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Ordinanza

Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 50096 del 10.12.2024; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'insegnamento sulle classi di concorso AH56 e AH55, relative allo strumento musicale oboe

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 10 dicembre 2024, con il quale è stata comunicata la conclusione negativa del procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'abilitazione a una classe di concorso. Ha chiesto l'annullamento dell'atto previa sospensione cautelare. La questione centrale riguarda la corretta individuazione dell'ambito disciplinare cui ricondurre l'attestazione del Ministero rumeno: secondo la prospettazione del ricorrente, il titolo dovrebbe consentire l'insegnamento sulle classi AH56 e AH55, riguardanti lo strumento musicale oboe. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, che l'ambito “Musica” indicato nell'attestazione rumena non appare direttamente riconducibile a tali classi, risultando invece maggiormente coerente con la classe A30, relativa alla musica. È inoltre pendente un ulteriore procedimento, avviato con istanza del 4 marzo 2026, avente a oggetto il riconoscimento del medesimo titolo ai fini dell'insegnamento sulla classe A30.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché la censura relativa al corretto ambito disciplinare non presenta, allo stato, profili prima facie meritevoli di accoglimento. L'attestazione del Ministero rumeno, indicando genericamente l'ambito “Musica”, non risulta direttamente riconducibile alle classi AH56 e AH55 richieste, mentre appare più coerente con la classe A30, oggetto di un distinto procedimento ancora in corso. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la questione relativa alla posizione del ricorrente nelle nuove GPS possa essere eventualmente affrontata in altra sede, anche di merito, oppure mediante altra impugnazione quando la lesione prospettata avrà maggiore consistenza. Per consentire il completamento del procedimento relativo all'istanza del 4 marzo 2026, l'udienza pubblica del 20 maggio 2026 è stata rinviata al 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza di ragioni sufficienti per concederla.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il riconoscimento di una formazione professionale estera per l'accesso a una specifica classe di concorso può essere negato quando, sulla base dell'attestazione rilasciata dall'autorità straniera, l'ambito disciplinare indicato non risulti prima facie direttamente riconducibile alla classe richiesta.
  • La tutela cautelare non deve essere concessa quando la lesione prospettata, relativa alla collocazione in graduatorie scolastiche, non abbia ancora raggiunto una consistenza attuale e possa essere fatta valere mediante un'ulteriore impugnazione o nel giudizio di merito.
  • Quando la definizione della controversia dipende dal completamento di un distinto procedimento amministrativo avente oggetto strettamente connesso, il giudice può rinviare l'udienza di merito per consentire che il quadro fattuale e amministrativo sia completo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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