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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28902/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'annullamento del lodo arbitrale emesso il 26.11.2013 relativo al trasferimento di una farmacia (costituzione Farmacia Beilis s.r.l.) sostenendo la nullità per la partecipazione, nel collegio arbitrale, di un componente (avv. Luisella Collu) appartenente alla Commissione tributaria provinciale di Torino, in violazione dell'art. 1, comma 18, legge n. 190/2012; contestavano inoltre la richiesta dei resistenti di pagamento/rimborso dei compensi corrisposti agli arbitri (decreto ingiuntivo). Questione centrale: se la norma di divieto fosse applicabile ratione temporis a procedimenti arbitrali in corso e a componenti nominati prima dell'entrata in vigore della legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (ritenendo applicabile, ratione temporis, l'art. 1, comma 18, legge n. 190/2012 ai membri di collegi arbitrali che, pur nominati prima dell'entrata in vigore della legge, continuano a partecipare al procedimento dopo la sua efficacia), ha rigettato il primo motivo e dichiarato assorbiti il terzo motivo e il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino nella parte riguardante la validità del lodo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione perché decida secondo i principi di diritto esposti; ha altresì disposto che il giudice del rinvio riesamini la questione del pagamento/ rimborso dei compensi arbitrarî alla luce della presente pronuncia. Liquidazione spese di giudizio a cura del giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • legge n. 190 del 6.12.2012, art. 1, comma 18

    “Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico”

    La Corte interpreta la norma come divieto diretto dell'attività di componente di collegio arbitrale (“partecipazione”), applicabile dall'entrata in vigore della legge anche ai procedimenti già in corso, determinando una incompatibilità sopravvenuta; per l'arbitro unico l'applicabilità è ancorata alla data di assunzione dell'incarico.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che il divieto di introdurre eccezioni in appello non impedisce di sollevare in appello questioni di puro diritto (interpretazione e applicazione di norme), le quali possono essere esaminate liberamente dal giudice.

  • art. 166 e 167 c.p.c.

    Citate dai ricorrenti per vizio di omesso esame; la Corte ha ritenuto però che le censure erano questioni di diritto non soggette al divieto di nuove eccezioni in appello, quindi tale richiamo non ha portato all'accoglimento del motivo.

  • art. 12, comma 1, preleggi (codice civile)

    Usato come criterio ermeneutico: l'interpretazione deve rispettare il testo letterale e la ratio/teleologia della norma; ciò ha guidato la Corte nel ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere tra collegio arbitrale e arbitro unico.

  • art. 814 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al mantenimento/ revoca del decreto ingiuntivo; la questione è stata dichiarata assorbita e dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.

  • Determinazione ANAC del 10.12.2015

    La Corte menziona la determinazione come orientamento che escludeva l'applicabilità della norma agli arbitrati pendenti e indicava come momento rilevante la nomina e l'accettazione dell'arbitro; tuttavia la Corte ritiene più coerente il diverso significato letterale e teleologico della legge e non segue tale orientamento.

  • legge n. 190/2012, comma 25 (richiamo nel testo)

    La mancanza di una specifica norma transitoria per il comma 18 è stata ritenuta significativa: la presenza di una disciplina transitoria per altre fattispecie del medesimo testo avrebbe reso superflua o contraddittoria un'analoga previsione per il comma 18 se il legislatore avesse voluto escludere l'applicazione ai procedimenti in corso.

Massime di principio

  • Il divieto previsto dall'art. 1, comma 18, legge n. 190/2012 riguarda la "partecipazione" ai collegi arbitrali: per i collegi l'applicazione della norma deve essere valutata in relazione all'attività svolta dopo l'entrata in vigore della legge (incompatibilità sopravvenuta), mentre per l'arbitro unico rileva la data di assunzione dell'incarico.
  • Quando una norma nuova introduce un divieto riferendosi esplicitamente alla "partecipazione" a un organismo collegiale, la sua efficacia decorre dall'entrata in vigore anche per procedimenti in corso, salvo che il legislatore abbia previsto espressamente una disciplina transitoria.
  • Le questioni di puro diritto (interpretazione e applicazione di norme) possono essere sollevate e valutate in sede di appello anche se non erano state proposte in primo grado; il divieto di nuove eccezioni ex art. 345 c.p.c. non si applica alle mere argomentazioni di diritto.
  • Se la partecipazione di un soggetto vietato alla composizione di un collegio arbitrale si verifica o perdura dopo l'entrata in vigore del divieto, può sorgere una causa di nullità o incompatibilità sopravvenuta che richiede la revisione della validità del lodo e/o la rinnovazione della composizione del collegio.
  • La pretesa di rimborso o pagamento dei compensi arbitrali può essere non accoglibile se il compenso non è stato accettato dalle controparti: la vincolatività dei compensi va verificata concretamente.
  • In caso di pronuncia di cassazione che annulla la decisione per errore di diritto su normativa sopravvenuta, il giudice del rinvio deve riesaminare anche le questioni accessorie (es. pagamento compensi) alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla Cassazione.

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