Cassazione Civile, Ordinanza n. 07100/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo fallimentare, proposta in via ultratardiva, con cui il soggetto incaricato della riscossione chiedeva l’ammissione di un credito privilegiato asseritamente maturato a seguito dell’escussione di un fondo di garanzia connesso a un finanziamento agevolato. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo non provata l’effettiva erogazione della somma escussa a favore della banca finanziatrice e, quindi, non dimostrato il credito azionato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 92 e ss. l.fall. e 2700 c.c., sostenendo che la documentazione prodotta provasse l’avvenuta erogazione e che il tribunale avesse travisato il valore probatorio dei documenti; 2) nullità del decreto per violazione dell’art. 102 c.p.c. e omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente creditore, ritenuto litisconsorte necessario pretermesso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la censura relativa all’art. 2700 c.c. era nuova e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la mancata pronuncia su una questione processuale non integra, di per sé, omessa pronuncia in cassazione; inoltre è stato escluso il litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione, trattandosi di questione che attiene alla legittimazione e non impone la partecipazione del creditore al giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
È deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando si contesti la valutazione delle prove offerte dalle parti.
La censura non può riguardare il diverso peso probatorio attribuito dal giudice alle prove ritualmente acquisite.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla domanda di insinuazione allo stato passivo e alla verifica del credito.
La censura basata sulla fede privilegiata dell’atto pubblico è stata ritenuta nuova perché proposta solo in cassazione.
La domanda di insinuazione era stata dichiarata inammissibile dal giudice delegato per ultratardività.
Richiamato in relazione all’opposizione allo stato passivo.
È stato escluso che ricorresse un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione.
La chiamata in causa del creditore è ricondotta all’intervento o chiamata facoltativa, rimessa alla discrezionalità del giudice.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa surrogatoria del garante.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio illegittimamente; non è invece ammissibile quando la doglianza miri a contestare il libero apprezzamento delle prove o a ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della quaestio facti, attività riservata al giudice di merito.
- Le censure relative alla forza probatoria di un documento sono inammissibili se introducono per la prima volta in cassazione una questione non prospettata nei gradi di merito.
- In materia di opposizione allo stato passivo, il rapporto tra ente creditore e concessionario della riscossione non dà luogo, di regola, a litisconsorzio necessario; la partecipazione dell’ente può eventualmente essere oggetto di chiamata facoltativa rimessa al giudice.
- La mancata decisione su una questione puramente processuale non integra necessariamente omessa pronuncia, che riguarda in senso proprio solo domande ed eccezioni di merito.
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