Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Del provvedimento prot. n. 43993 del 25.09.2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. 18138 del 31.05.2023, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR (attuale AM12 - inglobata nella A-12 - secondo il DPR 19/16 come aggiornato ex DM 22/12/2023 in GU 10/2/2024); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di titoli di studio e professionali conseguiti in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A022, attuale AM12/A-12
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la domanda di riconoscimento in Italia dei titoli esteri di livello I e II conseguiti in Romania, finalizzato all'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso relativa alle discipline letterarie, storiche, civiche e geografiche. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. Il TAR ha ritenuto che, ai fini del fumus boni iuris, debba essere approfondito nel merito il rapporto tra l'ambito disciplinare indicato nel titolo estero, ossia la filologia, e l'ambito disciplinare domestico al quale tale titolo dovrebbe essere ricondotto. Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha prospettato questioni relative alla propria posizione nelle nuove GPS, ma il Collegio le ha considerate allo stato ipotetiche, suscettibili di esame nel merito o mediante altra impugnazione quando la lesione fosse divenuta concreta e attuale. È stato invece ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla possibile risoluzione del contratto di lavoro in essere tra la ricorrente e l'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, limitatamente alla conservazione del contratto di lavoro in essere tra la ricorrente e l'Amministrazione, ritenendo sussistente un fumus boni iuris meritevole di approfondimento sulla riconducibilità dell'ambito disciplinare estero della filologia a quello nazionale e ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile nella risoluzione del rapporto di lavoro. Ha respinto la domanda cautelare per il resto: le questioni concernenti la posizione nelle nuove GPS sono state ritenute ipotetiche e non ancora lesive in modo concreto e attuale. La trattazione del merito è stata fissata al 9 dicembre 2026. Le spese sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; la misura è stata concessa solo nella parte necessaria a evitare il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla risoluzione del contratto di lavoro.
D.P.R. 19/2016
classe di concorso A022 - ... attuale AM12 - inglobata nella A-12 - secondo il DPR 19/16
È richiamato per l'individuazione della classe di concorso nazionale cui la ricorrente intende riferire il riconoscimento dei titoli esteri.
D.M. 22/2023
come aggiornato ex DM 22/12/2023
È richiamato quale atto di aggiornamento della disciplina delle classi di concorso, ai fini dell'individuazione dell'attuale classe AM12/A-12.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando la riconducibilità dell'ambito disciplinare di un titolo estero a quello previsto dall'ordinamento nazionale richiede un approfondimento nel merito.
- Il periculum in mora deve essere concreto e attuale: una lesione meramente ipotetica, relativa a una futura posizione in graduatoria, non giustifica allo stato l'adozione della misura cautelare.
- La possibile risoluzione di un contratto di lavoro in essere può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare una tutela cautelare, anche quando la misura sia limitata alla conservazione provvisoria del rapporto fino alla definizione del merito.
- La tutela cautelare può essere modulata in modo parziale e conservativo, accogliendo l'istanza soltanto nella misura necessaria a prevenire il danno irreparabile e respingendola per le ulteriori pretese non sorrette da un periculum concreto.
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