Cassazione Civile, Ordinanza n. 34620/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla curatela fallimentare per accertare la proprietà di due appartamenti e ottenerne il rilascio, ritenuti occupati senza titolo. La convenuta, che occupava uno degli immobili, si difendeva sostenendo l'esistenza di un comodato d'uso gratuito vita natural durante concesso in vita dal proprietario originario, e in subordine chiedeva di paralizzare il rilascio fino al pagamento di un legato testamentario in suo favore. In primo grado la domanda attrice veniva accolta e la riconvenzionale respinta per difetto di prova del comodato. In appello, la soccombente insisteva nel sostenere che il comodato immobiliare non richiede la forma scritta, è provabile per testi e presunzioni, che i testi avevano riferito fatti percepiti direttamente e che non vi era obbligo di far valere quel titolo nel diverso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria; contestava inoltre la valutazione delle presunzioni e la lettura del testamento. In Cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 587, 1803, 1350 c.c., 2729 c.c. e 104 c.p.c. per mancata considerazione della prova testimoniale/presuntiva del comodato e per erronea esclusione del diritto di godimento vitalizio; 3) violazione dell'art. 1803 c.c. per non avere riconosciuto che l'immobile era detenuto in forza di un valido comodato vincolante per eredi e curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, sul primo motivo, che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, ritenendo la motivazione sintetica ma intellegibile e sufficiente a rendere percepibile l'iter logico seguito: la Corte territoriale aveva spiegato che le prove testimoniali non dimostravano in modo adeguato la volontà del de cuius di concedere l'immobile per tutta la vita della ricorrente e che tale volontà non trovava conferma nel testamento, nel quale la posizione della ricorrente era considerata solo mediante attribuzione di una somma di denaro. Quanto al secondo e terzo motivo, li ha dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla mancata prova dell'esistenza del contratto di comodato, ma miravano in realtà a ottenere un riesame del merito e delle risultanze testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui il comodato può avere ad oggetto un immobile anche per tutta la vita del comodatario e gli eredi del comodante devono rispettarne la durata; tuttavia, nel caso concreto, difettava la prova stessa della conclusione del contratto. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con nulla sulle spese per mancata difesa della curatela intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di percepire le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle prove e sui fatti accertati.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al testamento e alla volontà del de cuius, senza che la Corte abbia ravvisato una violazione idonea a cassare la sentenza.
Il comodato è un contratto obbligatorio che può legittimare il godimento dell'immobile per il periodo convenuto; tuttavia, nel caso concreto, la sua esistenza non è stata provata.
La Corte ha preso atto del principio per cui la forma scritta non è necessaria per il comodato immobiliare, anche di durata ultranovennale, ma ciò non valeva a superare il difetto di prova dell'accordo.
Le presunzioni possono essere utilizzate solo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto che tali requisiti mancassero.
La censura relativa alla proponibilità della domanda in diverso giudizio è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi, che verteva solo sulla prova del comodato.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire le ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a escludere la nullità della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare, sotto la veste della violazione di legge, una richiesta di rivalutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancata prova dell'esistenza di un contratto o di un titolo di detenzione, sono inammissibili le censure che attaccano profili non decisivi rispetto a tale ratio decidendi.
- Il comodato di un immobile può anche essere destinato a durare per tutta la vita del comodatario e vincolare gli eredi del comodante, ma la tutela di tale preteso diritto presuppone comunque la prova dell'accordo di comodato e della volontà contrattuale del concedente.
- La prova per testi e per presunzioni è astrattamente ammissibile per dimostrare il comodato immobiliare, ma le risultanze devono essere valutate dal giudice di merito in termini di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e di attendibilità/concludenza delle deposizioni.
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