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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16715/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La delegazione territoriale della Lega Navale Italiana ha impugnato in Cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuto tardivo, il suo appello avverso la decisione di primo grado della CTP di Cosenza. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 e dell'art. 1 della l. n. 742 del 1969, sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente escluso la cumulabilità tra la sospensione processuale emergenziale COVID-19 e la sospensione feriale dei termini. Secondo la ricorrente, trattandosi di termine lungo ex art. 327 c.p.c. per una sentenza non notificata, il termine doveva essere calcolato aggiungendo sia i 64 giorni di sospensione straordinaria, sia i 31 giorni della sospensione feriale; così facendo, l'appello notificato il 28.10.2020 risultava tempestivo e non tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione. Ha ritenuto corretta la tesi della cumulabilità tra la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 e la sospensione feriale, poiché i due periodi non sono sovrapponibili né funzionalmente né cronologicamente. Di conseguenza, il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado andava prorogato prima di 64 giorni e poi, ove ricomprendente il periodo 1-31 agosto, anche di ulteriori 31 giorni; ne derivava la tempestività dell'appello notificato il 28.10.2020. Il giudice di rinvio dovrà esaminare il merito dell'appello, non trattato dal giudice di secondo grado per l'erronea pronuncia in rito, e regolare anche le spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020

    La sospensione emergenziale dei termini processuali per il COVID-19 opera per 64 giorni complessivi, in quanto prorogata fino all'11 maggio 2020 dal successivo intervento normativo.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020

    proroga della sospensione sino all'11 maggio 2020

    Concorre a determinare la durata complessiva di 64 giorni della sospensione straordinaria dei termini processuali.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    sospensione feriale dal primo al trentuno agosto

    La sospensione feriale si cumula con quella emergenziale COVID-19, quando il termine lungo di impugnazione vi ricomprenda il periodo feriale, perché i due periodi non si sovrappongono.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo semestrale di impugnazione

    Per le sentenze non notificate, il termine lungo decorre dal deposito della sentenza e va calcolato tenendo conto sia delle sospensioni straordinarie sia, se del caso, di quella feriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    È il vizio dedotto per censurare l'errore di diritto commesso dal giudice di appello nel calcolo del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 si cumula con la sospensione feriale dei termini, ove il termine, così prorogato, ricomprenda il periodo 1-31 agosto, perché i due istituti hanno diversa funzione e non sono temporalmente sovrapposti.
  • Quando la sentenza di primo grado non è notificata, il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della decisione e deve essere calcolato aggiungendo al semestre ordinario tutti i periodi di sospensione legale applicabili.
  • L'erronea esclusione della cumulabilità tra sospensione COVID e sospensione feriale integra un errore di diritto che comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardiva un'impugnazione tempestivamente proposta.
  • Se il giudice d'appello definisce la controversia in rito per tardività dell'impugnazione, ma il termine è stato calcolato senza considerare correttamente le sospensioni di legge, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame del merito del gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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