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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26254/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Con un unico motivo ha dedotto vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo che mancassero elementi certi per ritenere la droga destinata allo spaccio e che la ricostruzione dei fatti fosse errata: secondo la difesa, il marsupio rinvenuto non sarebbe stato nella disponibilità dell'imputato, ma abbandonato da altri soggetti in fuga; inoltre l'imputato si sarebbe trovato sul posto come mero acquirente di stupefacenti e non sarebbe vero che fosse fuggito perché in ciabatte. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo di specificità, osservando che il ricorrente non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza di appello, la quale era logica, coerente e conforme a diritto. È stata valorizzata la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui gli agenti avevano osservato ininterrottamente i fatti, avevano visto l'imputato tentare la fuga e sbarazzarsi di un marsupio contenente stupefacente, bilancino e coltello; tale corredo probatorio è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la destinazione della sostanza a terzi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La decisione richiama la disciplina della detenzione di sostanze stupefacenti e la valutazione della destinazione allo spaccio in presenza di elementi indiziari ulteriori rispetto al mero dato quantitativo.

  • art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990

    Il superamento dei limiti tabellari non determina di per sé una presunzione di destinazione della droga a uso non personale, ma è un elemento da valutare insieme ad altri dati fattuali.

  • art. 2699 c.c.

    Non citato espressamente; non incluso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a riproporre in modo assertivo la tesi difensiva già disattesa nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso non personale o allo spaccio deve essere desunta da una valutazione globale di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; il solo dato quantitativo o il superamento dei limiti tabellari non bastano da soli a fondare la responsabilità, ma possono concorrere con altri elementi indiziari.
  • Il comportamento dell'agente prima, durante e dopo il controllo di polizia, la fuga, l'allontanamento della sostanza e il rinvenimento di strumenti tipicamente connessi allo spaccio possono costituire prova della destinazione della droga a terzi.
  • Gli atti redatti dagli operanti, ove non specificamente contestati con gli strumenti processuali appropriati, possono essere valorizzati dal giudice di merito come pieno supporto probatorio della ricostruzione dei fatti.
  • La cassazione non può essere investita di una mera rivalutazione del compendio istruttorio quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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