Cassazione Civile, Ordinanza n. 21723/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una lavoratrice, dell'apposizione del termine a un contratto di lavoro stipulato dal 26.7.2010 al 31.10.2010 per mansioni di assistente di scalo. In primo grado la domanda era stata respinta; la corte d'appello aveva confermato il rigetto. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato nuova e quindi inammissibile la questione della nullità del termine per mancata prova della valutazione dei rischi, che invece avrebbe dovuto gravare sulla datrice di lavoro; (2) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 2697 c.c., perché la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto generica la contestazione sui tabulati prodotti dalla società, mentre l'onere di prova del rispetto dei limiti percentuali sarebbe stato interamente a carico datoriale; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte reputato attendibili i tabulati aziendali sulla base di deposizioni testimoniali ritenute dalla ricorrente solo probabilistiche e per non avere considerato che nei tabulati non era indicato il regime orario dei contratti, elemento necessario al calcolo della percentuale; (4) violazione dell'art. 7 del CCAL CAI, per avere la corte ritenuto non applicabile il limite percentuale contrattuale del 35% e avere invece applicato il solo limite del 15% previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della mancata valutazione dei rischi era stata introdotta solo in appello ed era quindi tardiva e inammissibile nel rito del lavoro, trattandosi di nuovo tema di indagine; ha chiarito che l'onere probatorio della società opera solo se la questione sia ritualmente introdotta nel giudizio. Ha dichiarato non accoglibili il secondo e il terzo motivo: pur riconoscendo che l'onere di contestazione non riguarda i documenti ma solo le allegazioni di fatto, ha affermato che la valutazione di attendibilità delle prove e dei testimoni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; ha inoltre rilevato l'inammissibilità della censura sul difetto di indicazione del regime orario nei tabulati per mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Infine ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la corte di merito aveva escluso l'applicazione del limite del 35% del CCAL e aveva invece verificato il rispetto del limite del 15% previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, secondo il dispositivo richiamato, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale evocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rivalutare il merito delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura su documenti è inammissibile se non ne sono trascritte le parti essenziali e non è indicata la sede processuale di produzione.
La violazione si configura solo se il giudice valuta la prova con criteri diversi da quelli legali; non basta contestare il prudente apprezzamento del merito.
L'onere di prova del rispetto dei limiti percentuali grava sulla società datoriale, ma la sua applicazione presuppone che la questione sia ritualmente introdotta nel thema decidendum.
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 368 del 2001
Sono le norme invocate per la disciplina dell'apposizione del termine e dei relativi presupposti; la questione sulla mancata valutazione dei rischi era tardiva se proposta solo in appello.
art. 7 del CCAL CAI spa
La Corte d'appello, confermata dalla Cassazione, ha escluso che imponesse un limite applicabile alla fattispecie diverso da quello previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 2, d.lgs. n. 368 del 2001
Per i contratti in esame opera il limite del 15% da rapportare all'organico in forza alla data dell'1.1.2010, secondo l'accertamento di merito confermato in cassazione.
art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 368 del 2001
La dedotta omissione della valutazione dei rischi integra un tema di indagine nuovo se prospettato per la prima volta in appello.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la deduzione in appello di un diverso fatto costitutivo della pretesa o di un elemento ostativo alla validità del rapporto integra domanda o eccezione nuova, quando introduce un nuovo tema di indagine e richiede accertamenti in fatto non svolti in primo grado.
- L'onere di prova a carico della parte datoriale sussiste solo rispetto alle questioni ritualmente introdotte nel giudizio: il riparto dell'onere probatorio non consente di superare le preclusioni processuali.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze probatorie da porre a fondamento della decisione appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge; non basta contestare che il merito abbia mal apprezzato le prove liberamente valutabili.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o non rispetta gli oneri di specifica indicazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- Quando una fonte collettiva o aziendale preveda limiti alle assunzioni a termine, la verifica della loro violazione va compiuta secondo il parametro normativo effettivamente applicabile al tipo contrattuale in esame, e non sulla base di limiti astrattamente evocati ma ritenuti non pertinenti dalla sentenza di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21489/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21551/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21567/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21573/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →