Cassazione Civile, Sentenza n. 29003/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato l'opposizione di Geoplast al precetto notificato da Daliform e TPS relativo al pagamento di una penale di complessivi € 478.703,56. La questione centrale è l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (sentenza n. 2426/2016 del Tribunale di Venezia): se la penale di € 1.000,00 fosse da intendersi come prevista per ogni giorno di ritardo (criterio giornaliero) oppure come misura unica per ciascuna delle macro-violazioni individuate. Geoplast contestava altresì la possibilità di etero-integrazione extratestuale del titolo e chiedeva, in subordine, la riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Geoplast. Ha confermato che il giudice dell'opposizione può interpretare extratestualmente un titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi rituali acquisiti nel processo che ha formato il titolo, purché le questioni siano state dibattute e univocamente definite nella cognizione precedente e l'integrazione non implichi nuova cognizione. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello che aveva interpretato la penale di € 1.000 come commisurata “per ogni giorno di ritardo”, sulla base delle conclusioni delle parti nel processo di merito, della mancata contestazione di tale criterio da parte di Geoplast e dell'uso dello stesso criterio nel calcolo di altra penale riferita all'ordinanza cautelare. Il ricorso relativo alla presunta omissione di motivazione sulla non riducibilità d'ufficio della penale è stato ritenuto inammissibile. Geoplast è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 11066/2012
Affermato il principio che il titolo esecutivo giudiziale può essere interpretato extratestualmente sulla base degli elementi rituali acquisiti nel processo che lo ha formato, purché le questioni siano state trattate nel processo e risultino univocamente definite.
Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 5633/2022
Richiamata in relazione alla distinzione tra titoli giudiziali definitivi e non definitivi; la Corte specifica che quel precedente non era direttamente pertinente alla fattispecie (riguardava titolo definitivo).
art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1
art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c.
Norma che definisce il titolo esecutivo giudiziale; la giurisprudenza interpreta che il titolo non si esaurisce nel solo documento ma si può integrare con quanto emerso nel processo che lo ha formato.
art. 287 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla possibilità di chiedere la correzione di errori materiali o di forma nel dispositivo; nel caso era stata respinta in primo grado la richiesta di correzione per introdurre il riferimento 'per giorno di ritardo'.
art. 614-bis c.p.c.
Richiamato come riferimento alla dizione usata per le misure coercitive; il Tribunale aveva già utilizzato un criterio giornaliero nel calcolo della penale relativa alla violazione dell'ordinanza cautelare.
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omissione di motivazione/falsa applicazione di norme); i motivi proposti da Geoplast sono stati esaminati alla luce di tali disposizioni e ritenuti infondati o inammissibili.
art. 1384 c.c.
Norma richiamata da Geoplast come parametro per la riduzione della penale; la Corte ha rilevato che la questione non poteva essere decisa per la prima volta in Cassazione e che la richiesta di riduzione d'ufficio non era stata adeguatamente proposta e fondata.
Artt. invocati dalla ricorrente (1223, 1284, 1175, 1375, 1917 c.c.)
Principi generali di diritto civile invocati da Geoplast (responsabilità, obbligo di correttezza e buona fede, riduzione del risarcimento, tutela dall'abuso del diritto); la Corte ha ritenuto che tali principi non ostavano all'interpretazione della penale operata dai giudici di merito.
Preleggi (art. 12 e art. 14)
art. 12 e art. 14 preleggi
Richiamate dalla ricorrente a supporto di argomentazioni di interpretazione/formalità del titolo; la Corte ha ritenuto non decisive tali censure rispetto alla possibilità di etero-integrazione del titolo.
Massime di principio
- Il giudice dell'opposizione all'esecuzione può operare un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale limitatamente agli elementi ritualmente acquisiti nel processo che ha formato il titolo, purché le questioni siano state dibattute e univocamente definite in quella sede.
- Non è consentita l'etero-integrazione del titolo quando ciò richiederebbe una nuova cognizione o la valutazione di questioni non trattate nel processo che ha formato il titolo: l'interpretazione deve essere univoca e non trasformare il contenuto della decisione oltre quanto risulti dal processo.
- Se la parte non impugna in modo tempestivo fatti decisivi del processo di merito, quegli accertamenti possono ritenersi passati in giudicato e vincolanti nelle fasi esecutive e nell'opposizione al precetto.
- Le censure sulla riduzione di una misura coercitiva o penale ex art. 1384 c.c. devono essere sollevate e motivate nelle fasi appropriate; non è possibile invocare per la prima volta in Cassazione una riduzione d'ufficio non precedentemente dedotta e istruita.
- Per evitare sorprese in fase esecutiva, il debitore deve contestare nel merito e con gli strumenti processuali adeguati (impugnazioni incidentali, osservazioni nello stesso giudizio di merito) i criteri di quantificazione e la portata del comando: la mancanza di contestazione può rafforzare la tesi del creditore in sede esecutiva.
- Nel bilanciamento degli interessi, i giudici di merito possono privilegiare un'interpretazione della misura coercitiva che ne assicuri l'efficacia repressiva (es. commisurazione 'per giorno') se tale soluzione risulta coerente con le domande e gli elementi processuali.
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