Cassazione Civile, Ordinanza n. 20153/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l'ufficio finanziario notificava alla società due avvisi di accertamento con cui rideterminava il reddito d'impresa ai fini IRES, IVA e IRAP per gli anni 2010 e 2011, con recupero di maggiori imposte, sanzioni e interessi. La contribuente impugnava gli atti e sia il giudice di primo grado sia la commissione regionale accoglievano l'eccezione di violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, ritenendo tardiva l'emissione dell'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che ai fini del rispetto del termine rilevasse la notifica dell'atto, avvenuta oltre i 60 giorni dal processo verbale di chiusura, e non la data di emissione/sottoscrizione dell'avviso, che era invece anteriore alla scadenza del termine.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in tema di accertamento, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 è un termine a difesa che impone di attendere il suo integrale decorso prima dell'emanazione dell'atto impositivo. Ne consegue che è illegittimo l'avviso sottoscritto prima della scadenza del termine, anche se notificato successivamente. Poiché gli avvisi erano stati emessi prima del decorso dei 60 giorni, la decisione di merito è stata confermata e il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente è rimasta intimata; è stata anche esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni ha natura di termine a difesa e deve decorrere integralmente prima dell'emanazione dell'atto impositivo; non basta che la notifica avvenga dopo la scadenza se l'avviso è stato sottoscritto prima.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica il contributo unificato aggiuntivo quando la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, il rispetto del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 va verificato con riguardo alla data di emanazione/sottoscrizione dell'avviso, non alla sola data di notificazione.
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente è un termine a garanzia del contraddittorio e della difesa del contribuente: l'atto emanato prima della sua scadenza è illegittimo anche se notificato successivamente.
- La notificazione dell'avviso di accertamento costituisce una condizione di efficacia dell'atto già perfetto, ma non sana la violazione del divieto di emanazione anticipata rispetto al termine dilatorio.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese.
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