Cassazione Civile, Sentenza n. 29029/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tranquillo Luisa aveva proposto opposizione alla fattura n. 9501 del 25/09/2020 (Ruolo Idrico anni 2016/2017) per canone idrico, deducendo la prescrizione del credito. Il Giudice di Pace di Caserta, qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha accolto l'opposizione e annullato la fattura ritenendo prescritto il credito. Il Comune ha impugnato tale sentenza con ricorso per cassazione, contestando la decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il giudice di merito aveva qualificato la causa come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rimessa all'appello e non al ricorso per cassazione (a seguito della soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. per effetto dell'art. 49, comma 2, L. n. 69/2009). Non è stata pronunciata statuizione sulle spese di cassazione per mancata attività difensiva dell'intimata. La Corte ha inoltre disposto l'applicazione dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, come modificato.
Norme richiamate
art. 615 cod. proc. civ.
La sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione è impugnabile con l'appello; la qualificazione della domanda da parte del giudice determina il rimedio utilizzabile.
art. 616 cod. proc. civ.
Con la soppressione dell'ultimo periodo è venuta meno la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione; l'impugnazione è devoluta all'appello.
art. 49, comma 2, L. n. 69/2009
Ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., modificando il regime di impugnazione delle sentenze pronunciate in opposizione all'esecuzione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, secondo il comma 1-bis.
Massime di principio
- La qualificazione operata dal giudice di merito (principio dell'apparenza) determina il rimedio esperibile: se il giudice qualifica la domanda come opposizione all'esecuzione, l'impugnazione corretta è l'appello, non il ricorso per cassazione.
- Anche se si ritiene errata la qualificazione del giudice, l'impugnazione deve seguire la forma e i termini previsti per la qualifica data dal giudice; attenersi ai termini processuali per l'appello quando la causa è qualificata come opposizione all'esecuzione.
- Dopo la modifica normativa del 2009 (L. n. 69/2009), non è possibile proporre ricorso per cassazione avverso sentenze che decidono opposizioni all'esecuzione; controllare sempre il regime di impugnazione vigente.
- Prima di proporre impugnazioni, valutare i costi e i rischi procedurali: un ricorso inammissibile può comportare obblighi aggiuntivi di contributo unificato.
- Se si ritiene che vi sia una evidente errata qualificazione della domanda da parte del giudice, valutare rimedi in sede di merito (istanza di chiarimento/correzione) o proporre comunque l'impugnazione idonea (appello) nei termini, per non perdere la tutela sostanziale.
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