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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14272/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a un dipendente addetto al ruolo di tecnico di cantiere, responsabile operativo della vigilanza e del coordinamento dei cantieri. La società contestava al lavoratore, in relazione a due cantieri, plurimi addebiti disciplinari: il mancato impedimento dell’accesso a un cantiere dopo la manomissione dei ponteggi, il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza da parte di operai, il mancato funzionamento delle lampade di segnalazione notturna presso un altro cantiere e ulteriori omissioni di vigilanza. In primo e in secondo grado il licenziamento era stato ritenuto illegittimo, con applicazione della tutela indennitaria ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per contraddittorietà irriducibile della motivazione; nullità per motivazione apparente/incomprensibile; violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e del CCNL edilizia cooperative per erronea applicazione della nozione di giusta causa e proporzionalità; omesso esame di un fatto decisivo relativo alle reiterate richieste del coordinatore per la sicurezza e di altri soggetti di attivare le segnalazioni luminose. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale in due motivi, denunciando la violazione delle norme processuali e collettive per omessa valutazione della sussumibilità della condotta in una ipotesi sanzionata in via conservativa dall’art. 31 del CCNL e per mancata applicazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 129/2024. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale e ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ravvisando un vizio di omessa pronuncia: la Corte d’appello aveva escluso la tutela reintegratoria sul presupposto che non fosse stata dedotta una fattispecie disciplinare punita con sanzione conservativa, ma dagli atti risultava che tale questione era stata ritualmente proposta sia in primo grado sia in appello. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per esaminare la questione della riconducibilità della condotta a una previsione disciplinare conservativa e regolare le spese.

La decisione

Il ricorso principale della società è stato rigettato. Il secondo motivo del ricorso incidentale del lavoratore è stato accolto perché la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulla questione, ritualmente devoluta, relativa alla possibile riconducibilità della condotta a una previsione del CCNL punita con sanzione conservativa. Il primo motivo incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà decidere sulla questione non esaminata e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della società ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nei termini previsti dal rito applicabile.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso: nullità della sentenza, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è nozione legale elastica da specificare mediante criteri esterni e canoni dell’ordinamento; il giudizio sulla concreta gravità del fatto è riservato al merito se logicamente e giuridicamente corretto.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto al fatto contestato.

  • art. 32, lett. c, c.c.n.l. edilizia cooperative

    Prevede il licenziamento per atto colposo che comprometta la stabilità delle opere, la sicurezza del cantiere o l’incolumità di personale o pubblico, o che danneggi opere, impianti, attrezzature o materiali.

  • art. 32, lett. h, c.c.n.l. edilizia cooperative

    Prevede il licenziamento in caso di recidiva in mancanze che abbiano dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente; nella specie la Corte d’appello ha escluso che ricorresse perché vi era stata una sola sospensione.

  • art. 31, lett. g, c.c.n.l. edilizia cooperative

    Richiamato dal lavoratore come ipotesi sanzionata in via conservativa per trasgressioni alle disposizioni contrattuali o mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015

    Applicato dalla Corte d’appello come tutela indennitaria per il licenziamento illegittimo, non reintegratoria.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015

    Invocato dal lavoratore per ottenere la tutela reintegratoria nei casi di insussistenza del fatto o di condotta punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa; la Corte di cassazione ha ritenuto necessario esaminare la questione perché ritualmente dedotta.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata ravvisata la sua violazione per omessa pronuncia sulla questione della sussumibilità della condotta in una previsione disciplinare conservativa.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per censurare l’omesso esame della disciplina sanzionatoria collettiva.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in combinazione con la denuncia di omessa pronuncia e di errata valutazione degli atti processuali.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale insieme alle altre norme processuali, in relazione alle difese svolte nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al valore della contrattazione collettiva.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato implicitamente nel quadro generale delle regole probatorie, ma non come oggetto centrale della decisione.

Massime di principio

  • La giusta causa di licenziamento è una clausola generale: il giudice di merito deve specificarla alla luce dei criteri dell’ordinamento e della disciplina collettiva applicabile, ma la valutazione concreta della gravità del fatto è insindacabile in cassazione se immune da vizi logici o giuridici.
  • Ai fini della proporzionalità della sanzione disciplinare, il giudice può valorizzare precedenti disciplinari e circostanze ulteriori come elementi confermativi della gravità, ma deve comunque motivare sulla reale incidenza del fatto contestato sul vincolo fiduciario.
  • Quando il lavoratore deduce che il fatto contestato rientra in una previsione del contratto collettivo punita con sanzione conservativa, il giudice deve esaminare espressamente la questione: la sua omissione integra violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
  • Nel giudizio di cassazione, l’errore nell’interpretazione degli atti processuali può essere sindacato come error in procedendo, consentendo alla Corte l’esame diretto degli atti se il ricorso rispetta gli oneri di specificità e deposito.
  • La tutela prevista dall’art. 3 d.lgs. 23/2015 dipende anche dalla verifica se la condotta sia o meno riconducibile a un illecito disciplinare sanzionato dal contratto collettivo con misura conservativa; tale profilo non può essere omesso se ritualmente devoluto al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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