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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29212/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso con cui l'Agenzia ha rettificato il valore dell'azienda ceduta il 29/12/2016 includendo il valore dell'attività di rivendita di generi di monopolio (tabacchi) e della ricevitoria del lotto, poste nello stesso locale. Il ricorrente sosteneva che la licenza per la rivendita di tabacchi non è trasferibile e che, prima della cessione, il cedente aveva rinunciato alla rivendita, la quale era stata poi assegnata al cessionario tramite trattativa privata con l'Amministrazione, perciò l'avviamento collegato a tale attività non poteva essere incluso nel valore dell'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate perché il valore dell'azienda ceduta deve comprendere l'avviamento commerciale, ossia la capacità di produrre profitti, anche quando tale capacità deriva dall'attività di rivendita di generi di monopolio, purché il cessionario prosegua l'attività ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 1293/1957 (ossia ottenga l'assegnazione a trattativa privata). La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi all'omesso esame di fatti decisivi e quelli che chiedevano la riconsiderazione del metodo di quantificazione del valore (questioni di fatto rimesse ai giudici di merito). Quanto all'omessa convocazione per accertamento con adesione, la Corte ha ricordato che l'invito a comparire è facoltativo per l'Ufficio e la sua omissione non determina nullità dell'avviso. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio, con liquidazione in favore della resistente.

Norme richiamate

  • legge n. 1293 del 1957, art. 31

    Stabilisce il divieto di cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, ma prevede che, se l'azienda è ubicata nello stesso locale, l'Amministrazione possa consentire la rinuncia del rivenditore e l'assegnazione al cessionario a trattativa privata; la Corte ha ritenuto che la possibilità per il cessionario di proseguire l'attività rileva ai fini dell'inclusione dell'avviamento nel valore dell'azienda.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4

    Norma richiamata in tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro: il valore dell'azienda comprende l'avviamento commerciale, calcolato secondo i parametri previsti; la Corte ribadisce che l'avviamento è la capacità di profitto dell'azienda trasferita.

  • codice civile, art. 2555

    Richiamato in relazione alle regole sulla cessione di azienda; la Corte lo considera nel quadro giuridico ma sottolinea che l'avviamento è una qualità immateriale dell'azienda distinta dai singoli beni.

  • codice civile, art. 2426

    Richiamato con riferimento ai criteri di valutazione contabile; la Corte non ne dà una interpretazione autonoma nel provvedimento, ma lo menziona nel contesto delle doglianze del ricorrente circa la quantificazione.

  • d.P.R. n. 381 del 1986, artt. 51 e 52

    Richiamati dal ricorrente nella censura sulla quantificazione del valore; la Corte li considera estranei a una riconsiderazione del giudizio di merito in assenza di specifiche deduzioni e prova di errore.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    Richiamato dal ricorrente tra le normative fiscali, senza però che la Corte ravvisi un'applicazione abusiva o errata tali da giustificare la riforma della decisione di merito.

  • legge n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamata dal ricorrente in tema di diritti del contribuente; la Corte non ha ritenuto che la sua presunta violazione comportasse l'illegittimità dell'atto impugnato.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 1, comma 1, punto 10

    Richiamato nella censura relativa all'accertamento con adesione; la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di aspetti procedurali non abbia inciso sulla validità dell'avviso, posto che l'invito a comparire è facoltativo.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2

    Prevede l'istituto della convocazione per definizione agevolata; la Corte ha ricordato che la convocazione è una facoltà dell'Ufficio e la sua omissione non determina nullità dell'accertamento.

  • codice di procedura civile, art. 360 (ed ex art. 348-ter)

    Norme invocate per i motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure per difetto dei requisiti di specificazione (omesso esame dei fatti decisivi) e ha applicato la giurisprudenza sulla inammissibilità dei motivi fondati su questioni di fatto nei casi di doppia conforme.

Massime di principio

  • Nella cessione d'azienda il valore ai fini fiscali comprende l'avviamento commerciale: la capacità di produrre profitti è un elemento immateriale che va valutato unitariamente e può includere i profitti derivanti da attività concesse amministrativamente (es. rivendita di generi di monopolio) se il cessionario prosegue l'attività.
  • Il divieto di cessione della licenza di rivendita di generi di monopolio non impedisce che, ai fini della determinazione del valore dell'azienda ceduta, si tenga conto dell'avviamento collegato a tale attività quando il cessionario ottenga l'assegnazione dell'attività (anche per trattativa privata) e quindi conservi la possibilità di trarne profitto.
  • La rinuncia alla gestione della rivendita da parte del cedente e la successiva assegnazione al cessionario non escludono automaticamente l'inclusione dell'avviamento nel valore dell'azienda: ciò che rileva è la probabilità fondata di futuri profitti connessi alla prosecuzione dell'attività.
  • Le contestazioni sul metodo di quantificazione dell'avviamento e sui coefficienti applicati costituiscono, in larga parte, valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito e non sono sindacabili in cassazione se non indicando con precisione l'errore di diritto o l'illogicità manifesta della motivazione.
  • L'omessa convocazione per accertamento con adesione è, di regola, una scelta discrezionale dell'Ufficio e la sua omissione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento; può però incidere sui termini di impugnazione nelle ipotesi previste dalla legge.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi e il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse poste a base delle due sentenze, le doglianze per omesso esame di fatti decisivi risultano spesso inammissibili per carenza di specificazione.

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