Ordinanza n. 898/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della Determina del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza prot. 82500/2026 dell’11.2.26, notificata il 16.2.26, recante perdita del grado per rimozione e, ai sensi dell’art. 2141 del C.O.M., iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado; del foglio n. 504442/139 dell’11.9.25, con il quale il Comandante Regionale Campania ha ordinato un’inchiesta formale nei confronti del ricorrente; del foglio n. 508117/2025/139 del 12.9.25 di contestazione degli addebiti; della relazione riepilogativa n. 569169/2025/139 del 14.10.25, con la quale sono stati ritenuti fondati gli addebiti disciplinari; della Determinazione n. 597599 del 28.10.25, con la quale il Comandante Regionale Campania ha ordinato il deferimento ad una commissione di disciplina; del verdetto della Commissione di disciplina del 28.11.25, con il quale il ricorrente è stato giudicato “non meritevole di conservare il grado”; di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, con iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado, e gli atti del procedimento disciplinare presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui gli è stata inflitta la massima sanzione disciplinare espulsiva della perdita del grado per rimozione, nonché gli atti dell'inchiesta formale, la contestazione degli addebiti, la relazione riepilogativa, il deferimento alla commissione di disciplina e il relativo verdetto di non meritevolezza alla conservazione del grado. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione previsto dall'art. 1355 del Codice dell'ordinamento militare, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe applicato automaticamente la sanzione espulsiva in ragione dell'astratta incompatibilità dell'uso di sostanze stupefacenti con lo status di militare della Guardia di Finanza, senza ponderare concretamente la gravità dell'episodio e la posizione complessiva dell'interessato. Sono stati valorizzati il carattere isolato della condotta, il periodo di forte stress emotivo, il servizio ultraventennale con note caratteristiche sempre eccellenti e numerosi elogi ed encomi, nonché la successiva condotta emendativa, consistente nell'immediata presa di coscienza e nell'avvio spontaneo di un percorso psicoterapeutico e presso il Sert, conclusosi positivamente, con archiviazione del procedimento amministrativo prefettizio ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309/1990. È stato inoltre dedotto il grave pregiudizio derivante dall'immediata cessazione dal servizio e dalla perdita del reddito familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia della sanzione impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto meritevoli di approfondimento in sede di merito le censure relative alla proporzionalità e gradualità della sanzione: il provvedimento appare potenzialmente fondato su un automatismo, derivante dall'astratta incompatibilità dell'uso di stupefacenti con lo status militare, senza un'adeguata ponderazione concreta della gravità della mancanza, dei precedenti di servizio, del grado e dell'anzianità. Il giudice ha rilevato la possibile insufficiente considerazione del carattere isolato dell'episodio, dello stress emotivo, della carriera ultraventennale eccellente e della successiva condotta di recupero. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto evidente il rischio di un pregiudizio grave e difficilmente riparabile, poiché l'esecuzione avrebbe determinato la cessazione immediata dal servizio e la perdita dell'unica fonte di reddito, con ricadute eccezionalmente gravi sul nucleo familiare composto anche da due figli minori e da una coniuge disoccupata, oltre agli oneri derivanti dal mutuo dell'abitazione. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse del militare alla conservazione del posto di lavoro fino alla definizione del merito rispetto all'interesse pubblico all'immediata esecuzione della sanzione. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1355 Codice dell'ordinamento militare
principio di proporzionalità e gradualità della sanzione; commisurazione alla gravità della mancanza e considerazione dei precedenti di servizio, del grado e dell'anzianità del militare
La sanzione disciplinare deve essere concretamente commisurata alla gravità della condotta e alla posizione complessiva del militare; la massima sanzione espulsiva non può essere applicata automaticamente senza ponderare gli elementi favorevoli e sfavorevoli del caso.
archiviazione del procedimento amministrativo da parte della Prefettura
L'archiviazione del procedimento prefettizio è stata considerata quale elemento della successiva condotta emendativa del militare, rilevante nella valutazione cautelare della proporzionalità della sanzione.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata accordata in presenza di profili di fumus boni iuris e di un periculum in mora grave e difficilmente riparabile, previo bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente
La norma è stata richiamata quale base per la tutela dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata a fondamento dell'oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- La sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, quale massima misura espulsiva, deve rispettare i principi di proporzionalità e gradualità ed essere commisurata alla gravità concreta della mancanza, tenendo conto dei precedenti di servizio, del grado e dell'anzianità del militare.
- L'uso di sostanze stupefacenti da parte di un militare non determina automaticamente l'applicazione della massima sanzione espulsiva: l'Amministrazione deve escludere ogni automatismo e ponderare le circostanze concrete della condotta, il suo eventuale carattere isolato, la storia di servizio e la successiva condotta emendativa.
- In sede cautelare, la cessazione immediata dal servizio e la perdita della fonte di reddito, ove incidano gravemente sul nucleo familiare e siano difficilmente riparabili all'esito del merito, integrano il periculum in mora necessario per la sospensione dell'efficacia della sanzione disciplinare.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del militare alla conservazione provvisoria del posto di lavoro può prevalere sull'interesse pubblico all'immediata esecuzione della sanzione quando la legittimità della misura espulsiva risulti seriamente dubbia per possibile violazione della proporzionalità.
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