Cassazione Civile, Ordinanza n. 34703/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente era stato destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con recupero di IVA per omessa o tardiva dichiarazione e di imposte dirette su base sintetica. In primo grado l'accertamento era stato solo parzialmente accolto a favore del contribuente; in appello la CTR aveva rigettato l'appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, rideterminando il reddito imponibile in misura molto più elevata. Pendendo il giudizio di cassazione, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, calcolando l'importo dovuto solo sulle imposte riferite alla parte di controversia ancora pendente, cioè sul reddito sintetico rideterminato dalla CTR, escludendo l'IVA che riteneva ormai non più controversa per effetto del giudicato interno. L'Agenzia ha opposto diniego sostenendo che il valore della lite andasse determinato includendo anche l'IVA e quantificando quindi un importo molto maggiore. Il contribuente ha impugnato il diniego deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e, in subordine, dei principi dello Statuto del contribuente, perché l'Ufficio avrebbe disatteso la nozione di 'controversia pendente' già ridotta dal giudicato interno e le stesse istruzioni amministrative. La Corte ha accolto i motivi, rilevando che la lite definibile era soltanto quella ancora sub iudice dopo il giudicato interno e che la somma indicata dal contribuente era corretta; ha preso atto, inoltre, della successiva comunicazione dell'Amministrazione di riesame favorevole alla regolarità della definizione e della prova del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, ha riconosciuto corretta la determinazione dell'importo dovuto limitatamente alla parte di controversia ancora pendente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, le ha poste a carico della parte che le aveva anticipate; le spese relative al giudizio sul diniego sono state compensate per la novità della questione e per la condotta processuale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
comma 1; comma 6; comma 12; comma 13
La definizione agevolata della lite pendente va calcolata solo sul valore della controversia ancora pendente; il diniego è impugnabile dinanzi al giudice presso il quale pende la causa; una volta perfezionata la definizione, il giudizio si estingue.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di collaborazione e buona fede e all'osservanza delle istruzioni amministrative.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per regolare il regime delle spese nei giudizi tributari in combinazione con la disciplina speciale della definizione agevolata.
circolare Agenzia delle entrate n. 6/E dell'1 aprile 2019
La prassi amministrativa afferma che dal valore della lite vanno esclusi gli importi relativi a capi già coperti da giudicato interno sfavorevole all'Amministrazione o parzialmente annullati.
circolare Agenzia delle entrate n. 22/E del 2017
Richiamata come precedente di prassi nel senso dell'esclusione dal valore della lite delle parti non più pendenti per giudicato interno o annullamento parziale.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, il valore della controversia va determinato con riferimento alla sola parte ancora sub iudice, con esclusione dei capi già definitivamente coperti da giudicato interno sfavorevole all'Amministrazione o comunque non più controversi.
- Il diniego di definizione agevolata è impugnabile dinanzi al giudice presso il quale pende la controversia, e la Corte di cassazione conosce del relativo ricorso quando la lite sia pendente in sede di legittimità.
- La definizione agevolata presuppone una verifica sostanziale della persistente lite sulla specifica pretesa tributaria: se una parte dell'atto impositivo è già definitivamente estranea al contendere, essa non può essere computata nel valore della definizione.
- Quando l'Amministrazione riconosce successivamente la regolarità della domanda di definizione e non contesta il pagamento dovuto, il diniego deve essere annullato e il giudizio dichiarato estinto per intervenuta definizione.
- La prassi amministrativa può essere valorizzata per interpretare il perimetro della 'controversia pendente' in senso coerente con il giudicato interno e con il parziale annullamento dell'atto impugnato.
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