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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28903/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente convenne l'avv. Pivano per responsabilità professionale sostenendo che l'omissione della procura speciale per il ricorso per cassazione (che fu quindi dichiarato inammissibile) aveva impedito l'esame nel merito delle censure sulla confisca di immobili a lei intestati, con conseguente perdita definitiva del bene. La vicenda ruota sul nesso di causalità tra l'errore professionale (mancata procura speciale) e il danno subito e sulla valutazione prognostica dell'esito che il ricorso per cassazione avrebbe avuto se esaminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente svolto la valutazione prognostica richiesta in cause di responsabilità professionale, ritenendo che, anche se il ricorso della Lobono fosse stato esaminato, mancassero probabilità serie di accoglimento (in ragione della coincidenza delle argomentazioni con quelle del coniuge e delle pronunce della Cassazione penale). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in complessivi euro 6.300) e agli eventuali ulteriori oneri previsti dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come esempio di norma rilevante per i motivi di legittimità in sede di ricorso per cassazione penale; la Corte osserva che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per motivi di legittimità.

  • art. 1176 cod. civ.

    Riferito al principio di diligenza professionale: il giudizio di responsabilità richiede la valutazione ex ante della condotta del professionista rispetto allo standard richiesto.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'onere della prova, in particolare sulla prova del nesso causale tra inadempimento professionale e danno.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Citato in relazione alla valutazione probatoria e alla motivazione; la Corte ha osservato i limiti dell'esame in cassazione della valutazione prognostica compiuta dai giudici di merito.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato insieme all'art.115 in ordine alle regole sulle prove e motivazione delle decisioni; utilizzato per censurare presunte errate valutazioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Mezzo di impugnazione usato dalla ricorrente per contestare supposte violazioni di norme di diritto nella valutazione del nesso di causalità e della responsabilità professionale; la Corte ne ha dichiarato inammissibili le doglianze quando si è trattato di sindacare valutazioni prognostiche di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

    Invocato per lamentare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che i fatti rilevanti fossero comunque valutati dai giudici di merito e che le doglianze non integrassero il vizio di cui all'art. 360 n.5.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Norma regolatrice per la liquidazione delle spese professionali in cassazione; la Corte ha liquidato le spese di giudizio secondo tale decreto.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsione relativa all'ulteriore versamento del contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale applicazione di tale regime alla ricorrente.

  • Cass. sez. un., sent. n. 55/2014

    Giurisprudenza richiamata che afferma la non sindacabilità in cassazione della valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito nelle cause di responsabilità professionale, perché si tratta di valutazione di merito.

  • Ordinanza Cass. n. 10320/2018

    Ordinanza che ha assunto una posizione parzialmente critica rispetto al precedente orientamento, sostenendo che la valutazione del giudice di merito può essere esaminata in cassazione se ricade in una questione di puro diritto; la Corte ha discusso questo apparente contrasto e confermato la regola generale di non sindacabilità salvo errori manifesta e totale di sussunzione.

  • Cass. pen., sent. n. 30448/2015

    Sentenza penale utilizzata in causa: contiene passaggi che discutono la legittimazione a impugnare la restituzione dei beni confiscati e ha contribuito, secondo la Corte, a mostrare l'insussistenza di concrete possibilità di accoglimento del ricorso della Lobono.

  • Cass. pen., sent. n. 44667/2016

    Decisione penale che contiene valutazioni sul rapporto patrimoniale tra i coniugi e sull'acquisto dell'immobile da parte della Lobono, elementi che hanno rafforzato la valutazione della Corte d'appello sulla improbabilità di successo del ricorso della ricorrente.

  • Sez. Un., sent. n. 8053/2014

    Principio giurisprudenziale richiamato in tema di omesso esame degli elementi probatori e della rilevanza di tali omissioni nell'ambito del reclamo per cassazione.

Massime di principio

  • Nelle cause di responsabilità professionale dell'avvocato la prova del danno derivante da un atto omesso si fonda su una valutazione prognostica ex ante: bisogna dimostrare, con probabilità maggiore che non, che l'atto corretto avrebbe prodotto un esito favorevole.
  • La valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è, di regola, una valutazione di merito non sindacabile in Cassazione; può però essere oggetto di controllo se si fonda su un presupposto giuridico manifestamente ed evidentemente errato.
  • L'omissione di ottenere la procura speciale rende il ricorso per cassazione inammissibile; per far valere la responsabilità dell'avvocato occorre dimostrare che l'inammissibilità ha effettivamente privato il cliente di una concreta e probabile possibilità di successo.
  • L'omesso esame formale di documenti non determina automaticamente l'annullamento della decisione di merito quando i fatti rilevanti siano comunque stati considerati nel complesso delle motivazioni.
  • Chi agisce per ottenere risarcimento per errore professionale deve contestare specificamente, nei gradi di giudizio successivi, i passaggi motivazionali decisivi del giudice precedente: la mancata impugnazione di parti importanti della motivazione può rendere quelle parti acquisite.
  • In caso di soccombenza in Cassazione il soccombente può essere condannato alle spese di giudizio e ad eventuali ulteriori contributi secondo le norme vigenti (liquidazione secondo DM e possibile applicazione dell'art.13 DPR 115/2002).

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