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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n° 65 del 30.1.2026 del RUP comunale “avviso di selezione pubblica n. 3 per l’affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in via Lungomare Trieste, Stabilimento Balneare «Gabbiano», PUD n. 219 - aggiudicazione” - nei limiti dell’impugnazione, dei verbali di procedura “n. 1 - valutazione della busta amministrativa”; “n. 1 della Commissione giudicatrice - apertura della busta tecnica”; - “n. 2 - valutazione offerte tecniche”; - “n. 3 - caricamento valutazione delle offerte tecniche”; della “tabella di attribuzione di punteggi (su foglio di calcolo excel) che costituisce parte integrante”; “n. 4 riapertura della valutazione dell’offerta economica - esclusione di un concorrente - proposta di esclusione di un Concorrente”; “n. 5 - esclusione Concorrenti, conclusione, valutazione offerte tecniche - proposta di aggiudicazione”; “n. 6 ammissione con riserva operatore economico, formazione nuova graduatoria e proposta di conferma dell’aggiudicazione”; dell’atto 6.2.2026, prot. n° 3885 “riconsegna beni demaniali PUD 219” con cui “si invita codesto concessionario ad adoperarsi con la massima sollecitudine al fine di procedere alla riconsegna dei beni demaniali”; della “convocazione per riconsegna beni demaniali marittimi ai sensi dell’art. 34 cod. nav. stabilimento balneare Gabbiano” del 17.2.2026, prot. n° 5149; del punto 7 c. 7.1 dello ”avviso di selezione” relativo al “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”; del punto 7 c. 3 che dispone “nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i punteggi quantitativi, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica”; del punto 13 c. 3 nella parte in cui dispone “potrà essere accordata un’anticipata occupazione del bene demaniale”; dell’atto di proroga del termine per la presentazione delle offerte del 27.5.2025; della nota comunale 2.3.2026 prot. n° 6724 di convocazione per riconsegna beni demaniali marittimi ai sensi dell’art. 34 cod. nav. stabilimento balneare “Gabbiano”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, anche non noto, tra cui la concessione marittima o anticipazione se nel frattempo rilasciata a J.B.S. e per la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale disciplinare di concessione;

Giustizia amministrativa202600126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima per lo stabilimento balneare Gabbiano, atti della procedura selettiva e atti di riconsegna dell'area demaniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'aggiudicazione della concessione demaniale marittima a favore della controinteressata, gli atti della procedura selettiva, alcune disposizioni dell'avviso e gli atti con cui il Comune ha richiesto la riconsegna dei beni demaniali occupati in forza di una precedente autorizzazione provvisoria. I primi due motivi contestavano i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il metodo di attribuzione dei coefficienti e l'utilizzo di punteggi quantitativi, deducendone l'opacità e l'illegittimità. Un ulteriore motivo censurava la previsione dell'anticipata occupazione del bene demaniale. Gli altri motivi riguardavano lo svolgimento della procedura selettiva e i relativi atti di valutazione. Il Comune ha sollevato eccezioni preliminari e il possibile difetto di ammissibilità del ricorso cumulativo, poiché erano stati impugnati insieme gli atti della selezione e quelli relativi alla riconsegna del bene. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente era stata ammessa con riserva alla procedura in forza di una precedente misura cautelare, i cui effetti erano cessati, mentre restava pendente il giudizio contro la sua esclusione; ne risultavano quindi incerti la legittimazione e l'interesse a ricorrere contro gli atti della selezione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni juris sia del periculum in mora. Quanto ai criteri di valutazione e al metodo di attribuzione dei punteggi, ha ritenuto che la relativa determinazione rientri nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sia sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici, non ravvisati nel caso concreto. La lex specialis, considerata nel suo complesso, conteneva elementi sufficientemente chiari ed espliciti tali da rendere intellegibile l'operato della commissione; i criteri quantitativi erano giustificati dalla necessità di valutare dati meramente quantitativi. Quanto alla previsione dell'anticipata occupazione, il TAR ha escluso il vizio denunciato in ragione della formulazione meramente eventuale della clausola e ha comunque rilevato il difetto di interesse, poiché essa non arrecava un pregiudizio diretto e immediato alla ricorrente. La ricorrente doveva infatti restituire l'area perché il titolo provvisorio e precario era cessato con la conclusione della procedura di affidamento. Per gli ulteriori motivi, il TAR ha attribuito rilievo decisivo all'incertezza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, dipendenti dall'esito del giudizio contro l'esclusione. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse della ricorrente è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico all'avvio tempestivo della concessione aggiudicata e al recupero della disponibilità dell'area demaniale. La misura cautelare monocratica precedentemente concessa è stata dichiarata esaurita nei suoi effetti. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 5.000 euro, oltre oneri di legge, a favore del Comune e della controinteressata. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale, valutata dal TAR alla luce dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.

  • art. 56, comma 4, c.p.a.

    La misura cautelare monocratica perde efficacia secondo le modalità previste dalla norma; il TAR ha ritenuto esauriti gli effetti sia del precedente decreto monocratico sia della misura adottata nel separato giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione al possibile rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso cumulativo, questione riservata alla successiva trattazione.

  • art. 38 Codice della navigazione

    Costituisce la base normativa richiamata dall'avviso per l'eventuale anticipata occupazione del bene demaniale nelle more della formalizzazione della concessione.

Massime di principio

  • La scelta dei criteri di valutazione delle offerte, inclusa la suddivisione in sub-criteri e il metodo di attribuzione dei coefficienti, appartiene all'ampia discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando risulti macroscopicamente illogica, irragionevole o irrazionale, oppure quando i criteri siano privi di trasparenza e intellegibilità.
  • La lex specialis deve essere valutata nel suo complesso: la chiarezza e l'intellegibilità dei criteri possono risultare dall'integrazione tra criteri, modalità di attribuzione e tabelle dei punteggi, purché tali elementi consentano di comprendere e verificare l'operato della commissione giudicatrice.
  • La previsione dell'anticipata occupazione di un bene demaniale, formulata come mera facoltà dell'amministrazione nelle more della formalizzazione della concessione, non arreca di per sé un pregiudizio diretto e immediato al precedente occupante e non può essere utilmente impugnata in assenza di un interesse concreto e attuale.
  • Il concessionario provvisorio o titolare di un'autorizzazione precaria è tenuto alla restituzione del bene quando si verifica l'evento cui il titolo aveva collegato la sua durata, quale la conclusione della procedura di affidamento; la posizione del precedente occupante è recessiva rispetto all'interesse pubblico al recupero della disponibilità dell'area e all'avvio della concessione aggiudicata.
  • Quando la legittimazione e l'interesse a ricorrere contro gli atti di una procedura selettiva dipendono dall'esito di un separato giudizio sull'esclusione del ricorrente, l'incertezza di tali condizioni dell'azione può giustificare, in sede cautelare, il rigetto della domanda per insufficienza del fumus e la prevalenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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