattate nel giudizio di legittimità o per contestare errori di diritto che andavano fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • In tema di deposito telematico, la tempestività si valuta con riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia; l'accettazione della cancelleria completa poi la fattispecie a formazione progressiva.
  • In caso di errore fatale del deposito telematico emerso dopo la scadenza del termine, la parte può chiedere la rimessione in termini, ma deve documentare quanto meno l'avvenuta consegna della busta telematica nei termini.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese di lite sono sottratte al sindacato di legittimità quando si risolvono in contestazioni della discrezionalità del giudice di merito e non in violazione di limiti normativi effettivamente applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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