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Ordinanza

Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 88 del 16/5/2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; - delle GPS di I fascia Sostegno nella scuola Secondaria di II grado - ADSS e delle GPS di II Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B017, formate dall’USR Lombardia Ufficio XIV AT Varese, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 7594 del 14/8/2024, così come rettificate con Decreto prot. n. 7879 del 20/8/2024 e da ultimo con Decreto 8361 del 29/08/204, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico); -di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l''effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l’art. 7 (Istanza di partecipazione) dell’OM cit. e le tabelle di Valutazione dei titoli alla stessa allegate (nella specie Tabelle Allegate A3, A4, A5, A6, A7 e A8 – relative alla scuola secondaria superiore posto comune, ITP e sostegno) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LOSIGNORE GIUSEPPE il 27\2\2026 : Già per l’annullamento, nei limiti di interesse previa sospensione e concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. -dell’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 88 del 16/5/2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; - delle GPS di I fascia Sostegno nella scuola Secondaria di II grado - ADSS e delle GPS di II Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B017, formate dall’USR Lombardia Ufficio XIV AT Varese, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 7594 del 14/8/2024, così come rettificate con Decreto prot. n. 7879 del 20/8/2024 e da ultimo con Decreto 8361 del 29/08/204, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico); -di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l’art. 7 (Istanza di partecipazione) dell’OM cit. e le tabelle di Valutazione dei titoli alla stessa allegate (nella specie Tabelle Allegate A3, A4, A5, A6, A7 e A8 – relative alla scuola secondaria superiore posto comune, ITP e sostegno) E ora anche per l’annullamento, nei limiti di interesse, previa sospensione e concessione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. -dell’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 27 del 16/02/2026, pubblicata sul Portale unico del reclutamento - sito internet istituzionale del MIM - solo in data 23/02/2026, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’articolo 16 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone ancora una volta che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, anziché in costanza di nomina, ivi compresi i relativi decreti di pubblicazione delle graduatorie.

Giustizia amministrativa202409613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze ministeriali sulle procedure di aggiornamento delle GPS e relativi decreti di formazione e rettifica delle graduatorie, nella parte in cui subordinano la valutazione del servizio militare di leva alla prestazione in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente in graduatoria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nonché le graduatorie provinciali per le supplenze relative agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, contestando la mancata attribuzione di due punti per ogni mese di servizio militare di leva, entro il limite di dodici punti per anno scolastico. Ha dedotto l'illegittimità della previsione secondo cui il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato e il servizio civile sono valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina, sostenendo invece la valutabilità del servizio prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, pubblicata il 23 febbraio 2026, contenente una previsione analoga, nonché gli atti di pubblicazione delle relative graduatorie. Nell'istanza cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l'adozione di misure interinali.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti dell'interesse del ricorrente. La Sezione ha ritenuto la domanda meritevole di positiva valutazione alla luce del precedente orientamento assunto in fattispecie analoghe e, in particolare, dell'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11239/2023. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né annulla gli atti impugnati; dispone una tutela interinale favorevole al ricorrente e conferma per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare collegiale.

  • art. 56 c.p.a.

    previa sospensione e concessione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.

    È richiamato nell'istanza cautelare formulata con motivi aggiunti; l'ordinanza viene tuttavia decisa collegialmente sulla domanda cautelare.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124

    È la base normativa richiamata nell'oggetto delle ordinanze ministeriali relative all'aggiornamento delle graduatorie e al conferimento delle supplenze.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione degli atti che disciplinano la valutazione dei titoli nelle graduatorie scolastiche può essere accolta quando il fumus della pretesa risulti sostenuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole espresso anche dal Consiglio di Stato su fattispecie analoghe.
  • La tutela cautelare può essere concessa nei limiti dell'interesse concretamente dedotto dal ricorrente, senza che ciò comporti la definizione anticipata del merito della controversia.
  • Quando il giudizio di merito è già fissato, l'accoglimento della misura cautelare non richiede una nuova fissazione, ma consente la conferma dell'udienza pubblica già calendarizzata.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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